Ponteggi e furto in Condominio

In caso di un furto, responsabile primo, anche sotto l’aspetto risarcitorio, è ovviamente colui che ha realizzato l’illecito, ossia, il ladro.
Tuttavia, nel caso di un furto in appartamento, agevolato dall’utilizzo delle impalcature installate per i lavori di manutenzione dell’’edificio condominiale, può affermarsi la responsabilità sia dell’impresa appaltatrice sia del Condominio.
In primis si rileva come un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere che l’impresa appaltatrice sia il soggetto al quale attribuire, in base alla condotta da essa tenuta, la responsabilità civile per il danno subito dal condomino a seguito del furto.
Ed infatti, “nel caso di furto, consumato da persone introdottesi in un appartamento attraverso i ponteggi installati per i lavori di restauro dello stabile deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 c.c. dell’impresa che per tali lavori si avvale di questi ponteggi, qualora trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle suddette impalcature, e così violando il principio del “neminem laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri e posto in essere le condizioni del verificarsi di tale danno” (Cass. Civile 23/05/2006 n.12111; Cass. Civile 11/02/2005 n. 2844; Cass. Civile 26/04/2004 n.7921; Cass. Civile 10/06/1998 n.5775; Cass. Civile 6/10/1997 n.9707; Cass. Civile 23/05/1991 n.5840; Cass. Civile 24/01/1979 n.539).
Una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. Civile n. 6435 del 17/03/2009) ha altresì riconosciuto il sussistere di una responsabilità concorrente del Condominio ove sia avvenuto il furto qualora ricorra una delle seguenti circostanze: 1) in ipotesi di violazione di regole di custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c.; 2) ove si ravvisi la riferibilità dell’evento al Condominio committente per “culpa in negligendo” per essere stata affidata l’opera ad un impresa assolutamente inidonea; 3) quando l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del Condominio committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive.
Nel caso de quo i Giudici hanno ravvisato la responsabilità dello stesso Condominio, in quanto “aveva omesso di vigilare sull’osservanza da parte dell’impresa appaltatrice di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l’impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti)”.

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