Come si può ottenere il rimborso dei viaggi che si è stati costretti a cancellare a causa del Covid? Si può ottenere un rimborso in denaro al posto del voucher?
Rimborso dei viaggi cancellati causa Covid: normativa aggiornata
In considerazione delle numerose richieste ricevute, abbiamo analizzato le norme relative ai pacchetti turistici e, in particolare, l’art. 182, comma 3bis, del D.Lgs n.34/2020 (convertito dalla Legge n.77/2020).
Secondo la predetta disposizione “nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
Attenzione, quindi, alla data di effettuazione del recesso!
Si ha diritto solo a un voucher o è possibile un rimborso in denaro?
Dalla lettura della norma sembra, infatti, che se il recesso è esercitato dopo il 31/7/2020, sarà il cliente a scegliere se accettare o meno il rimborso con voucher anziché in denaro. Per i recessi esercitati entro il 31.07.2020, invece, l’emissione del voucher non avrebbe richiesto alcuna forma di accettazione da parte del cliente.
La Legge di conversione, inoltre, ha modificato la durata della validità dei voucher.
Ed infatti: il periodo di validità dei voucher emessi per i rimborsi è stato prolungato da 12 a 18 mesi, prevedendo altresì che i detentori dei medesimi possano utilizzarli per fruire di servizi che verranno erogati anche in data successiva al termine di scadenza, purché prenotati entro tale termine.
Il voucher, inoltre, può essere utilizzato anche per prenotare servizi di un operatore diverso da quello che lo ha emesso, sempreché appartenga allo stesso gruppo societario.
La durata della validità dei voucher pari a 18 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Ricordo, comunque, che decorsi 18 mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti ne’ impiegati nella prenotazione dei servizi deve essere corrisposto dall’operatore, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato.
Infine, la Legge ha ridotto a 14 giorni dal recesso il termine entro il quale deve essere emesso il voucher. Prima della Legge di conversione, invece, il termine era di 60 giorni dalla data prevista per l’ inizio del viaggio.
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