L’entrata in vigore del decreto legislativo 130/2015, attuativo della direttiva europea 11/2013, modificando l’art. 141 del codice al consumo, introduce una grande novità per la tutela dei diritti dei consumatori.
In ritardo di decenni rispetto ai sistemi anglosassoni, il governo italiano è intervenuto prevedendo un rito alternativo per le liti aventi ad oggetto “le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Ue “.
Tale rito alternativo prevede la risoluzione stragiudiziale delle controversie, senza la necessità di ricorrere ad avvocati e tribunali, ma semplicemente attraverso l’intervento di organismi Adr “Alternative Dispute Resolution”, ovvero organismi terzi ed imparziali iscritti in elenchi ad hoc istituiti presso le autorità competenti per i vari settori di riferimento.
La nuova procedura prevede di risolvere la controversia attraverso un semplice incontro tra le parti e gli organismi competenti, i quali cercheranno di analizzare il problema in modo da trovare un accordo tra le stesse. Il tutto in maniera imparziale, trasparente e soprattutto tempestiva. Tali procedimenti, infatti, non potranno avere una durata superiore a 90 giorni e avranno dei costi minimi, se non nulli.
Le Adr hanno l’obbligo di informare le parti dell’inizio della procedura, della possibilità per le stesse di accettare o meno, dopo un breve periodo di riflessione, la soluzione proposta e infine comunicheranno per iscritto l’esito della procedura e le motivazioni su cui è fondata.
Naturalmente tale decisione è un giudizio indipendente e nulla impedisce alle parti, all’esito della procedura, di agire ugualmente per vie giudiziali.
Inoltre, al fine di diffondere la conoscenza di tali procedure alternative e di massimizzarne l’efficacia, tra gli obblighi degli organismi Adr è previsto quello di avere un sito web aggiornato, che fornisca tutte le informazioni utili in maniera chiara e permetta al consumatore di presentare reclamo attraverso varie modalità, ovvero in via telematica, per fax o telefono.
Le novità introdotte riguardano anche la Consob che adesso potrà istituire un sistema, sulla falsa riga dell’arbitrato bancario, composto da un collegio che assicuri imparzialità e professionalità alle parti e al quale i professionisti dovranno obbligatoriamente aderire in modo da rendere efficace il sistema.
La possibilità per il consumatore di potersi avvalere di tale procedura rappresenta un grande vantaggio sia dal punto di vista economico, sia in termini di tempestività nella risoluzione della controversia, non privandolo comunque del diritto di agire davanti ad un giudice, indipendentemente dall’esito di tale procedura.
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