Ha fatto discutere la sentenza n. 20450/16 della Corte di Cassazione, con la quale i giudici di legittimità hanno chiaramente confermato il reato commesso dagli imputati (tutti ultras) che durante una partita di calcio dagli spalti hanno fatto il saluto romano per tutta la durata dell’inno italiano.
Saluto romano allo stadio: tifosi condannati nei primi due gradi di giudizio
Da entrambe le sentenze di merito dei primi due gradi di giudizio è emerso che gli imputati, durante l’incontro di calcio Italia-Georgia, svoltosi a Udine il 10/09/2008, dagli spalti avevano fatto il “saluto fascista” o “saluto romano” allo stadio, per tutta la durata dell’inno nazionale italiano, compiendo in tal modo una manifestazione esteriore tipica di un’organizzazione politica perseguente finalità vietate ai sensi dell’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.
Per questo motivo in appello tre imputati sono stati condannati alla pena di un mese e 10 giorni di reclusione e 60 euro di multa, mentre per un quarto imputato è stata determinata la sanzione di 1.520,00 euro di multa.
Il ricorso in Cassazione
Secondo la difesa degli imputati, che hanno subito proposto ricorso in Cassazione, “Il saluto fascista in quanto tale non possedeva alcuna valenza discriminatoria e non era accompagnato da comportamenti violenti che potessero essere ricondotti, direttamente o indirettamente, al regime fascista, in relazione al quale non venivano pronunciate espressioni inneggianti o apologetiche dagli imputati”.
Inoltre, nel ricorso è stato denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella quale non si dava adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti. Per questi motivi la difesa ha quindi richiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La decisione dei giudici di legittimità
In merito al ricorso presentato dagli imputati, i giudici di legittimità ritengono che “i ricorrenti non criticavano la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento della Corte territoriale, ma chiedevano la rilettura del quadro probatorio e il riesame nel merito della vicenda processuale, postulando carenze motivazionali della sentenza impugnata”.
Sul punto, risultano immuni da vizi logici o giuridici le argomentazioni sviluppate dai giudici di appello, laddove si sosteneva che il “saluto fascista” o “saluto romano” costituisce una manifestazione che rimanda all’ideologia fascista e a valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza, evidenziando che la fattispecie contestata non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva.
La Corte territoriale, inoltre, osservava che tali condotte, di per sé sole giustificative della condanna, andavano inserite in uno scenario più ampio, evidenziando che gli imputati erano noti alle forze dell’ordine per fare parte di un gruppo di ultras friulani attestato su posizioni politiche di estrema destra, rappresentando ulteriormente che due degli odierni ricorrenti – il T. e lo Stecca – risultavano sottoposti a DASPO.
Inoltre la Corte ha aggiunto l’aggravante per cui le condotte contestate venivano esternate nel corso di un incontro di calcio valido per la partecipazione ai campionati mondiali di calcio, al quale assistevano 20.000 spettatori e trasmesso in televisione.
Reato estinto
Nonostante, quindi, le decisioni emesse nei primi due gradi di giudizio siano state correttamente formulate, il reato contestato agli imputati, essendo stato accertato il 10/09/2008, è stato ritenuto estinto per intervenuta prescrizione, interamente decorsa alla data del 10/03/2015.
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