Pacchetto turistico: cosa dice la legge

Finalmente è arrivato quel momento della vita in cui hai messo da parte abbastanza soldi per poterti permettere quel viaggio dall’altra parte del mondo che sogni da sempre. Ma che fai, ti organizzi da solo o ti affidi a un’agenzia viaggi? Pacchetto turistico o self-service? Ma soprattutto… cos’è un pacchetto turistico? Vediamolo insieme.

Cos’è il pacchetto turistico

A normare i pacchetti turistici è il Codice del turismo (d.lgs. 79/2011, con le successive modifiche introdotte dal d.lgs. 62/2018), principale fonte normativa per la tutela dei turisti. L’art. 32 del testo stabilisce che per pacchetti turistici si intendono quei pacchetti “offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.  Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:

  1. pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
  2.  pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all’articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
  3. pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.”.

Va specificato che, in seguito alla riforma del 2018, la nozione di “pacchetto turistico” ricomprende anche i contratti on-line, i c.d. pacchetti “su misura” ed i pacchetti “dinamici”.

L’art. 36 del Codice del turismo prevede che organizzatore e venditore del pacchetto siano tenuti a fornire al viaggiatore copia o conferma del contratto, che deve essere formulato in un linguaggio semplice e chiaro.

Modifiche e rescissione del contratto

Come specificato dall’art. 38 del Codice il viaggiatore può, prima dell’inizio dell’esecuzione, cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio, purché ne dia preavviso entro sette giorni prima dell’inizio del pacchetto.

L’art. 39 stabilisce che, dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. Il Codice specifica, però, che gli aumenti di prezzo sono possibili solamente nel caso in cui riguardino:

  1. il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
  2. b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
  3. c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

In ogni caso l’aumento del prezzo deve sempre necessariamente essere comunicato almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in modo chiaro e preciso al viaggiatore.

L’articolo 40, relativo ad altre modifiche delle condizioni del pacchetto turistico stabilisce che all’organizzatore è fatto divieto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto diverse dal prezzo ma, qualora ciò si rendesse necessario:

  • il viaggiatore può accettare le modifiche necessarie proposte o recedere dal contratto senza dove sostenere alcuna spesa;
  • in caso di recesso l’organizzatore può offrire al cliente un pacchetto sostitutivo (dal valore equivalente o superiore) ma, nel caso in cui la proposta venisse rifiutata, è tenuto al rimborso totale dei pagamenti ricevuti entro 14 giorni dal recesso dal contratto.

Cosa succede se il pacchetto acquistato non corrisponde a quello goduto

Gli articoli 42 e 43 stabiliscono invece che, nel caso in cui ci fosse un difetto di conformità del pacchetto usufruito dal cliente a causa di un errore dell’organizzatore, il viaggiatore:

  • può ovviare al problema e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate;
  • ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità;
  • può chiedere il risarcimento dei danni subiti all’organizzatore che è tenuto al risarcimento per qualunque danno derivante dal difetto di conformità.

La responsabilità del venditore del pacchetto turistico

Il venditore di pacchetti turistici e di singoli servizi turistici, secondo quanto disposto dall’art.50, è soggetto ad una disciplina specifica per la “responsabilità da inesatta esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore” ed è considerato responsabile, al pari dell’organizzatore, nel caso di omissione dell’informativa standard.

Nello specifico il codice stabilisce che il venditore è “responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale”.

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