Il nostro ordinamento giuridico, oltre a tutelare i contraenti nella fase contrattuale, interviene anche disciplinando lo svolgimento delle cosiddette trattative precontrattuali, ovvero quell’insieme di incontri, colloqui e discussioni che intercorrono tra le parti per individuare gli elementi essenziali ai fini della conclusione del contratto cui sono interessate.
L’interesse alla lealtà e serietà della trattativa è protetto dall’art.1337 c.c. con l’imposizione di un dovere di buona fede a carico delle parti coinvolte.
L’art. 1337 c.c. infatti, dispone che “le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.
Con la conseguenza che la fondata “aspettativa” circa la conclusione del negozio ingenerata nella controparte senza che alla stessa sia seguita la stipula del relativo contratto, comporta l’obbligo di risarcire il danno subito.
L’obbligo al risarcimento del danno, tuttavia, sorge solo ed esclusivamente a condizione che sussistano determinati presupposti.
In primo luogo, ai sensi dell’art. 1337 c.c., è necessario che tra le parti siano in corso delle trattative. Poiché la rottura di una trattativa non è di per se illecita, essendo manifestazione della libertà contrattuale, la rottura della trattativa costituisce illecita violazione di un dovere precontrattuale di buona fede solo nel caso in cui sussistano due condizioni: 1) che la rottura si verifichi dopo che si sia consolidato un giustificato affidamento da parte di controparte nella conclusione del contratto; 2) che la rottura della trattativa sia ingiustificata, ovvero, priva di giusta causa.
In conclusione, l’attitudine delle trattative contrattuali, ingiustificatamente interrotte, a costituire fonte di responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il relativo danno, è subordinata alla prova della sussistenza di trattative serie e concrete tra le parti, tali da determinare un affidamento nella conclusione del contratto, nonché dell’ingiustificato recesso di controparte dalle medesime.
Ed infatti:
“le trattative devono essere giunte ad uno stadio idoneo a fare sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la controparte cui si addebita la responsabilità deve avere interrotto le trattative senza un giustificato motivo; nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità non devono sussistere fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. Civ. n. 11438/2004).
Ed ancora:
“perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. Civile n.7768/2007).
Per quanto riguarda il danno risarcibile, esso copre il c.d. “interesse negativo” – ossia l’interesse a non intraprendere una trattativa scorretta – e comprende le spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello da concludere.
Non è, invece, risarcibile “l’interesse positivo”, da intendersi come interesse della parte all’adempimento del contratto, in quanto lo stesso richiede, per l’appunto, la valida conclusione del contratto, dando, così, luogo alla diversa tipologia della responsabilità contrattuale.
Ed infatti:
“in materia di responsabilità precontrattuale, i danni risarcibili sono riconosciuti nei limiti dell’interesse negativo e comprendono le spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa in vista della conclusione del contratto nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni per la mancato conclusione di un altro contratto dello stesso oggetto altrettanto o più vantaggioso. In altri termini, il risarcimento del danno deve essere ragguagliato al minor vantaggio e al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dell’altra parte in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto” (Cass. Civile n.19883/2005).
Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it
Non si effettua consulenza legale gratuita.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.