Se il pedone non è sulle strisce e viene investito è anche colpa sua

La Cassazione si pronuncia nuovamente sulla corresponsabilità del pedone che viene investito mentre attraversa la strada non essendo sulle strisce. Indipendentemente dalla totale o parziale responsabilità del conducente, infatti, è automatica l’attribuzione di parte della colpa in capo al pedone che attraversi incautamente la strada non sulle strisce pedonali.

pedone

Il caso del pedone investito

Viene impugnata dinnanzi alla Cassazione la sentenza del 9 gennaio 2017 della Corte d’appello di Perugia che ha determinato in capo al conducente ed al pedone, nella rispettiva misura del 60% e del 40%, la concorrente responsabilità per l’incidente causato.

I motivi di ricorso dei parenti del pedone investito

I parenti del pedone investito impugnano la sentenza lamentando in primo luogo una mancata corretta valutazione della condotta del conducente dell’autovettura investitrice dichiarando che la donna investita “al momento dell’investimento si trovava in prossimità dell’attraversamento pedonale segnalato per pericolo bambini e attraversamento pedonale per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente”.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’attribuzione della corresponsabilità in capo al pedone perché esso ha eseguito l’attraversamento in pieno centro cittadino ed in zona con segnalazione orizzontale e verticale segnalante pericolo, appena 100 m dalle strisce pedonali. Viene inoltre lamentato che la Corte di Appello non ha esaminato la decisiva e rilevante circostanza che il conducente dell’autovettura investitrice “solo ove avesse osservato l’obbligo di attenzione previsto dagli artt. 190 e 191 CDS, poteva tranquillamente evitare l’investimento”.

La decisione della Cassazione

La Cassazione con ordinanza n. 2241/2019 reputa in parte inammissibili e infondati i motivi di ricorso. Quanto al merito della decisione, la Corte ricorda che il conducente è onerato da una presunzione di colpa e il giudice che è chiamato a valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra conducente e pedone, deve:

  1. Muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
  2. Accertare in concreto la colpa del pedone;
  3. Ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.

Gli Ermellini dichiarano che il giudice del merito ha correttamente ritenuto che la condotta della vittima, la quale non ha attraversato sulle strisce, è una “concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli”.

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