Con sentenza n. 7008 del 28/03/2006, la Sezione I della Corte di Cassazione civile ha stabilito l’inapplicabilità del principio di solidarietà passiva tra proprietario e conducente in riferimento alle sanzioni diverse da quelle patrimoniali.
Nel caso portato avanti alla Corte il proprietario di un veicolo sanzionato per eccesso di velocità rilevato attraverso autovelox si vedeva applicare oltre alla sanzione pecuniaria relativa alla violazione commessa anche la sanzione accessoria di sospensione della patente, non essendo stato possibile individuare il conducente del veicolo al momento della commissione dell’infrazione a causa del mezzo di rilevazione utilizzato.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso affermando l’applicabilità del principio di solidarietà tra conducente e proprietario del veicolo stabilito dall’art. 6 della legge n° 689 del 04/11/1981 nonché dall’articolo 191 del Codice della Strada ai sensi del quale “ Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Tale principio, secondo il Giudice di prima istanza, sarebbe applicabile anche alle sanzioni accessorie di natura non patrimoniale e, quindi, in caso di mancata individuazione del conducente del veicolo il proprietario sarebbe il soggetto gravato dall’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria e dalla sanzione accessoria di sospensione della patente.
Avverso tale sentenza il proprietario del veicolo proponeva ricorso per Cassazione la quale, con la sentenza in esame, affermava appunto che il principio di solidarietà passiva tra proprietario e conducente di un veicolo responsabile di un danno o di una violazione di legge è applicabile in caso di sanzioni pecuniarie mentre non si applica per quelle sanzioni non aventi carattere patrimoniale, essendo prevalente in questo caso la regola generale dettata dall’articolo 3 legge n° 389/1981 secondo cui nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione.
Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che la sanzione della sospensione della patente rivesta carattere schiettamente personale, rispetto alla quale dunque non è applicabile il principio di solidarietà passiva di cui ai citati artt. 6 e 196.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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