È possibile per un padre tenuto a versare un assegno di mantenimento all’ex moglie per i figli sostituire autonomamente l’assegno con altri beni, anche di ugual valore? Si può pagare 50 euro in meno di assegno se se ne sono spesi altrettanti per un paio di scarpe del figlio o per la gita scolastica? La risposta è no, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14025/2024.
Si può sostituire l’assegno di mantenimento? Il caso
Un uomo finisce in giudizio per rispondere tra l’altro del reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare nei confronti del figlio minore. Il Tribunale di Verbania condannava l’imputato per detto reato alla pena di mesi due di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale della pena) nonché al risarcimento in favore della parte civile, sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Impugnando la decisione in Cassazione, nel ricorso il padre lamenta la mancata assunzione della prova diretta a dimostrare di aver acconsentito al pagamento diretto all’ex convivente della somma a lui spettante a titolo di retribuzione straordinaria e, per tale motivo, sostiene che la mancata percezione dell’assegno di mantenimento per il figlio minorenne non sarebbe dovuta a lui ma alla sua datrice di lavoro.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe considerato che in due occasioni l’imputato aveva disposto due bonifici nei confronti del figlio consegnando denaro e generi di prima necessità alla madre come “mantenimento del figlio”. Per la difesa l’inadempimento era durato per “soli” 11 mesi e quindi non può ritenersi abituale. Inoltre, terminato questo periodo di tempo l’imputato aveva versato l’assegno di mantenimento e l’importo omesso nel tempo.
Non si può sostituire l’assegno di mantenimento a piacimento
Per la Cassazione il ricorso è da ritenersi infondato. Come ricordano i giudici nella sentenza, per potersi realizzare il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare il soggetto obbligato a versare il mantenimento – in questo caso il padre – “non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento”.
Per gli Ermellini è reato se il genitore obbligato a versare una somma di denaro per il mantenimento del figlio minorenne al posto che l’assegno conferisca un altro bene inidoneo ad assicurare “una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale”.
La Corte d’appello, quindi, ha correttamente ritenuto che non fosse decisiva la richiesta avanzata dal ricorrente al datore di lavoro poiché l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore “non può essere assolto dal genitore a mezzo della cessione di un credito verso un terzo”. In sostanza il padre non può liberarsi dell’obbligo di mantenimento solamente chiedendo a un suo creditore di pagare l’ex compagna al posto suo. Allo stesso modo, sostiene la Cassazione, la Corte d’appello ha escluso correttamente il riconoscimento dell’occasionalità della condotta inottemperante dell’imputato, non avendo pagato integralmente il mantenimento per oltre un anno.
In conclusione, quindi, il genitore che deve versare il mantenimento è tenuto a farlo puntualmente e per intero anche se nel tempo ha pagato dei beni di prima necessità alla madre del figlio.
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