Stranieri che non ottemperano all’’ordine di lasciare il territorio

Attesa per i prossimi giorni la pronuncia della Consulta in ordine all’’art. 14, comma 5ter, D.Lgs. 286/98.

E’ attesa per i prossimi giorni la sentenza della Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’ormai noto articolo 14, comma 5ter del D.Lgs. 286/98 che prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni per gli stranieri che non ottemperano all’ordine impartito dal Questore di abbandonare il territorio dello Stato entro 5 giorni dalla notifica dell’atto amministrativo.
Oggetto della futura pronuncia della Consulta è la pena prevista dalla norma.
La legge cd. Bossi- Fini, infatti, ha modificato l’art. 14, comma 5ter D.Lgs. 286/98, sostituendo la pena dell’arresto da 1 a 4 anni, con quella più grave della reclusione. La conseguente trasformazione del reato da contravvenzione a delitto ha indotto gli avvocati a sollevare questioni di legittimità costituzionale in ordine alla norma citata, con il risultato che alcuni Giudici di merito, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, hanno investito la Consulta della decisione.
Nell’attesa di conoscere la decisione della Corte Costituzionale, è opportuno ricordare che già la Cassazione si è più volta pronunciata in ordine al reato previsto e punito dall’art. 14, comma 5ter, D.Lgs. 286/98. In particolare meritano di essere ricordate le sentenze n.9121/06 e 30774/06. Con la prima la Suprema Corte ha escluso la punibilità del reato previsto dalla norma citata se il clandestino non ottempera all’ordine di allontanamento per dimostrate condizioni di indigenza.; con la seconda, la Corte d Cassazione ha riaffermato il principio di diritto circa l’obbligo di autonoma motivazione dell’ordine del Questore rispetto al decreto Prefettizio, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di Brescia che aveva mandato assolto un clandestino “perché il fatto non sussiste” nel presupposto della mancanza di motivazione e della conseguente disapplicabilità dell’ordine del Questore.

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