Nel caso di incidente subacqueo sono diversi i soggetti che possono essere chiamati a rispondere del risarcimento del danno.
In particolare, le figure maggiormente interessate in caso di danno da lesioni o morte del subacqueo possono essere, talvolta anche in concorso tra loro, l’istruttore, la guida, il diving, il produttore o il fornitore dell’attrezzatura e perfino la didattica che ha rilasciato il brevetto. Per tali figure, che non si devono ritenere esaustive di tutte le possibili ipotesi di responsabilità in caso di incidente subacqueo ma solamente le più probabilmente interessate nella maggioranza dei casi, verranno di seguito esaminate brevemente la natura della responsabilità nonché le possibili cause di esclusione della stessa.
Responsabilità dellistruttore di subacqueo
In caso di incidente subacqueo l’istruttore potrà essere chiamato a rispondere civilmente per due tipi di responsabilità: contrattuale, nei confronti dellallievo o di coloro che si trovino con listruttore in un rapporto contrattuale; extracontrattuale, nei confronti di chi sia stato leso da una condotta dellistruttore o del suo allievo e che non abbia con questi ultimi alcun rapporto contrattuale.
Listruttore sarà chiamato a rispondere di responsabilità contrattuale, qualora possa ravvisarsi una violazione degli obblighi di diligenza richiesti all’istruttore subacqueo nello svolgimento del proprio lavoro, quali il possesso di competenze tecniche e di applicarle durante l’insegnamento; il dovere di effettuare controlli dell’attrezzatura sportiva utilizzata dallallievo, affinché la stessa risulti in buono stato e funzionante; la capacità di valutare lo stato di apprendimento dell’allievo al fine di preparare il medesimo all’esecuzione dell’attività sportiva in maniera autonoma senza pericolo.
La violazione di uno di questi doveri, comporta la responsabilità contrattuale dell’istruttore nei confronti dell’allievo che si sia procurato dei danni fisici durante l’addestramento.
Per esonerarsi da tale responsabilità, l’istruttore dovrà dimostrare di non aver violato gli obblighi di diligenza posti a proprio carico e che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito, ovvero per una circostanza non prevista né prevedibile, posta al di fuori della propria sfera di controllo. L’istruttore dovrà, in altre parole, dimostrare di aver preso tutte le precauzioni ed usato tutti gli accorgimenti necessari per evitare i rischi tipici dell’attività subacquea.
Si profila invece la responsabilità extracontrattuale dellistruttore quando il soggetto leso non sia in un rapporto contrattuale con listruttore, come, ad esempio, altre persone che si dovessero immergere con listruttore e con lallievo e dovessero subire danni a causa della condotta delluno o dellaltro.
In tal caso listruttore sarà chiamato a rispondere della propria condotta colposa e della condotta dellallievo, ancora una volta facendo riferimento alla violazione dei propri obblighi di sorveglianza e diligenza.
Tutto quanto è stato sin ora illustrato riguarda la responsabilità dell’istruttore in caso di danni sofferti dall’allievo di maggiore età: più gravosa è la posizione dell’istruttore quando tra gli allievi vi siano persone minorenni, i quali – con il loro comportamento – abbiano procurato danni. In questo caso l’istruttore è ritenuto responsabile del danno cagionato ad altri dal minore, salvo fornisca la prova di non aver potuto impedire il danno. Questa prova è molto gravosa, in quanto non sarà sufficiente provare di aver usato l’ordinaria diligenza e di essere esente da colpa per il fatto dannoso occorso, ma occorrerà dimostrare sia che il fatto dannoso deriva da un comportamento del tutto imprevedibile e repentino dell’allievo tale da rendere in concreto impossibile un intervento dell’istruttore atto ad impedire o limitare il danno, sia di aver adottato – in via preventiva – tutte le precauzioni possibili per prevenire e scongiurare la situazione di pericolo che ha causato il danno.
Vi è da aggiungere, che tale responsabilità verrebbe delineata anche in caso di lesione da parte di persone maggiorenni qualora il Giudice ritenesse che l’insegnamento subacqueo rientri tra le attività pericolose disciplinate dall’art. 2050 c.c., ovvero tra le attività che, per loro natura o per la natura dei mezzi adoperati, presentano un alto potenziale di danno.
Si segnala, inoltre, che la più recente giurisprudenza ha ritenuto a volte applicabile alla figura dell’istruttore di discipline sportive il regime previsto dall’articolo 2236 c.c., il quale comporta una limitazione di responsabilità dell’istruttore nei casi in cui il medesimo debba risolvere problemi di particolare difficoltà tecnica: in questi casi, l’istruttore risponderà solo per dolo o colpa grave, restando esonerato dalla colpa lieve.
Per esonerarsi da responsabilità, inoltre, listruttore potrà invocare singole cause di esonero o riduzione di responsabilità, quali lo stato di necessità o il concorso del fatto colposo del fatto del danneggiato.
Responsabilità della guida subacquea
Rispetto a quella dellistruttore, la responsabilità della guida in caso di incidente subacqueo è più limitata.
Escludendo l’ipotesi in cui il danno derivi da un’azione o da comportamento attivo della guida (caso in cui la guida risponderà del danno per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. come potrebbe rispondere qualunque persona che cagioni danno ad un’altra, indipendentemente dal ruolo che riveste), più interessante è esaminare se la guida sia chiamata a rispondere di un danno per responsabilità contrattuale, a causa dell’omissione di un controllo (e quindi non per un’azione della guida ma per un’omissione).
