Tesi in diritto comunitario del turismo

Pubblicazione della tesi di laurea dell’Avv. Maddalena Ducceschi. Con i nostri complimenti.

TESI IN DIRITTO COMUNITARIO DEL TURISMO

L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI PACCHETTI TURISTICI:
INTEVENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE A TUTELA DEL TURISTA.

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INDICE

Primo capitolo
INTRODUZIONE

1.1 Azione comunitaria in materia di turismo
1.2 Normativa vigente. Attuazione della direttiva 90/314 in Italia (legge 22 febbraio 1994, n. 146, decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 111)
1.3 La Corte di giustizia delle Comunità europee
1.3.1 Principi fondamentali della Corte di giustizia
1.3.2 La Corte nella vita del cittadino europeo

Capitolo secondo
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA DEL TURISTA

2.1 Nozione di “consumatore-turista”
2.2 Libera circolazione dei turisti: sentenza “Luisi e Carbone”; sentenza “Cowan”
2.3 Le associazioni di categoria e le associazioni a tutela del turista

Capitolo terzo
IL CONTRATTO DI VIAGGIO E LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

3.1 Definizione di pacchetto turistico
3.2 Il concetto di prefissata combinazione: i pacchetti creati “su misura”, la sentenza “Gonçalves Garrido” della Corte di Giustizia CE
3.3 Il pacchetto turistico nel decreto legislativo 111/1995 e il contratto di viaggio organizzato nella CCV
3.4 Contratto di organizzazione e contratto di intermediazione
3.4.1 Natura giuridica del contratto di intermediazione
3.4.2 Natura giuridica del contratto di organizzazione
3.5 Forma del contratto
3.6 Elementi del contratto e obblighi di informazione
3.6.1 L’opuscolo informativo e la pubblicità ingannevole
3.7 Le modifiche del rapporto contrattuale
3.7.1 La Cessione del contratto
3.7.2 La revisione del prezzo
3.7.3 Il recesso

Capitolo quarto
IL REGIME DELLE RESPONSABILITA’. RIPARTIZIONE DEI RISCHI FRA TOUR OPERATOR E AGENZIA DI VIAGGI.

4.1 Il sistema di responsabilità adottato dai singoli Paesi della Comunità in base al recepimento della Direttiva 90/314/CEE
4.2 Obblighi e responsabilità dell’organizzatore
4.2.1 La limitazione della responsabilità del tour operator
4.2.2 La responsabilità per i servizi assunti in proprio, per fatto degli ausiliari e per inadempimento dei servizi affidati a terzi
4.3 Obblighi e responsabilità dell’intermediario
4.4 L’inderogabilità
4.5 Il regime della surrogazione
4.6 La prescrizione
4.7 L’azione risarcitoria

Capitolo quinto
IL RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA DA “VACANZA ROVINATA”: INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE.

5.1 La “vacanza rovinata”: fra danno morale e danno patrimoniale
5.2 Orientamenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: caso “Leitner”

Capitolo sesto
IL FONDO DI GARANZIA: INTERVENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE

6.1 L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE
6.2 L’Italia: obbligo assicurativo e fondo di garanzia. Recepimento dell’articolo 7, direttiva CEE n. 314 del 1990
6.3 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee interviene sull’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE
6.3.1 Attuazione del fondo di garanzia in Germania. Causa “Dillenkofer”
6.3.2 La sentenza “VKY”: protezione dai rischi di insolvibilità o di fallimento dell’operatore turistico in Austria
6.3.3 Sentenza “Rechberger”: fallimento di una società austriaca ai sensi dell’articolo 7 per l’inaspettato successo di un’iniziativa commerciale
6.3.4 Causa “Ambry”: garanzie che un’agenzia di viaggi deve disporre senza discriminazioni in ordine alla nazionalità delle società comunitarie
6.3.5 Sentenza “AFS”: attuazione in Finlandia dell’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE in ambito di vacanze studio

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA


CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

1.1 Azione comunitaria in materia di turismo.

Il turismo costituisce la più importante industria in Europa ed è strumento insostituibile ai fini dello sviluppo della persona umana.
La sua funzione educativa, culturale e sociale mira ad una più efficace coesione fra i popoli dell’Unione, sottolineandone l’importante integrazione, non solo economica.
La nascita delle Comunità Europee, quale fatto giuridico nuovo, viene definita come sistema “sovranazionale”. Il diritto comunitario è quindi un diritto sui generis, volto alla creazione di uno spazio unico e comune, che possa dar vita ad una forza socio-economica sia interna che esterna alla stessa comunità.
La realizzazione dello “spazio senza frontiere” assicura la libera circolazione di persone, servizi, capitali e merci e ciò costituisce la base primaria per il movimento turistico. (Massimo Fragola, “L’azione comunitaria in materia di turismo”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli Editore, Torino, 1999, 43 ss).
Solo nei primi anni Ottanta il turismo viene riconosciuto a pieno titolo come materia meritevole di attenzione, strumento fondamentale per lo sviluppo comunitario, grazie, anche, al suo divenire fenomeno di massa, non più riservato ad un pubblico eletto.
L’intervento in materia turistica non vede alcun esplicito riferimento né nel Trattato istitutivo di Roma del 1957, né nell’Atto Unico del 1986, ma solo con il Trattato di Maastricht (1992) è stato espressamente contemplato, accanto alle materie “energia e protezione civile” (articolo 3, lettera t), fra i settori nei quali la comunità può adottare misure volte al raggiungimento dei fini di promozione, sviluppo, coesione e solidarietà, sanciti dall’articolo 2.
L’articolo 308 (ex art. 235) del trattato è presupposto fondamentale per l’intervento comunitario nel settore. L’esercizio dei “poteri impliciti” consente al Consiglio, all’unanimità, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di adottare le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti. (Righi, “Turismo”, in Chiti-Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 1997, 1373 ss).
Il corpus normativo esistente evidenzia, cosi, l’importanza della materia turistica e la rilevante “dimensione comunitaria”, da essa assunta, in ambito sia economico che socio-culturale, garantendo, da un lato, la sua evoluzione, sempre in continua crescita, dall’altro, la tutela del turista-consumatore, quale fruitore del servizio e centro portante del suo divenire.

