Superbonus e cessione crediti fittizi: quando il sequestro è legittimo

Sono numerosi i cittadini che, nella speranza di ottenere in tempi brevi il Superbonus 110%, si sono affidati a persone rivelatesi poi essere truffatori. Numerosi proprietari di casa sono rimasti intrappolati nel fallace meccanismo della cessione dei crediti, vedendosi bloccati i lavori di efficientamento energetico. Ma quando il sequestro dei crediti è legittimo?

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Sequestro crediti: è legittimo?

In una recente sentenza del 28 ottobre 2022, la numero 40867, la corte di Cassazione si è trovata a precisare la materia inerente alla cessione dei crediti, che inevitabilmente ricade anche sulla caotica misura del Superbonus 110%.

Il ricorso giunge in Cassazione per mano dell’intermediario finanziario per il quale era stato disposto il blocco nel proprio cassetto fiscale di crediti conseguenti a operazioni relative alle procedure di efficientemento energetico mai eseguite ma dall’ingente valore complessivo (circa un milione di euro).

Secondo i giudici di legittimità il sequestro, da qualificarsi come preventivo o impeditivo, è legittimo poiché utile a evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente ad un reato (in questo caso la cessione di crediti fittizi maturati nel cassetto fiscale del cessionario) possa aggravare o prolungare le conseguenze del reato stesso, o ancora agevolare la commissione di altri reati.

Cessione crediti fittizi, la decisione della Corte di Cassazione

Per la Corte i crediti, correttamente sequestrati, devono considerarsi cosa pertinente al reato, considerato che il diritto originario conserva lo stesso contenuto patrimoniale che possedeva prima di essere ceduto. Il sequestro preventivo secondo la Cassazione presuppone l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore. È per questo che oggetto della misura possono essere le cose di proprietà di un terzo, formalmente estraneo all’illecito e acquirente in buona fede. Non interessa alla Corte l’eventuale responsabilità e coinvolgimento nel reato del terzo cessionario (la ricorrente), ma se la libera disponibilità della cosa sia idonea a costituire un pericolo.  Nel caso in cui dalla circolazione delle cose di proprietà di un terzo derivi un pregiudizio, queste possono in ogni caso essere lecitamente poste sotto sequestro, come per il possesso di crediti che in realtà sono fittizi. Pertanto, pur essendo legittima l’adozione del sequestro a carico dell’intermediario finanziario, è egli stesso persona offesa del reato.

A conferma di quanto affermato e della bontà della decisione assunta dal Tribunale del Riesame che confermava la misura cautelare imposta alla ricorrente, la Cassazione richiama quanto spiegato in una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 23/E del 23 giugno 2022). Si legge che “l’eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell’Autorità giudiziaria (…) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni (…).”

Nel corso di un’audizione in Senato del 10 febbraio 2022 il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate aveva affermato in modo inequivocabile che “In caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell’Autorità giudiziaria, in quanto cose pertinenti al reato, tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto non resta che rivalersi nei confronti del cedente.”

Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione dispone il rigetto del ricorso confermando la misura impugnata.

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