A tal proposito occorre distinguere se l’obbligazione assunta dalla guida sia di sostegno per subacquei poco esperti e di controllo dei medesimi durante l’attività subacquea, ovvero se la guida si sia impegnata solamente ad accompagnare subacquei esperti su un sito di immersione sconosciuto ai partecipanti.
Nel primo caso, la guida assumerà una responsabilità che si avvicina a quella dell’istruttore, e risponderà pertanto dei danni subiti dai partecipanti l’immersione se non prova di aver svolto la propria mansione con l’ordinaria diligenza e di aver fatto di tutto per evitare il danno (dovrà cioè provare che il danno si è verificato per caso fortuito o per forza maggiore).
Nel secondo caso, la responsabilità della guida-accompagnatore è limitata ad eventuali comportamenti negligenti attivi posti in essere dalla guida stessa. Infatti, pur in assenza di un preciso orientamento giurisprudenziale, alcune sentenze sull’argomento hanno negato la responsabilità contrattuale della guida subacquea nel caso in cui l’attività svolta non consistesse nell’assistenza e nell’istruzione all’immersione dei partecipanti, bensì nella semplice attività di accompagnamento di sub già esperti (o dichiaratisi tali) sul sito di immersione.
Responsabilità per vizio dellattrezzatura
Nel caso in cui si accerti che lincidente subacqueo è stato causato da un vizio dellattrezzatura, saranno diversi i soggetti sui quali ricadrà la relativa responsabilità a seconda che lattrezzatura sia stata fornita dal diving o sia di proprietà del subacqueo.
Nel caso in cui lattrezzatura sia fornita dal diving, esso sarà responsabile del danno da essa causato, eventualmente in concorso con colui che avrebbe dovuto collaudarla, ripararla o controllarla prima dellimmersione; nel caso in cui lattrezzatura difettosa fosse nuova o ancora in garanzia, il diving potrà chiamare in causa il produttore, per farsi tenere indenne da qualsiasi richiesta nei propri confronti.
Nel caso in cui lattrezzatura difettosa appartenga al subacqueo a cui è derivato un danno, lo stesso potrà chiedere il risarcimento di tale danno al produttore del prodotto difettoso, ai sensi dellart. 114 e seguenti del Codice del Consumo (ex D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) e, quando il produttore non sia individuato, e’ sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
E nullo qualsiasi patto o clausola che escluda o limiti preventivamente tale tipo di responsabilità nei confronti del danneggiato.
La responsabilità del produttore o del fornitore viene esclusa esclusivamente nei casi indicati dallart. 118 Codice del Consumo, tra cui nel caso in cui il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto nonché nel caso in cui, al momento della messa in circolazione del prodotto, lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso, ovvero nel caso in cui il produttore o fornitore abbiano fornito solo una parte componente il prodotto, il cui vizio sia interamente ascrivibile alla concezione del prodotto (errore di progettazione) o di assemblaggio.
Per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato dovrà provare il difetto dellattrezzatura, il danno che ha subito e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore per esonerarsi da tale responsabilità dovrà dimostrare che il difetto non esisteva al momento di messa in circolazione del prodotto.
Se nella causazione del danno al vizio del prodotto si accerta altresì un concorso del fatto colposo del danneggiato, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e lentità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non e’ dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto (art. 122 Cod. Consumo).
Ai sensi della normativa in oggetto, è risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di altri beni diversi dal prodotto difettoso utilizzata dal danneggiato, questultimo solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile ed in dieci anni dal giorno di messa in circolazione del prodotto da parte del produttore.
Responsabilità delle ‘didattiche’
In una trattazione sul tema della responsabilità da incidente subacqueo (L’incidente in corso di attività subacquee, Medicina Legale Quaderni Camerti 19.21 giugno 2003), si è approfondita brevemente anche l’eventuale responsabilità delle didattiche, le quali sono chiamate a garantire la formazione della capacità di esercitare le attività subacquee ed a rilasciare i brevetti per i vari livelli. Per questo motivo, secondo il pensiero del Dott. Michele Emiliano, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in una approfondita trattazione della tematica, “non può escludersi in astratto che esista la possibilità di configurare una responsabilità penale colposa dei dirigenti delle didattiche, esclusiva o concorrente con quella del soggetto titolare di brevetto da essa rilasciato” quando il danno possa essere riconducibile ad erronea o insufficiente formazione del subacqueo, rilascio del brevetto a persona a cui non avrebbe dovuto essere rilasciato (per le scarse capacità o per lo scarso apprendimento raggiunto durante il corso) ovvero per la mancata revoca del brevetto a persona diventata inidonea all’esercizio dell’attività subacquea. Peraltro, per ipotizzare una responsabilità penale in capo ai soggetti responsabili di avere erroneamente insegnato, rilasciato il brevetto o di non averlo ritirato nei casi di sopravvenuta inidoneità, è altresì necessario che si accerti che l’incidente subacqueo si sia verificato come conseguenza immediata e diretta dell’errore o dell’omissione colposi della didattica, la quale può comunque provare la sua estraneità alla causazione dell’evento dimostrando la corretta formazione o applicazione del programma di addestramento, la corretta erogazione dei brevetti solamente a soggetti meritevoli nonché il ritiro di quelli concessi a persone divenute inidonee all’attività subacquea.
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