Obbligo di pagamento per annullamento di un pacchetto turistico.

Nel caso di contratto di organizzazione di viaggio, concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma predisposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti. Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi ed intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l’intermediario.
Fatta questa premessa, ci si chiede quale pretese possa legittimamente avanzare il T.O nei confronti dell’agenzia, nel caso in cui, il pacchetto turistico, regolarmente prenotato, venga annullato dal viaggiatore pochi giorni prima della partenza.
In primo luogo bisogna vedere se nel contratto che regola i rapporti tra l’agenzia ed il T.O sia presente o meno una apposita pattuizione dettata per risolvere i casi, come quello che ci occupa, di annullamento non tempestivo successivo alla conclusione di regolare contratto di viaggio, con conseguente obbligo di corresponsione delle relative penali.
Se è presente una clausola che prevede espressamente l’obbligo per l’agente di corrispondere all’organizzatore il corrispettivo e le penali in caso di annullamento del viaggio, il T.O avrà titolo per avanzare legittimamente tali pretese che non potranno che essere giudicate del tutto fondate, con scarse possibilità di successo in un’eventuale giudizio.
In questo caso, però resta ferma la possibilità di agire nei confronti del viaggiatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1720 Cod. Civ. secondo cui il mandante (viaggiatore) deve rimborsare al mandatario (agente di viaggio) le anticipazioni e risarcire i danni che quest’ultimo ha subito in conseguenza dell’incarico ricevuto.
Diversamente, qualora non vi fosse nel rapporto giuridico agente-T.O una specifica pattuizione atta a regolare tali situazioni, entreranno in gioco le norme giuridiche in tema di mandato, applicabili ai contratti di viaggio.
Ed allora, in caso di prenotazione eseguita dal viaggiatore con relativo esborso di denaro da parte di quest’ultimo, essendo pacifica l’avvenuta conclusione del contratto, si può affermare che il contratto di organizzazione di viaggio stipulato da un intermediario per il viaggiatore dia luogo ad un rapporto diretto tra cliente e tour operator, come già analizzato in premessa.
Pertanto, in questo caso il T.O non ha titolo per avanzare pretese di pagamento nei confronti dell’intermediario e semmai dovrà rivolgersi, per questo, al viaggiatore.
Per completare l’argomento, vediamo ora cosa succede nel caso in cui l’agenzia abbia di sua iniziativa ed a seguito di sollecitazioni da parte del T.O provveduto a corrispondergli una somma a titolo di penale, sempre nel caso di annullamento disposto dal viaggiatore e quali siano le possibilità di rivalsa percorribili per l’intermediario.
Occorre in questo caso tener conto del principio, già analizzato poco sopra, secondo cui una volta concluso il contratto di organizzazione di viaggio da un intermediario per il viaggiatore, gli effetti vincolano direttamente viaggiatore e T.O e verificare come tale aspetto possa conciliarsi con l’obbligo del viaggiatore (in veste di mandante) di tenere indenne l’agenzia dei danni da questa subiti a causa dell’incarico.
Se tra i due principi, dovesse prevalere il primo, all’agenzia sarebbe preclusa ogni possibilità di azione in giudizio per ottenere la condanna del viaggiatore al rimborso della somma pagata.
A sgombrare il campo da ogni dubbio, viene in soccorso la Giurisprudenza che con sentenza della Cassazione Civile, Sez. III del 28/11/2002 n. 16868 afferma la legittimazione attiva dell’agenzia alla causa, ritenendo che la stessa avesse diritto di domandare alla viaggiatrice convenuta il rimborso della somma, che la stessa agenzia aveva dovuto pagare su sollecitazione del T.O per il caso di annullamento del viaggio da parte della cliente.

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