Pubblicità in ambito sanitario: novità 2023

Il 10 Agosto 2023 è entrata in vigore la Legge 103 per introdurre ‘Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione nei confronti dello stato italiano’.

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Cosa cambia in tema di pubblicità sanitaria

Per scongiurare una possibile infrazione dell’Italia in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, sono state introdotte alcune modifiche alla normativa vigente in materia.

In particolare, è stato variato il comma 525 dell’art. 1 della legge di bilancio che nella sua precedente formulazione di fatto consentiva unicamente comunicazioni di carattere informativo circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, “escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”.

Tale intervento legislativo vuole dar seguito alle osservazioni formulate sul punto dalla Commissione Europea che ha interpretato tale ultimo inciso come un divieto assoluto e generalizzato di pubblicità in ambito sanitario, “limitando per i professionisti sanitari stabiliti in Italia o in un altro Stato membro, di promuovere i propri servizi sanitari al fine di far conoscere la propria attività professionale”.

Così facendo, la normativa italiana del settore comportava una limitazione dei principi di libera concorrenza che deve essere garantita anche in un particolare ambito come quello sanitario.

Pertanto, via libera alla pubblicità, a condizione però che il messaggio “non contenga elementi di carattere suggestivo, quali offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari”.

La volontà del legislatore è in sostanza quella di realizzare un difficile contemperamento tra i principi del libero mercato e di libera prestazione di servizi in ambito sanitario, con l’interesse generale alla salute, impedendo che per ragioni di “fatturato” si arrivi ad indurre i possibili fruitori delle prestazioni sanitarie a ricorrervi anche quando non strettamente necessarie.

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