Il Giudice di Pace di Bologna (vd. testo sentenza) è stato chiamato a pronunciarsi sul rapporto intercorrente fra utenti e gestore telefonico.
Nel momento in cui si stipula con una compagnia telefonica, per lutilizzo dei servizi offerti, un contratto, le parti divengono responsabili del puntuale e regolare adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto che sono, per il gestore, la messa a disposizione ed il corretto funzionamento dei servizi concordati, e per lutente, il pagamento delle bollette telefoniche. Se una delle due parti non adempie alle proprie obbligazioni, si rende responsabile ai sensi e per gli effetti dellarticolo 1218 c.c., secondo il quale nel momento in cui una delle due parti non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno.
Nel caso di specie lutente, a seguito della conclusione di un contratto telefonico a tariffa fissa per lutilizzo illimitato di telefono ed internet, sollecitava più volte al gestore linvio delle relative bollette le quali, finalmente inviate, riportavano una tariffazione a scatto, disattendendo così integralmente le condizioni contrattuali pattuite (importo fisso predeterminato).
Lutente si rivolgeva così al Giudice di Pace chiedendo condannarla al risarcimento, anche a titolo extracontrattuale di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali subiti, a causa dello stress a cui era stata sottoposta per linadempimento del gestore di telefonia.
Eseguita listruttoria il Giudice di Pace di Bologna accoglieva le domande attoree, riscontrando la responsabilità della compagnia telefonica derivante da ritardata e negligente attivazione di un servizio di telefonia fissa e di internet a pagamento mensile e condannando la convenuta compagnia telefonica al risarcimento del danno derivante dalla non puntuale esecuzione del contratto.
Oltre a ciò il Giudice di Pace riscontrava nella situazione in esame i presupposti per concedere alla parte attrice il risarcimento del danno esistenziale che questultima ha subito a causa dellinadempimento del gestore telefonico causa di un pregiudizio di natura esistenziale e di una apprensione angosciosa di matrice sofferenziale.
Il Giudice nella situazione disagevole, sofferente cagionata dal comportamento antigiuridico del gestore della telefonia, ha ravvisato i presupposti per ampliare il danno sofferto dalla parte alla categoria del danno esistenziale.
Ed infatti conclude il Giudice di Bologna: appare ictu oculi che il comportamento omissivo e negligente posto in essere dalla YY ha sicuramente arrecato un danno esistenziale, tanto che la XX è stata costretta ad adire le vie legali. Ed ancora: in codesta fattispecie, devesi ribadire, come la signora XX abbia subito unapprensione angosciosa prodotta, invero, da questa situazione creatasi nel corso dellannosa questione; situazione disagevole, sofferente si dica, ancorché transitoria cagionata dal comportamento antigiuridico del gestore della telefonia. Da codesto turbamento è scaturito e concretizzato il danno esistenziale e morale.
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