La legge prevede una disciplina ad hoc a protezione dei consumatori che non può essere disattesa dai negozianti nemmeno durante la svendita di fine stagione: cartelli del tipo “la merce non si cambia” o “si accettano pagamenti solo in contanti” sono spesso arbitrari e contrari alle norme di legge.
PREZZ0: il negoziante ha l’obbligo di esporre sulla merce in saldo l’indicazione del prezzo pieno, lo sconto effettuato espresso in percentuale e il prezzo ribassato di vendita. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite.
DIVISIONE DELLA MERCE: per evitare di generare confusione nel cliente, il negoziante ha l’obbligo di tenere fisicamente separata la merce in saldo da quella venduta a prezzo pieno: ove ciò non sia possibile, il negoziante che esponga merce in saldo non potrà vendere merce a prezzo pieno.
PAGAMENTO: le forme di pagamento della merce in saldo non differiscono da quelle abituali: pertanto, la pretesa di pagamento in contanti da parte di un negozio che esibisca la segnalazione di convenzione con un istituto di credito non è legittima. Il Cliente a cui è stato negato di pagare con bancomat o carta di credito può segnalare il negozio all’istituto di credito convenzionato, il quale potrebbe anche annullare la convenzione con il commerciante.
CAMBIO: riduzione del prezzo non significa riduzione dei diritti del cliente: esistono norme di legge che impongono il cambio della merce difettosa o non corrispondente a quanto propagandato, che vanno applicate anche durante il periodo dei saldi. Il cliente potrà pertanto denunciare vizi o difetti del prodotto entro 60 giorni dalla sua scoperta (ma tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il difetto) ed entro due anni dalla data dell’acquisto e pretendere – a sua scelta e senza alcuna spesa aggiuntiva – la sostituzione del bene difettoso con uno privo di imperfezioni, la riduzione del prezzo o la restituzione di quanto pagato. Il consumatore non è in nessun caso obbligato ad accettare un buono per l’acquisto di altra merce.
Diverso è il caso in cui la merce acquistata non presenti dei vizi, ma il consumatore abbia semplicemente cambiato idea circa l’acquisto del bene o chieda un cambio di taglia o colore del prodotto acquistato. In questi casi il commerciante non è tenuto a ritirare o cambiare il prodotto: se lo fa, è solo per cortesia e disponibilità ma non per la presenza di un obbligo previsto dalla legge.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.