Rilascio passaporti per i minori: le novità introdotte dal Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69

I genitori di figli minori negli atti di separazione o divorzio hanno fino ad ora visto inserita da parte dei loro Avvocati la seguente frase: “entrambi i genitori acconsentono fin d’ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e ai documenti validi per l’espatrio del/della figlio/a”. Da una frase di tale tipo si evince la necessità dell’assenso di ciascun genitore al rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio del figlio minore. Con la legge del 1967, infatti, qualora uno dei due genitori avesse negato l’assenso al rilascio del documento per l’espatrio del figlio, l’altro genitore avrebbe potuto superare tale diniego solamente mediante ricorso al Giudice Tutelare, con notevoli difficoltà in termini di costi e di tempo.

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A giugno, in adempimento della normativa europea sulla libera circolazione delle persone, il legislatore italiano ha emesso il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, che modifica l’art.3 lettera b) della Legge 21 novembre 1967 n. 1185 recante “Norme sui passaporti” ed introduce, inoltre, l’articolo 3-bis.

La novità che deriva da tali modifiche implica che non è più necessario l’assenso dell’altro genitore di figli minori per il rilascio del proprio passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio.

Il passaporto o il documento valido per l’espatrio del minore saranno rilasciati a richiesta di uno dei due genitori, salvo l’esercizio di una azione inibitoria posta in essere dal genitore in disaccordo. L’autorità giudiziaria potrà, infatti, inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli.
L’inibitoria ha una durata di 2 anni.

Dunque, se fino a giugno era necessario l’ottenimento del previo consenso dell’altro genitore, in mancanza del quale solo il Giudice Tutelare avrebbe potuto autorizzare il rilascio del documento del minore valido per l’espatrio, adesso il consenso è dato per presupposto e ciascun genitore può ottenere tali documenti, salva la possibilità per il genitore contrario di dare inizio ad un procedimento di inibitoria con lo scopo di ottenere un provvedimento di diniego da parte del Giudice.

studio legale zambonin

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