Obbligo di segnalazione dei subacquei

Il subacqueo ha il dovere di segnalare la propria presenza in acqua per prevenire le gravi conseguenze del passaggio ravvicinato di barche e natanti.
Tale obbligo è previsto dall’articolo 130 del D.P.R. 02-10-1968, n. 1639 recante il Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima (pubblicata in G.U. 25-07-1968, n. 188, Supplemento Ordinario), nella nuova formulazione introdotta dall’art. 8 del D.P.R. 18 marzo 1983 n. 219, ai sensi del quale “Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione”.
Di notte deve inoltre essere esposta una luce lampeggiante gialla visibile a 360 gradi.

A riguardo, si rileva che sebbene l’articolo citato sia contenuto in una legge disciplinante la pesca marina, ed inserito nella sezione denominata pesca subacquea, l’obbligo di segnalazione nei modi e nelle forme indicate da tale articolo – e le sanzioni amministrative comminate in caso di violazione – si applica non solo al pescatore subacqueo, ma a chiunque effettui qualsiasi tipo di immersione subacquea, con autorespiratore o in apnea, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, del 09-09-1997 n. 8780.
In seguito all’aumento degli incidenti, anche molto gravi, subiti dai subacquei in immersione a causa del passaggio ravvicinato dei natanti, con il protocollo 82/033465 del 26 maggio 2003 la Capitaneria di Porto ha aumentato la distanza minima di sicurezza a cui si devono attenere barche e natanti dalle boe di segnalazione subacquea, portandola dai precedenti 50 metri ad una distanza non inferiore a 100 metri.
L’inosservanza di dette norme integra un illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 1231 Codice della Navigazione e dell’art. 650 Codice Penale.

Le disposizioni sopra citate sono ora state riprese e raggruppate dal recentissimo Decreto Ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intitolato “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222), il quale, all’art. 91, detta le regole relative alle modalità di segnalazione del subacqueo in immersione e la distanza a cui devono tenersi le imbarcazioni dal segnale medesimo, peraltro senza discostarsi dalle precedenti disposizioni.

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