Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro.
Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2014.
A partire da tale data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile) , 600-quater (pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
In particolare, l’art. 2, nella sua non chiarissima formulazione, prevede la modifica D.P.R. n. 313/2002 mediante l’inserimento, dopo l’art. 25, del seguente articolo, numerato 25 bis:
“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli sopra citati.
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00.
A seguito dell’emanazione di tale norma, molte sono state le richieste di chiarimento da parte di diving centre, ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e centri subacquei, dirette a comprendere se e come tale previsione fosse applicabile nei loro confronti.
In particolare ci si chiedeva se un centro subacqueo o ASD fosse sottoposto all’obbligo di richiedere, per ogni collaboratore che potenzialmente potesse entrare in contatto diretto con un minore (per un brevetto junior, per guidarlo in immersione, ecc) il certificato del casellario penale giudiziale, e per quali figure tale certificato dovesse essere richiesto.
In effetti la norma dava adito a diverse interpretazioni, in particolare su due aspetti:
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cosa dovesse intendersi per “datore di lavoro”: se in senso letterario, ovvero in senso ampio, ricomprendendo quindi non solo il datore di lavoro di impiego subordinato, ma in tutte le accezioni, quali forme stabili di collaborazione con liberi professionisti purchè non occasionali;
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cosa dovesse intendersi per “contatti diretti e regolari con minori”.
A fronte di tali interrogativi, il Ministero della Giustizia ha pubblicato una Nota di chiarimento sulla portata applicativa della norma, nella quale specifica che l’obbligo di acquisire il casellario giudiziario penale sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in una associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
La nota esplicativa ha pertanto espressamente escluso dall’obbligo di richiesta del certificato casellario giudiziale gli enti e le associazioni di volontariato nel caso in cui si avvalgano per lo svolgimento dell’attività dell’opera di volontari, trattandosi di attività che resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.
Per le altre forme di impiego diverse dal lavoro subordinato, dovendosi ritenere sussistente l’obbligo di richiesta del certificato in tutte le ipotesi sia instaurato un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive, saranno tenuti alla richiesta anche coloro che impiegano un collaboratore a progetto o un titolare di partita Iva, sempreché impiegati in attività che comportano contatti “diretti e regolari” con i minori.
Pertanto, facendo il caso di centri subacquei, scuole o associazioni che organizzano e promuovono brevetti, corsi, attività subacquea per i minori, così comportando un contatto diretto e stabile con minorenni, si ritiene che il certificato del casellario giudiziale debba essere richiesto dal proprietario/presidente del centro per tutti i collaboratori che prestano la loro attività a contatto con i minori.
Al contrario, non si ritiene dovuta la richiesta di tale certificato nel caso in cui – sporadicamente – un diving center presti la propria attività a favore di un minore (per esempio in caso di accompagnamento in immersione di un minore).
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