Responsabilità del proprietario del lastrico solare

La sentenza n. 26086 del 30/11/2005 della Corte di Cassazione ha introdotto un nuovo capitolo in tema di responsabilità per danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Ed infatti, l’orientamento giurisprudenziale più risalente riteneva che dei danni cagionati all’appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico deteriorato devono rispondere tutti i condomini sui quali grava la manutenzione del medesimo, svolgendo esso, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, la funzione di copertura del fabbricato (tra le tante in tal senso, Cass. civ., sez. II, 28-11-2001, n. 15131, Cass. civ., sez. III, 17-10-2001, n. 12682).
Al contrario, la giurisprudenza riteneva sussistere una responsabilità esclusiva del proprietario del lastrico qualora il danno cagionato a terzi derivasse da una sua condotta dolosa o colposa.
La sentenza oggi in esame, invece, ha stabilito la piena responsabilità del proprietario del lastrico solare per i danni cagionati a terzi da infiltrazioni d’acqua derivanti dal lastrico solare medesimo, ancorché le infiltrazioni siano state causate da un sottodimensionamento del bocchettone di scarico delle acque pluviali di proprietà comune condominiale ed indipendentemente da qualsiasi rilievo di dolo o colpa nella condotta del proprietario.
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame, invece, ha affermato che ” Il proprietario esclusivo del lastrico solare è responsabile dei danni derivanti dall’impianto condominiale di scarico delle acque posto a servizio del lastrico stesso, essendo egli il soggetto in grado di controllarne le modalità d’uso e di conservazione”.
La Corte, partendo dal disposto di cui all’articolo 2051 del codice civile, ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, ha ritenuto che per sussistere responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che vi sia il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, “senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”. Prosegue la Corte spiegando che tale esclusiva responsabilità viene addossata al proprietario in quanto persona che si trova “nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa”, posizione a cui è sottratto all’amministratore condominiale sebbene lo scarico delle acque fosse un bene di proprietà comune.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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