Il Tribunale di Trieste con sentenza n.380/2019 ha stabilito che, nell’incidente che vede investito un pedone al telefono che cammina per strada distratto dal cellulare, questi è responsabile per l’80% di quanto successo.
La dinamica dell’incidente con il pedone al telefono
Secondo una ricostruzione di quanto successo, l’autista stava transitando mantenendo il margine destro della carreggiata, essendo sua intenzione svoltare sulla successiva laterale destra. All’improvviso il pedone – continuando a parlare al cellulare e senza guardare l’eventuale sopraggiungere di veicoli – è sceso repentinamente dal marciapiede, posto sul lato destro della carreggiata, dove nello stesso momento si immetteva con direzione perpendicolare al traffico veicolare proprio nel momento in cui stava passando l’auto dell’autista.
Il pedone, scendendo dal marciapiede di fretta e senza guardare, si scontrava contro la parte laterale anteriore destra dell’auto e, perdendo l’equilibrio, cadeva vicino al marciapiede venendo poi sanzionato ai sensi dell’art. 190 c.d.s. mentre nessuna sanzione veniva elevata a carico della conducente convenuta.
Il processo: il pedone chiede l’esclusiva responsabilità dell’autista
Dopo essere stato sanzionato in seguito all’incidente, il pedone ha citato davanti al Giudice di pace sia il conducente che lo aveva investito sia il Fondo di garanzia per le vittime della strada, con la richiesta che venisse dichiarata la loro totale responsabilità. La richiesta era inoltre rivolta anche all’ottenimento del risarcimento dei danni riportati, più il complesso delle spese processuali.
80% di colpa per il pedone
Il Tribunale con la decisione ha applicato l’art. 2054 c.c, il quale prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Con la sentenza il Tribunale stabilisce che: “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Alla stregua di questi criteri si è ritenuto in particolare che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite “strisce pedonali” immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.”
Avendo il pedone attraversato parlando al telefono senza neanche guardare se stessero sopraggiungendo altri veicoli, il Tribunale di Trieste ha disposto l’attribuzione dell’80% della colpa al pedone e del 20% dal conducente dell’auto.
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