Succede spesso che il proprietario di un terreno si lamenti perché i rami dell’albero o della siepe del vicino confinante invadono il suo. È lecito che, approfittando dell’assenza altrui, questo si adoperi per reciderli autonomamente?
Rami sporgenti: cosa stabilisce la legge
L’articolo di riferimento è il n. 896 Codice Civile il quale prevede che: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però, in ambedue i casi, i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.”
Dunque il codice civile stabilisce che il vicino, sul cui giardino si protendono i rami dell’albero piantato nell’altrui proprietà, può chiedere al proprietario di tagliarli in qualsiasi momento.
Di conseguenza, il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, in quanto il codice civile implicitamente lo esclude.
La facoltà di chiedere la recisione dei rami può essere esercitata in qualunque tempo, è imprescrittibile, e può essere esercitata sia dal proprietario del fondo che da qualsiasi altro titolare di diritto, quale l’affittuario o l’usufruttuario.
Se dai rami cadono frutti sul giardino del vicino, appartengono a quest’ultimo che, quindi, se ne può legittimamente impossessare senza dovere alcunché. Tale diritto può essere esercitato anche se gli alberi sono posti a distanza di legge dal fondo del vicino.
Il vicino, invece, può tagliare autonomamente le radici che si addentrano nel suo fondo.
Le spese, in ogni caso, dovranno essere sostenute dal titolare del fondo ove insistono gli alberi e, in caso di sua inottemperanza, il vicino “invaso” potrà chiedere al tribunale eventuali provvedimenti di urgenza.
Inoltre, il proprietario degli alberi sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del vicino, anche quando quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di recidere le radici.
Cosa fare quando rami e radici sconfinano?
La norma, dunque, impone al proprietario del fondo di tenere gli alberi e le siepi in modo tale da non farli sconfinare nella proprietà altrui.
Se ciò si verifica, invece, si possono creare due differenti situazioni:
- se lo sconfinamento nel fondo del vicino riguarda i rami, il proprietario del terreno che subisce l’invasione può rivolgersi al giudice e, con una causa, ottenere un provvedimento che obblighi il titolare dell’albero a tagliarlo;
- se, invece, a sconfinare sull’altrui fondo sono le radici, il proprietario di quest’ultimo può tagliarle autonomamente, salvo che non dispongano diversamente i regolamenti locali.
Secondo parte della dottrina, tuttavia, la forma di tutela particolare prevista per le radici (ossia il diritto del vicino di reciderle da solo) è applicabile anche ai rami che invadono il giardino altrui: in tal caso il vicino potrebbe attrezzarsi per provvedere autonomamente a difendere la sua proprietà, purchè riesca a recidere i rami senza entrare nel fondo altrui.
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