Come più volte ricordato, l’attività subacquea è denotata dall’assenza di una normativa ad hoc a livello nazionale.
Tale “vuoto normativo”, con l’aumento delle persone che praticano tale attività – sia in ambito professionale (diving center, istruttori, guide) sia in ambito puramente hobbistico/ricreativo – è divenuto sempre più evidente e, già nella scorsa legislatura, la Camera dei Deputati ha presentato molteplici proposte di legge dirette a regolamentare la materia, tutte purtroppo cadute nel vuoto.
“In occasione dell’iter avviato nella scorsa legislatura è emersa nettamente l’esigenza di dare chiarezza ed organicità ad una materia così tanto lasciata a latere dell’agenda”, questo è quanto si legge nell’introduzione del Disegno di Legge n. 320 comunicato alla Presidenza il 26/3/13 intitolato DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE E IPERBARICHE su iniziativa dei Senatori Di Biagio, Ichino, Maran, Gibiino e Pagliari.
Al fine di redigere un testo di legge che ha la dichiarata ambizione di “difendere la professionalità di coloro che operano nel complesso mondo delle attività subacquee, senza tralasciare i parametri di sicurezza entro cui questi sono chiamati ad operare”, è stato insediato un tavolo tecnico che ha coinvolto molte associazioni di categoria, le quali sono state chiamate a fornire un riferimento per l’analisi dei documenti.
Il testo che è stato prodotto dal tavolo tecnico si suddivide in tre Capi, ognuno dei quali affronta un’area operativa specifica, con l’intento di creare una legge quadro completa di regolamentazione dell’attività subacquea sia tecnica-industriale, sia ricreativa-sportiva. Il primo Capo individua gli ambiti di applicazione della legge, identificando gli aspetti di portata generale delle disposizioni; il secondo Capo disciplina le attività subacquee di tipo tecnico-industriale (operatori tecnici ed iperbarici); il Capo terzo è dedicato alla subacquea ricreativa.
Tralasciando l’esame dei primi due Capi e passando immediatamente all’esame del Capo III, che maggiormente ci interessa, si evidenzia il contenuto dell’art. 18, che si riporta integralmente:
“1. Per immersione subacquea ricreativa si intende l’insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all’addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell’ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all’effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all’utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall’organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate da CONI, e quelle in-dirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall’organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l’istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, an-che in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell’immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L’istruttore subacqueo può svolgere anche l’attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo: a) assiste l’istruttore subacqueo nell’addestramento di singoli o gruppi di persone; b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.
5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all’immersione e all’addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di ri-sorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell’articolo 22, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l’attività di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell’attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei. “
Dalla lettura del testo del disegno di legge appare subito evidente la portata della norma: tutte le attività subacquee effettuate con autorespiratore richiedono il possesso di un brevetto subacqueo, e possono essere effettuate nei limiti di profondità e secondo le procedure e gli standard operativi stabiliti dall’organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto medesimo.
Questo significa che, se il Disegno di legge verrà approvato senza modifiche, non sarà più legalmente possibile fare immersioni, anche da riva e senza l’ausilio di un centro immersioni (che già richiedevano la certificazione di un brevetto per accompagnare i subacquei in immersione) senza essere in possesso di un brevetto rilasciato da una delle didattiche riconosciute (di cui è istituito un elenco nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico a norma del successivo art. 22).
Inoltre, sarà imposto per legge di osservare i limiti di profondità e le procedure operative e gli standard imposti dal proprio ente certificatore, pena – si immagina – ricadute sulla possibilità di ottenere un risarcimento del danno in caso di sinistro avvenuto al di fuori di tali limiti.
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