I giudici della Suprema Corte con la sentenza n° 8546 del 2008, si sono pronunciati sui presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale e del danno patrimoniale futuro nei confronti dei familiari di un minore rimasto vittima di un incidente stradale riportando lesioni gravi e invalidanti.
I giudici hanno ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il principio secondo cui ai prossimi congiunti di persona che abbia subito a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dellart. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio, contro il responsabile (Cass. Civile n. 9556 del 2002); ed anche con riferimento al problema della prova del danno morale ai prossimi congiunti, hanno ribadito il principio secondo cui costituendo il danno morale un patema danimo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dallaltra, come per tutti i moti danimo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, il più delle volte va invece accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass.Civile n.19316 del 2005).
Con riferimento al danno patrimoniale futuro la Corte ha ribadito il principio di diritto, secondo il quale il risarcimento del danno patrimoniale futuro compete qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale.
A riguardo, in particolare i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che i genitori di persona minore detà, deceduta in conseguenza dellaltrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla frustrazione dellaspettativa ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno lonere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui (Cass. Civile n. 4791 e n. 8333 del 2004).
Alla luce dei suesposti principi, i prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali, a causa di un fatto illecito costituente reato, sono legittimati ad agire nei confronti del responsabile ai fini di ottenere il risarcimento sia del danno morale che del danno patrimoniale futuro, subito.
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