Cosa rischiate se in caso di incidente stradale incorrete nel reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime? Come si decide sulla responsabilità dei soggetti coinvolti?
Il reato di lesioni personali stradali nel codice penale
Con lo scopo di arginare il fenomeno dei sinistri stradali e delle conseguenze lesive gravi per i soggetti coinvolti (anche vedasi “incidenti del sabato sera”) ritenuta inadeguata la risposta sanzionatoria dello Stato, a partire dal 2016 sono state introdotte nel codice penale nuove figure di reato, tra cui quella in esame, delle lesioni personali gravi o gravissime prevista dall’art. 590 bis c.p.
Tale reato punisce “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
Accanto al reato base sono previste forme aggravate per colpire con maggior severità la lesione cagionata da un conducente che si trovava alla guida in stato di ebbrezza, oppure in particolari situazioni (velocità elevata, attraversamento incrocio con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia non consentita, sorpasso in prossimità di linea continua o di attraversamento pedonale).
Quali sono i presupposti
Affinché il conducente del veicolo venga chiamato a rispondere del reato in questione, rischiando, in caso di condanna, l’applicazione delle pene più severe in esso previste, occorre in primo luogo che le lesioni cagionate siano gravi, ossia comportino una prognosi superiore ai 40 giorni.
In caso di prognosi inferiore, il reato non verrà integrato e l’autore semmai verrà perseguito per il reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p. con pena molto più contenuta rispetto a quella prevista dal reato in esame e a condizione dell’avvenuta tempestiva proposizione di querela da parte della persona offesa.
Inoltre la condotta del responsabile deve caratterizzarsi da colpa specifica, ossia deve essere realizzata con violazione delle norme sulla circolazione stradale che fungono da norme precauzionali di condotta.
Responsabilità dei coinvolti
L’aspetto della colpa: cosa succede se a determinare l’evento concorre la negligenza dell’infortunato?
Nei sinistri stradali può succedere che a causare l’incidente, frutto di lesioni per i soggetti coinvolti, non sia esclusivamente la condotta dell’autore che violi una norma del codice della strada, ma ciò si aggiunge alla condotta imprudente della stessa persona offesa.
Poniamo il caso che un auto con obbligo di dare precedenza si immetta di notte su di una strada principale da cui sopraggiungeva, con violazione dei limiti di velocità, un altro autoveicolo il cui conducente andando ad impattare con quello che si era appena immesso sulla corsia di marcia, rimanga ferito gravemente.
Il conducente che ha violato le norme del codice della strada sarà comunque chiamato a rispondere del reato oppure la condotta negligente dell’infortunato ne comporterà l’assoluzione?
Per rispondere al suddetto quesito, bisogna riferirsi alla dinamica del sinistro.
Sentenza della Corte di Cassazione
Il principio generale è che la responsabilità penale permanga anche a fronte del comportamento colposo di altro utente della strada, purché rientri nel limite della prevedibilità.
Si è occupata della questione una recente sentenza della Suprema Corte – Cass. Pen. Sez. IV 7/01/20 n. 138 – chiamata ad esprimersi sulla responsabilità per omicidio stradale ad opera di un conducente di un camion che, circolando sulla corsia centrale (delle tre) della trafficata Via Salaria di Roma, svoltando a destra, non si avvedeva della presenza di un motociclo che viaggiava sulla prima corsia tenendo una condotta irregolare, sotto il profilo della velocità.
La Suprema Corte confermava la condanna di primo e di secondo grado inflitta al conducente del camion il quale “non solo non aveva controllato prima di effettuare la manovra di svolta a destra se sopraggiungessero altri veicoli, ma non aveva neppure adeguatamente controllato il proprio mezzo avendo frenato solo dopo l’impatto con il motociclo.”
Si è ritenuta irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità dell’imputato, la condotta del motociclista il quale sebbene viaggiasse ad alta velocità e quindi con condotta imprudente, teneva una condotta prevedibile per il conducente del camion, che doveva fare tutto il possibile per scongiurare la situazione di pericolo.
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