Le condizioni di divorzio stabilite nel decreto di revisione di divorzio sono immediatamente applicabili, anche se avverso al decreto di revisione è proposto reclamo.
Con la sentenza n. 10064 del 26 aprile 2013, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto pronunciato dal tribunale in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi da corrispondere in caso di scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio è immediatamente esecutivo, in conformità alla regola generale desumibile dall’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.
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