Stalking: limiti e caratteristiche dei così detti ‘atti persecutori’

L’art. 612-bis c.p. aggiunto dall’art. 7 del D.L. 11/2009 (convertito nella L. 38/2009) ha recentemente introdotto un nuova ipotesi di reato nei termini sotto riportati:

“Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”

In realtà la “novità legislativa” di cui trattasi è solo relativa in quanto, a ben vedere, si tratta di un reato a metà strada fra la più “lieve” contravvenzione – (già) prevista e punita dall’art. 660 c.p. per chi reca molestia e disturba le persone – ed il più grave delitto di violenza privata (parimenti già) previsto e punito dall’articolo 610 c.p..
Lo stalking (il cui termine di origine inglese significa letteralmente “perseguitare”) è nella sostanza una vera e propria persecuzione “asfissiante” in grado di sconvolgere la vita della malcapitata vittima attraverso le più svariate forme (ad esempio appostamenti davanti casa o posto di lavoro, ossessivo invio di lettere, e-mail, ripetute telefonate giorno e notte, provocazioni, minacce, atti vandalici contro la casa o beni di proprietà della vittima, ecc …).
Il fenomeno è tanto serio quanto esteso visto che in Italia, da recenti statistiche è emerso che nel 5% dei casi lo stalking è sfociato in un omicidio.
Al fine di non ingenerare facili confusioni con altre fattispecie di reato, occorre delineare, senza pretese di completezza, i limiti entro i quali è possibile identificare lo stalking, limiti spesso assai labili per l’intrinseca complessità del fenomeno.
Ed infatti, affinché sia integrato il delitto di atti persecutori, è necessaria una reiterazione delle condotte tale da produrre effetti perduranti nel tempo.
Diversamente, le incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata, continuano a sussistere quale autonome ipotesi di reato nel caso di singolo episodio, oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, essendo proprio il carattere della serialità elemento fondamentale della fattispecie.
A complicare la questione, spesso si pone un ulteriore problema allorquando, a seconda dei casi, si ravvisano integrate sia la violenza privata “aggravata” (o la minaccia “aggravata”), sia il reato di stalking.
In particolare, nelle ipotesi di cui sopra, il dilemma maggiore risiede nella scelta di ritenere (o meno) le diverse ipotesi di reato “assorbite” negli atti persecutori o se, piuttosto, debba ammettersi un concorso di reati, anche in considerazione del fatto che la fattispecie astratta di cui all’art. 612 bis potrebbe non includere le forme aggravate dei reati di cui al 610 e 612 c.p..
Sotto altro profilo altrettanto interessante, occorre rivolgere particolare attenzione ai così detti canali comunicativi emergenti (uno tra tutti “internet”). Ed infatti, con la diffusione e l’utilizzo della “rete” da parte di milioni di persone sparse nel mondo, vengono quotidianamente posti in essere comportamenti “persecutori” (spesso tramite e-mail e/o chat-line) recentemente coniati con il nome di “cyberstalking”.

V’è da chiarire però che tali mezzi, essendo facilmente neutralizzabili da chi li subisce (ad esempio attraverso il cambio d’indirizzo della posta elettronica), contribuiscono nella maggior parte dei casi solo nella fase iniziale del fatto / reato alla quale segue quasi sempre un’attività “personale” dello “stalker” (appostamenti, pedinamenti, ecc …).

Per coloro i quali desiderassero approfondire l’argomento in altra sede, segnalo il sito www.criminlogia.org ove, alla luce delle ricerche più recenti sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare una molteplice tipologia di persecutori.
Da ultimo, ma certo non meno importante, è la previsione normativa che consente di ottenere, in presenza di comprovante situazioni di necessità ed urgenza, un vero e proprio strumento anti-stalker. Trattasi nello specifico rimedio dell’art. 282-ter c.p.p. nei termini sotto riportati:

“282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.”.

E’ bene concludere ricordando che, secondo la recente giurisprudenza di merito, il reato di “stalking” deve ritenersi commesso dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 11/2009 qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento (sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti).
Da ciò ne consegue che il reato in argomento, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima ed in parte dopo la sua introduzione. (Trib. Milano, Sent. del 17/04/2009).

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