Responsabilità del tour operator per impraticabilità della spiaggia

Con sentenza n. 10651/2008 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul danno da “vacanza rovinata”, riconoscendo in modo sempre più incisivo il diritto del turista ad usufruire di tutti i servizi compresi nel pacchetto turistico c.d. “tutto compreso”.
Nel caso di specie la Corte è intervenuta a favore di due turisti condannando un tour operator a risarcire i danni cagionati per la mancata fruizione dei servizi promessi.
Il viaggio “tutto compreso” in oggetto riguardava un soggiorno in un villaggio turistico dell’isola di Djerba in Tunisia. Una volta giunti sul posto i turisti verificarono l’impossibilità di usufruire della spiaggia, a causa dell’impraticabilità del mare provocata dallo scarico abusivo di una petroliera.

La Corte, nella sua pronuncia, ha precisato come il tour operator non può essere considerato responsabile dello scarico abusivo cagionato da altri, ma ha ritenuto responsabile lo stesso per la mancata offerta ai turisti di una valida alternativa, oppure del rimborso agli stessi della differenza tra il valore delle prestazioni promesse e quelle realmente erogate.

Con questa importante sentenza la Corte ha sottolineato come la responsabilità del tour operator vada oltre a quella prevista dall’art. 93 del Codice del Consumo. Detto articolo prevede infatti come in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, l’organizzatore e il venditore siano tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Tale onere viene meno solo nel caso in cui l’operatore turistico dimostri che “il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”.

Nel caso di specie pare ovvio come il tour operator non potesse essere ritenuto responsabile per un fatto da esso non cagionato, ma bensì provocato dalla scarico abusivo di terzi.

Con questa pronuncia la Corte è arrivata a estendere ancora maggiormente la tutela del consumatore-turista, identificando una responsabilità del tour operator non per una sua diretta mancanza nell’esecuzione delle prestazioni dovute, ai sensi dell’art. 93 del nuovo Codice del Consumo, ma bensì tramite l’applicazione dell’art. 91.

La Cassazione pronunciandosi a favore dei turisti ha affermato come l’operatore al fine di garantire l’esatta esecuzione delle prestazione offerte avrebbe dovuto fornire ai propri clienti dei validi servizi alternativi o, in mancanza, mettere a disposizione degli stessi un mezzo di trasporto per il rientro nel luogo di partenza, oltre alla restituzione della differenze tra il costo delle prestazioni promesse e quello delle prestazioni effettivamente erogate fino al momento del rientro. Salvo, ovviamente, il risarcimento del danno.

Pare quindi ovvio come la Cassazione sia arrivata a riconoscere l’importanza della vacanza e il valore aggiunto che questa ha nella vita della persona, quale momento tanto agognato e desiderato, meritato riposo che deve essere conforme alle richieste dell’acquirente.

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