Offesa della dignità del coniuge e addebito della separazione

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15557 del 11 Giugno 2008, ha affermato l’applicabilità del principio secondo cui “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art.151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà ; e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comportando comunque offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge” (Cass. Civile 6834/1998; Cass. Civile 3511/1994).
Nel caso che ci occupa, i Giudici della Suprema Corte sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso di X, marito di Y, avverso la sentenza di separazione con addebito pronunciata dal Tribunale di Treviso e confermata in appello.
In particolare, la Corte di appello di Venezia, confermava la sentenza di primo grado sui seguenti presupposti:
a) “il comportamento esterno del marito era stato tale da aver offeso la dignità e l’onere della moglie, come era accaduto allorquando egli aveva pernottato in un albergo insieme a costei, perciò incorrendo in una grave violazione dei doveri coniugali”; inoltre b) “spettava al marito dimostrare che l’affectio maritalis era comunque già venuto meno tra i coniugi”.
Secondo i Giudici della Suprema Corte “ai sensi dell’art.151 c.c., comma 2, la pronuncia di addebito richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell’art. 143 c.c. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa: fra i quali è indicato l’obbligo di fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio”.
Si rileva, inoltre, come costante giurisprudenza affermi, che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art.143 c.c., dovendo, al contrario, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Ed infatti “l’infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. SS. UU. 2494/1982; Cass. SS.UU. 1198/1984; Cass.Civile 25618/2007; Cass.Civile 13592/2006; Cass.Civile 8512/2006).
Pertanto, nel caso in cui sia lesa la fedeltà coniugale, intesa, dai Giudici della Suprema Corte “quale capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso di fonda”, perchè sia pronunciato l’addebito della separazione, è necessario che l’infedeltà sia causa o concausa della crisi della coppia e pertanto, il Giudice di merito, ha il dovere di procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi.

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