Rafforzata la tutela del passeggero dei trasporti aerei

Il 21 marzo è entrato in vigore il D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 69, recante le “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006.

Tale decreto legislativo si propone di rafforzare la tutela del viaggiatore/consumatore mediante la previsione di sanzioni pecuniarie da infliggersi ai vettori aerei che operano negli aeroporti nazionali, “rendendo così più efficiente il sistema del trasporto aereo, rafforzando al contempo la tutela del passeggero-consumatore”
Organismo responsabile dell’applicazione delle disposizioni del Regolamento è l’E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile), il quale ha il dovere di vigilare sull’osservanza delle disposizione a tutela dei viaggiatori/consumatori previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e di irrogare le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto in esame in caso di violazione delle medesime.
In particolare, per la violazione delle disposizioni relative al negato imbarco ovvero alla mancata compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, il vettore aereo e’ punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Il vettore aereo che viola le disposizioni relative alla cancellazione del volo, non rispettando le procedure ivi indicate o non provvedendo a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e’ punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
La sanzione va da euro duemilacinquecento ad euro diecimila per la violazione delle norme relative al ritardo prolungato del volo, mentre è punito con la sanzione da euro mille ad euro cinquemila il vettore che non adempia agli obblighi di cui all’articolo 10 del Regolamento, che prevede l’impossibilità di richiedere un pagamento supplementare per la sistemazione del passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto acquistato, mentre prevede il rimborso di una percentuale del biglietto in caso di sistemazione in una classe inferiore.
Sanzioni severe (da euro diecimila a euro cinquantamila) sono previste per l’inadempimento delle misure di precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati, così come per l’inadempimento degli obblighi informativi relativi ai diritti dei passeggeri previsti dall’articolo 14 del Regolamento.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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