Prescrizione sbagliata? Risarcimento per mantenere il figlio non voluto

L’arrivo di un bambino è necessariamente un evento importante e stravolgente, per alcuni tanto atteso e per altri totalmente improvviso e sconcertante. In ogni caso, nella società occidentale moderna sono molte le precauzioni da poter prendere per evitare di farsi trovare “impreparati”.

Nel caso di oggi il problema sorge proprio quando una donna decide di rivolgersi al proprio medico di fiducia per farsi prescrivere l’anticoncezionale adatto a lei, ma questi erroneamente sbaglia la prescrizione e la donna mesi dopo si scopre incinta.

figlio non voluto

Il processo contro il medico che prescrisse il contraccettivo sbagliato

Dopo essersi accorta della gravidanza, la donna venne a conoscenza tramite l’Asl che, confidando nella prescrizione del medico, il contraccettivo da lei assunto era in realtà un farmaco per la terapia ormonale delle donne in menopausa, ben lontano dal poter essere utilizzato per evitare una gravidanza. Appreso ciò fece causa al medico ottenendo una sentenza a lei favorevole: il Tribunale di Milano con sentenza n. 3477/2014 condannò l’uomo al risarcimento dei danni, previa sua affermazione di responsabilità contrattuale per aver prescritto un farmaco col fine di svolgere attività preventiva di concepimento.

Il Tribunale diede rilevanza della volontà della madre, la quale si rivolse al medico proprio per evitare il concepimento ed i conseguenti pregiudizi derivanti dall’indesiderata nascita. È proprio dall’aver il medico prescritto un farmaco non idoneo alla contraccezione, come richiesto dalla donna, che si basa la condanna per danni da nascita indesiderata pronunciata dal Tribunale di Milano. Nella stessa decisione i giudici respingono inoltre la domanda di manleva proposta dal medico.

La questione si sposta sulla domanda di manleva del medico

Impugnata la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Milano e riproposta la domanda di manleva, i giudici di secondo grado accolgono la richiesta del medico di potersi avvalere della propria assicurazione per poter affrontare il risarcimento del danno statuito dal Tribunale e pari ad Euro 116.273.

La Cassazione con sentenza n. 4738/119 conferma quanto accettato dalla Corte d’appello sostenendo che avendo proposto la domanda di manleva è evidente che il medico ha prospettato al giudicante che nella polizza fossero compresi tutti gli errori, non espressamente esclusi, che egli avrebbe potuto commettere nella sua attività professionale di medico.

Il medico potrà pertanto avvalersi della propria assicurazione per coprire e pagare il danno arrecato alla donna (ed all’intero suo nucleo famigliare) la quale, pur non volendo avere figli, si è trovata a dover crescere un bambino a seguito dell’erronea prescrizione del professionista.

studio legale zambonin

Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188

Non si effettua consulenza legale gratuita.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.