Il medico e/o la struttura sanitaria incaricati di prestazioni nei confronti di un paziente incorrono in responsabilità nei confronti del paziente stesso non solo in caso di inadeguatezza delle prestazioni svolte, ma anche nel caso in cui vi sia un’inadempienza da parte di tali soggetti relativamente all’obbligo di informazione sui rischi ed eventuali complicazioni inerenti all’operazione a cui il paziente si è sottoposto.
Ed infatti, è obbligo deontologico del medico, in collaborazione con la struttura sanitaria, informare in modo chiaro e preciso il paziente del suo stato di salute, delle terapie applicabili e delle verosimili conseguenze della terapia o della mancata terapia, tenendo conto del livello di cultura, di emotività e di capacità di discernimento del paziente.
Tale dovere di informazione è direttamente collegato al diritto della persona di autodeterminazione in ordine alla propria salute: il paziente, cioè, ha il diritto di essere messo in grado di comprendere quali siano i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali della terapia consigliata, in modo da poter consciamente decidere se sottoporsi a meno all’intervento.
Nei casi previsti dalla legge o nei casi di particolare gravità per la salute del paziente, il consenso deve essere espresso in forma scritta, attraverso la sottoscrizione di un modulo per il consenso informato che viene consegnato al paziente per la sua sottoscrizione. Spesso, però, il ricorso ai moduli informativi viene utilizzato in maniera meccanica ed indiscriminata e, di fatto, va a sostituire l’approccio personale tra medico e paziente, attraverso il quale si esplica il rapporto di fiducia che intercorre (o dovrebbe intercorrere) tra le parti.
Al riguardo, una recente sentenza del Tribunale di Venezia (04/10/2004) ha stabilito che “lede il diritto di autodeterminazione del paziente in ordine alla propria salute, ed è conseguentemente tenuta a risarcire il danno esistenziale ex art. 2059 c.c., la struttura sanitaria che, pur avendo fatto sottoscrivere al ricoverato il modulo per il consenso informato, non fornisce adeguate informazioni in merito ai rischi ed alle eventuali complicazioni correlabili all’intervento chirurgico, in relazione anche alla natura e al livello culturale ed emotivo del paziente”.
Il paziente che non sia stato effettivamente informato sui rischi e sulle complicazioni dell’intervento potrà quindi ottenere il risarcimento dei danni subiti, mentre incombe sulla struttura sanitaria o sul medico che ha eseguito l’operazione l’onere di provare il corretto adempimento dell’obbligo di informazione.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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