Separazione consensuale

La separazione consensuale trova la sua fonte nell’accordo dei coniugi ed è pertanto possibile utilizzare tale soluzione quando i coniugi concordino i motivi e le modalità con cui intendono separarsi (affidamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, presenza ed entità dell’assegno di mantenimento). La separazione consensuale può essere proposta da uno solo o da entrambi i coniugi ed acquista efficacia con l’omologazione da parte del giudice, che consiste in un controllo in ordine alle modalità con le quali i coniugi intendono separarsi, avendo riguardo soprattutto all’interesse dei figli, ove presenti.
In questo tipo di separazione entrambi i coniugi possono essere rappresentati dal medesimo legale e la procedura si presenta molto più veloce ed economia rispetto alla separazione giudiziale. Ove possibile il legale privilegerà la separazione consensuale, favorendo il compromesso tra i coniugi per quanto riguarda le modalità di separazione e – solo in caso di fallimento – adotterà la via della separazione giudiziale.

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