Sul danno alla persona del proprietario terzo trasportato

Sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”)”.

A seguito di un sinistro stradale occorso nell’Aprile del 1992, il proprietario della vettura incidentata riportava gravi danni fisici.
Chiamata in causa l’assicurazione, quest’ultima chiedeva di respingere la domanda del proprietario della vettura, trasportato al momento del sinistro.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 Dicembre 2002, accoglieva la domanda del proprietario assicurato ma anche terzo trasportato sostenendo che quest’ultimo “poteva giovarsi della sopravvenuta legge n.142 del 1992, secondo l’espressa previsione dell’art. 32 e dunque pretendere di essere garantito dalla propria assicurazione”.
Contro la decisione del Tribunale di Venezia l’Assicurazione proponeva appello deducendo che erroneamente era stata condannata a garantire il proprio assicurato in quanto, “al momento dell’incidente non era ancora entrata in vigore la legge novella n.142 del 1992 che aveva modificato il testo dell’art.4 della legge n.990 del 1969 che escludeva la copertura assicurativa nei confronti del proprietario assicurato”.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 22 Maggio 2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale accoglieva l’appello dell’Assicurazione.
Il proprietario trasportato proponeva, quindi, ricorso in Cassazione nei confronti dell’Assicurazione contestando “l’esclusione della copertura assicurativa per effetto dello ius superveniens e per il dovere del giudice nazionale di conformarsi alle tre direttive CEE che regolavano le garanzie del terzo trasportato e sollevava questione pregiudiziale europea in relazione al ritardato adempimento del legislatore italiano nel rendere completa la tutela del terzo trasportato ancorché proprietario ma non conducente del mezzo assicurato”.
Secondo il ricorrente “l’art.3 n.1 della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72 -166 CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli e di controllo dell’ obbligo di assicurare tale responsabilità -prima direttiva- osta a che l’assicuratore possa valersi di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare il risarcimento dei terzi vittime di un sinistro causato da un veicolo assicurato; l’art.3 n.1 della prima direttiva, l’art.2 n.l della seconda direttiva -direttiva del Consiglio 84-5 CEE-e l’art. l della terza direttiva 90-232 hanno quale obbiettivo di garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli consenta obbligatoriamente a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato dal veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti; le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, pertanto, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile, e pertanto devono essere disapplicate laddove in contrasto con la citata normativa comunitaria“.
Al riguardo, la Corte riteneva che la questione pregiudiziale fosse superata dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea – Churchill contro Wilkinson, la cui massima non ufficiale poteva così riassumersi:
Le norme comunitarie che disciplinano l’assicurazione obbligatoria della r.c. auto devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che produce l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo in capo all’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non coperto dalla polizza assicurativa e la suddetta vittima, passeggero del veicolo al tempo dello incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo, a nulla rilevando che essa sapesse o meno che la persona da lei autorizzata a guidare il veicolo non era assicurata“.
Secondo i Giudici, la sentenza Churchill appare idonea a determinare conseguenza giuridiche anche nel nostro ordinamento sotto due aspetti:
un primo aspetto che colpisce il rifiuto dell’assicuratore che imponga con clausola unilateralmente o convenzionalmente predisposta la cd. clausola di guida esclusiva, che prevede la garanzia assicurativa solo se alla guida del veicolo si trovi la persona indicata in polizza. Questa clausola deve ritenersi, sulla base dei principi del nostro ordinamento, nulla per la violazione di norme di diritto comune comunitario che sono strutturalmente sovraordinate alle norme nazionali, e viene a comprimere il diritto umano inviolabile della salute, che è costituzionalmente garantito ed è principio europeo di diritto comune, ed è diritto irretrattabile e indisponibile anche da parte dell’assicuratore.
Un secondo aspetto o effetto giuridico consequenziale è dato dal principio europeo contenuto nell’adagio erasmiano “vulneratus ante omnia reficiendus” secondo cui la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con la unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri
”.
Prosegue la Corte di Cassazione nella sentenza in esame individuando un’ulteriore ragione di invalidità delle clausole imitatrici del risarcimento a favore del passeggero proprietario del veicolo.
Secondo la Corte, infatti, “a tali aspetti, condivisi dalla dottrina, si ritiene di dover aggiungere un terzo aspetto, un effetto conformativo del diritto nazionale assicurativo al diritto comune europeo, espresso dalle direttive in tema di vulnus al diritto inviolabile della salute, posto che l’art.32 della Costituzione italiana trova collocazione nella Carta di Nizza sui diritti fondamentali sotto il valore universale e irrinunciabile della dignità umana, art.3 della Carta, che nella sua formulazione riproduce la scelta referenziale della giurisprudenza italiana.
Le direttive europee dunque esprimono la superiore ratio legis europae in tema di solidarietà nella materia particolare della circolazione di veicoli, aerei e natanti, prevedendo una solidarietà tra gli autori del danno e le assicurazioni
”.
La Corte accoglieva, quindi, il ricorso del proprietario terzo trasportato condannando l’assicurazione al risarcimento di tutti i danni da quest’ultimo subiti.

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