Schizofrenia e matrimonio

DOMANDA
Mi sono sposata in chiesa nel 1990 con un giovane di condizione molto agiata.
Ciò dopo un fidanzamento lampo, la cui brevità fu determinata da particolari condizioni della mia famiglia che mi portarono a celebrare le nozze in gran fretta, senza poter studiare a fondo e capire il carattere e la personalità del mio futuro marito. Questi fin dai primi giorni del nostro fidanzamento subì un forte squilibrio mentale, tanto da dover essere ricoverato d’urgenza, nella mia città in una clinica per malattie mentali. I medici nel diagnosticargli uno stato schizofrenico acuto, dichiararono concordemente che tale malattia preesisteva alla celebrazione del nostro matrimonio e che anzi, in quell’epoca essa era in atto.
Aggiungerò inoltre che nessuna cura avrebbe potuto procurare una guarigione. Ancora oggi egli e’ ricoverato e gli specialisti confermano che non vi è alcuna speranza. Sono ancora molto giovane e La prego di rispondermi se posso chiedere che il mio matrimonio, celebrato in chiesa venga annullato?

RISPOSTA
Non sono in grado di contrarre matrimonio coloro che risultano mancanti dell’uso della ragione.
Chi ne è privo, trattandosi di istituto che si fonda sul consenso delle parti non può certo validamente prestare questo consenso, che è un atto di volontà ed è allo stesso tempo un atto umano che presuppone l’esercizio dell’intelletto.
Quindi se l’intelletto e la volontà sono turbati da malattia mentale, l’atto che ne deriva non può essere considerato come valido e pertanto risulta inefficace ai fini giuridici.
Restano così esclusi da una valida prestazione del consenso matrimoniale coloro che non hanno conseguito l’uso della ragione e coloro che di tale uso non sono più capaci.
Infatti oltre al potere di conoscenza, occorre, nel contraente, anche un potere logico e critico che gli dia la possibilità di comprendere e valutare sufficientemente l’importanza ed il peso del contratto matrimoniale che, più di qualsiasi altro contratto, può vincolare anche per tutta la vita.
Lo schizofrenico, anche se la malattia arriva al suo culmine dopo la celebrazione delle nozze, non può avere prestato un consenso valido, come viene richiesto dalla Chiesa, in quanto non è stato in grado, a suo tempo di valutare in pieno l’atto che stava per compiere.
Credo che lei possa rivolgersi con fiducia alla Magistratura ecclesiastica: l'”amentia” è un motivo di nullità del matrimonio.
Nota: Ci sono comunque i casi delle c.d. schizosi ambientali o pseudoschizofrenie, secondo le teorie del Mayer e del Sullivan, che non rientrano nella schizofrenia classica endogena ed originaria, secondo la dottrina tradizionale del Bleuer e del Krepelin. Ad es. un trauma per la donna, in un parto particolarmente difficile, uno shock traumatico, da incidente automobilistico. In questo caso la schizosi potrebbe essere successiva e non preesistente alla prestazione del consenso matrimoniale.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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