Cosa dice la legge
L’art. 1129 del Codice Civile prevede espressamente tra gli obblighi dell’amministratore di condominio, quello “di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio” attraverso l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ottenuto senza bisogno di preventiva autorizzazione dell’assemblea.
In caso di inerzia dell’amministratore, che così facendo contribuisce a causare crisi di liquidità nelle casse del condominio (con difficoltà o impossibilità di pagare i fornitori) fino, nei casi più gravi, a provocare veri e propri dissesti finanziari, lo stesso è ritenuto responsabile nei confronti del condominio.
Pertanto, la compagine condominiale potrà chiedere – esercitando la facoltà attribuita a ciascun condomino di richiedere l’attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali – conto all’amministratore della sua condotta ed intimargli di rimediare, agendo nel più breve tempo possibile.
Qualora ciò non avvenga, proprio per espressa previsione di legge, il condominio, oppure il singolo condomino, potranno agire nei confronti dell’amministratore per ottenere il risarcimento dei danni cagionati con la sua condotta inadempiente degli obblighi assunti con l’assunzione della carica.
Cosa dice la giurisprudenza
Si è occupata del caso una recentissima pronuncia della Suprema Corte – Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 28/12/23 n. 36277 – resa in esito ad un giudizio intentato dall’amministratore avente ad oggetto il pagamento del suo compenso.
Il condominio, costituitosi in giudizio, non limitandosi a respingere detta richiesta, ha promosso domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, lamentando la violazione dei doveri da parte dell’amministratore, per non aver promosso azioni giudiziarie nei confronti di una società proprietaria di un immobile, così giungendo all’impossibilità definitiva del recupero del credito, dal momento che la stessa fu cancellata dal Registro delle Imprese.
Sul punto la Suprema Corte dà ragione al Condominio, condannando l’amministratore al risarcimento del danno.
Nella pronuncia citata, la Suprema Corte ribadisce come l’amministratore, secondo quanto correttamente motivato nella sentenza della Corte d’Appello impugnata da quest’ultimo, “avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita così da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un soggetto escutibile”.
Da qui la responsabilità dell’amministratore, con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti del condominio per il danno arrecato.
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