Una rivoluzionaria sentenza della Corte di cassazione ha disposto un rivoluzionario principio che, se confermato, riscrive un importante capitolo del diritto di famiglia così come lo abbiamo conosciuto fino ad ora: quello delle adozioni straniere.
Una recente sentenza della Corte di cassazione ha confermato la legittimità di un’adozione straniera effettuata da una coppia omogenitoriale unita civilmente, nonostante l’attuale legislazione italiana preveda che possano adottare solo le coppie sposate.
Adozione straniera valida per una coppia unita civilmente
Il caso, che segna un punto di svolta sul tema, ha visto due genitori italiani omosessuali e uniti civilmente, giunti fino alla Corte di cassazione per il riconoscimento dell’adozione della loro bambina nata in un paese estero, dove per legge sono consentiti sia i matrimoni tra persone dello stesso sesso che la possibilità per queste di adottare.
Una volta tornati in Italia con la figlia legalmente adottata all’estero, i due genitori si erano visti negare dal Comune di Milano la possibilità di trascrivere l’atto di adozione spagnolo all’anagrafe poiché “violava l’ordine pubblico nazionale” a causa del fatto che nel nostro Paese sono ritenute legittime solamente le adozioni effettuate da coppie unite in matrimonio (e l’unione civile, per quanto abbia molti punti in comune con questo, sappiamo bene non essere equiparata alle nozze).
Impugnando il provvedimento comunale, la coppia si era rivolta al Tribunale di Milano, che aveva ribaltato la decisione accogliendo il ricorso e disponendo la trascrizione dell’atto di adozione. A questo punto il Comune di Milano si era rivolto alla Corte di cassazione che, con una importante sentenza, ha confermato la decisione del tribunale meneghino.
Adozione internazionale senza matrimonio: cosa dice la Cassazione
Come sempre a ricentrare le priorità del diritto ci hanno pensato gli Ermellini, che ancora una volta hanno dovuto ricordare che il bene primario da tutelare è il benessere del minore. La Cassazione esaminando il caso ha deciso di respingere il ricorso avanzato dal Comune negando l’ipotesi che l’ordine pubblico nazionale potesse venir leso dal riconoscimento dell’adozione straniera, essendo l’applicazione di un principio ampiamente condiviso dalla comunità internazionale. A prevalere sul diritto italiano vi è senza alcun dubbio il riconoscimento dell’adozione e l’applicazione del diritto internazionale nell’interesse del minore, così come previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia. Nello specifico, devono essere garantiti al bambino il diritto alla famiglia, all’identità e alla continuità affettiva, a prescindere dall’orientamento sessuale dei genitori adottivi.
Seppur circoscritta al caso specifico, questa decisione è destinata a spalancare le porte delle possibilità a tutti quei genitori (omosessuali o bisessuali) che, pur non essendo sposati, hanno il sogno di adottare un bambino all’estero.
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