Sfratto: caso di contratto di locazione non registrato

Nonostante l’articolo 1, comma 346 della Legge Finanziaria 2005 commini la nullità del contratto di locazione non registrato, l’unanime giurisprudenza si è ormai orientata nel senso che tale contratto non è nullo, bensì inefficacie fino al momento della registrazione.
La registrazione potrà essere richiesta anche in un momento successivo (ovviamente per tutto il periodo a partire dalla data di inizio della locazione) e il pagamento della somma, aumentata della mora dovuta al ritardo, sanerà il vizio e renderà il contratto efficacie.
Pertanto, qualora il locatore fosse in possesso di un contratto sottoscritto dalle parti ma non registrato, potrà promuovere l’azione di sfratto per morosità solo dopo aver provveduto a richiedere la registrazione del contratto.

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