Nuovo regime IVA per operazioni con l’estero

Sulla base della nuova Direttiva Comunitaria 12/2/2008 n. 2008/8 a partire dal 1/1/2010 viene radicalmente modificata la disciplina iva così come era prevista nella vecchia direttiva 28/11/2006 n. 112/ce e recepita nell’art. 7 del DPR 633.
Non tutti i regimi delle operazioni con l’estero sono stati toccati ma la nuova versione dell’art. 7 sembra fare un po’ di chiarezza per quanto attiene ai servizi internazionali.
In particolare la struttura dell’art. 7 stesso viene radicalmente modificata, abrogando il complicatissimo comma 3 e sostituendo tutto l’art. 7 con 7 articoli (da 7 bis al seppties) al fine di renderlo più comprensibile nella sue lettura:
in particolare l’art. 7 tratterà la definizione di territorialità, il 7-bis le cessioni di beni, il 7-ter le prestazioni di servizi, il 7- quater disposizioni relative a particolari settori, 7-quinquies disposizioni relative a prestazioni di servizi culturali artistiche sportive scientifiche educative, 7-sexies prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi, 7-septies disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità.
Pur avendo il legislatore rivoluzionato tutto lo schema relativo alla territorialità è l’articolo 7 ter ad avere i contenuti più innovativi. In particolare viene abbandonato il vecchio principio generale di assoggettabilità all’imposta legato a alla nazionalità del prestatore, legandola invece a quella del committente. La volontà è quella di legare l’imposizione al paese in cui si effettua il reale consumo del servizio.
Il principio generale però continua ad avere delle deroghe, in parte che ricalcano le precedenti previsioni normative, in parte nuove. Rientrano nel primo tipo (quindi già esistenti) le prestazioni di servizi relative ai beni immobili, che sono rilevanti nel paese in cui si trova l’immobile stesso; le prestazioni di trasporto di passeggeri, rilevanti in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; ed ancora le prestazioni di servizi culturali, artistiche, sportive, scientifiche ed educative, rilevanti quando materialmente svolte in Italia.
Sono deroghe invece completamente nuove quelle relative alla ristorazione catering, tassabili in Italia quando ivi svolte; ristorazione e catering a bordo di mezzi di trasporto passeggeri con tratte effettuate nella Comunità Europea, dove conta il luogo di partenza; le prestazioni di locazione e leasing a breve termine di mezzi di trasporto che sono rilevanti in Italia quando i mezzi stessi sono messi a disposizione nel territorio stesso.
La deroga comunque più rilevante attiene alla tipologia di committente, continua a valere la nazionalità del prestatore quando il committente è un non soggetto passivo.
In merito agli obblighi contabili non si segnalano particolari novità, la tecnica da utilizzarsi continua ad essere l’inversione contabile, vi sarà solo un aggravio nella produzione documentale legato ad un nuovo modello di dichiarazione INTRA ad oggi allo studio.
A tal riguardo si evidenzia però una modifica all’art. 17 DPR 633 in relaziona al quale viene consentito agli operatori non residenti di identificarsi direttamente o tramite nomina di un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti dalla normativa quando relativi ad operazioni effettuate in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta. Grazie a questa identificazione è consentito al soggetto passivo stabilito in uno stato estero di detrarre l’iva assolta sugli acquisti da quella a debito relativa alle operazioni effettuate. Nel caso in cui la facoltà di cui sopra non venisse esercitata gli obblighi sono posti in essere da soggetto passivo committente residente tramite reverse charge. Dall’1/1/2010 gli adempimenti relativi all’imposta dovranno per obbligo di legge essere adempiuti dal solo committente.

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