Con una recente sentenza (29/09/2005) il Giudice di Pace di Napoli ha accordato un risarcimento dell’importo di 1.032,00 Euro ad un utente infastidito dai continui messaggi pubblicitari inviati dal proprio gestore, stabilendo che "Il cosiddetto spamming telefonico, oltre a violare e disturbare la serenità, la privacy e la tranquillità dell’utente, provoca fastidi, danni e disagi, nonché continue distrazioni, stress ed ansie.
I messaggi sms, quotidianamente inviati, anche più volte al giorno, propongono notizie e contenuti inutili, speculativi, promozionali, ripetitivi e fastidiosi, atti solo a disturbare ed innervosire notevolmente l’utente, usurpando il suo tempo e causandogli sei danni personali, patrimoniali, esistenziali e da perdita di chance. Il danneggiato matura così un’indiscutibile diritto al risarcimento di tutti danni subiti, personali e patrimoniali, anche a causa dell’intasamento della memoria del telefono cellulare che non permette di ricevere importanti sms relativi alla propria vita sociale".
Il Giudice ha ritenuto che i continui messaggi pubblicitari inviati dal gestore del servizio di telefonia all’utente violino il diritto alla tranquillità, al riposo ed alla privacy del destinatario, diritti garantiti sia a livello costituzionale che legislativo attraverso leggi ordinarie e comunitarie, le quali ammettono il trattamento dei dati personali di una certa persona (inteso come qualsiasi operazione concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, l’elaborazione, la comunicazione, la diffusione e qualsiasi utilizzo dei dati in generale relativi ad una persona) solo in presenza di uno specifico consenso dell’interessato, pena il ristoro dei danni, sanzioni e condanne di carattere penale.
In particolare, i dati personali e riservati di una persona quali, appunto, il numero di telefono cellulare, potranno essere utilizzati a scopo pubblicitario o promozionale solo a seguito di espresso consenso scritto dell’utente, liberamente prestato e specificatamente riferito ad un determinato uso o servizio, pena il risarcimento dei danni subiti dall’istante ai sensi dell’art. 2043 e 2050 del codice civile.
Da un punto di vista probatorio, spetta alla società di telefonia fornire la prova che l’utente abbia fornito il consenso all’utilizzo del proprio numero telefonico per fini diversi da quelli per i quali è stato stipulato il contratto di telefonia, sia che promuova attraverso sms o telefonate prodotti o servizi altrui, sia prodotti o servizi della propria società.
Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino
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