Separazione – Addebito della separazione dei coniugi

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di addebito della separazione quando vi sia stata confessione di relazione extraconiugale e di abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi.
Secondo l’articolo 151, 2° comma c.c “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
I doveri nascenti dal matrimonio sono disciplinati dall’art. 143 c.c. (“dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”) il quale impone, tra gli altri, il dovere di fedeltà e di coabitazione tra i coniugi.
Ciò premesso, con la sentenza della Corte di Cassazione Sezione I Civile n. 34 / 2008 in esame chiarisce che, pur in presenza della confessione di uno dei coniugi dell’esistenza di una relazione extraconiugale e dell’abbandono del tetto coniugale, dall’accertamento della violazione dei doveri sopra menzionati non derivi automaticamente la pronuncia di addebito della separazione, in quanto anche in presenza di una confessione il giudice dovrà accertare se la violazione dei doveri matrimoniali abbia provocato o meno la rottura dell’unione coniugale: in pratica, se la relazione sia stata la causa oppure la conseguenza della crisi dei coniugi.
I Giudici hanno rilevato infatti che, accertato che la relazione extraconiugale e l’abbandono del tetto coniugale siano state l’effetto e non la causa del fallimento dell’unione coniugale, tali eventi siano da considerarsi irrilevanti; sarebbero rilevanti nel caso in cui fossero stati causa del fallimento del matrimonio e questo in ossequio del fatto che la separazione è addebitabile al coniuge che “con i propri comportamenti abbia determinato la frattura del matrimonio”. Nel caso di specie i giudici hanno rilevato che “le deduzioni istruttorie in ordine alla condotta del F., posta a fondamento della predetta richiesta, hanno avuto una collocazione temporale del tutto generica ed indeterminata e devono pertanto reputarsi irrilevanti ed inconcludenti ai fini della decisione sull’addebito, non risultando specificamente anteriori all’allontanamento del F. dal domicilio coniugale, conseguente alla ormai irreparabile e consolidata rottura del rapporto spirituale e materiale tra i coniugi (28 aprile 1998) ed alla successiva autorizzazione giudiziale a vivere separati (6 marzo 2000), come era indubbiamente richiesto a fronte della precisa contestazione dell’appellato, che ha posto l’inizio della predetta relazione sentimentale in una epoca in cui era ormai definitivo ed irreversibile il fallimento dell’unione coniugale e dopo l’autorizzazione presidenziale a vivere separati, ed ha precisato che tale successiva relazione affettiva non aveva rivestito alcuna efficienza causale sulla separazione personale”.
Sullo stesso argomento si è espressa la sez. I della Cassazione, con sentenza n. 9338 del 10 Aprile 2008, la quale ha stabilito che “l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato da una giusta causa, ossia dalla ricorrenza di situazioni di fatto, o anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ovvero quando sia intervenuto in un momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione di detta convivenza si sia già verificata.”

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