1.2 Normativa vigente. Attuazione della direttiva 90/314/CEE in Italia (Legge 22 febbraio 1994, n. 146, decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 111).

Al fine di individuare le linee di intervento in materia turistica, rivestono notevole importanza i provvedimenti degli organi comunitari, Commissione e Parlamento Europeo, del periodo 1982-1986, nonostante la natura di atti di mero indirizzo, propria delle risoluzioni. Fondamentale per evidenziare la politica comunitaria del turismo è la decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 13 luglio 1992 che pone le basi strategiche, economiche e politiche per lo sviluppo delle attività in ambito europeo.
Al di là di questi marginali risultati il solo esempio di legislazione comunitaria specificamente mirata è la direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. La direttiva, preceduta da una proposta presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 marzo 1988, è stata approvata il 13 giugno 1990. (Franceschelli-Morandi, Manuale di diritto del turismo, Gippichelli editore, Torino, 2003, 4 ss; Righi, “Turismo”, in Chiti-Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè editore, Milano, 1997, 1378 ss).
Nel campo di applicazione territoriale la direttiva non opera nei soli paesi membri dell’Unione. In forza dell’allegato XIX n. 7 dell’accordo sullo spazio unico europeo del 2 maggio 1992, come modificato dal protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993, in seguito alla mancata adesione della Svizzera, la direttiva 90/314/CEE deve intendersi destinata anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia, oltre a Svezia, Austria, Finlandia, ora facenti parte delle Comunità Europee. Nonostante la sua esclusione, la Svizzera ha emanato una legge di diritto interno sur les voyages à forfait, del 18 giugno 1993, che ricalca sostanzialmente la disciplina comunitaria.
Da ciò possiamo affermare il significativo successo ottenuto dall’atto ai fini dell’uniformazione della disciplina sul contratto di pacchetto turistico, dato che il suo testo ha costituito il modello di riferimento anche per paesi estranei all’Unione, ma di rilevante importanza in materia di turismo.
L’obiettivo primario da essa perseguito consiste nello stabilire le norme minime in merito: alle informazioni che devono essere fornite al consumatore, ai requisiti formali per i contratti di viaggio “tutto compreso”, alle norme imperative da applicare alle obbligazioni contrattuali, alla tutela dei fruitori in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio.(Rapporto sull’attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, nella legislazione nazionale degli stati membri dell’UE [SEC (1999) def. v. sezione 1.2.1]).
La direttiva 90/314/CEE si colloca nell’intervento comunitario finalizzato ad assicurare la realizzazione del mercato interno, di cui il settore turistico è una componente essenziale, e a garantire l’attuazione di strumenti di protezione del consumatore.
Ben pochi Stati hanno rispettato la scadenza per il suo recepimento del 31 dicembre 1992, tra cui troviamo: Olanda, Regno Unito e Francia, anche se quest’ultima vede una piena attuazione della direttiva solo con il decreto 15 giugno 1994. In compenso si segnala la Svezia che, ancor prima della sua adesione all’UE, con legge 17 dicembre 1992, n.1672, ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva. (Silingardi-Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, Giappichelli editore, Torino, 1998, 8 ss).
Il 23 novembre 1993 e il 9 febbraio 1994 sono state presentate alla Commissione dell’Unione Europea delle interpellanze scritte da parte dei parlamentari europei, per conoscere lo stato dei provvedimenti legislativi nazionali adottati; la Commissione altro non poteva fare che prendere atto dei gravi ritardi e comunicare l’inizio di una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 169 del Trattato.
L’Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in seguito alla legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativa alle disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità Europee. (Legge 22 febbraio 1994, n. 146, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee, legge comunitaria 1993, in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 52, del 4 marzo 1994).
L’articolo 1 di tale legge delega al governo il compito di emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per darvi attuazione. L’atto comunitario ha raggiunto un successo ben più consistente rispetto alla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e resa esecutiva in Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1084. Convenzione assolutamente fallimentare sul piano sia dell’operatività che del numero di Stati che l’ha ratificata (oltre l’Italia, Argentina, Belgio, Benin, Camerun, Cina Popolare e Togo). Per espressa previsione della legge 146/94 uno dei principi, cui il governo era tenuto ad uniformarsi nell’attuazione della direttiva, era il coordinamento della disciplina comunitaria con quella della Convenzione internazionale. Il nostro Paese è l’unico, tra quelli dell’Unione, che mantiene in vigore la CCV, nella quale si individua una fonte normativa idonea ad integrare le lacune dell’intervento comunitario. Ciò pone problemi di sovrapposizione fra una fonte di diritto internazionale ed un’altra di rango comunitario. Nell’eventualità di contrasto con un cittadino membro dell’Unione si potrà opporre il principio della supremazia del diritto comunitario; non altrettanto nell’ipotesi in cui un cittadino appartenente ad uno Stato estraneo all’Unione Europea, aderente alla Convenzione, invochi l’applicazione della CCV, nel qual caso prevale l’obbligo assunto sul piano internazionale. (Legge 22 febbraio 1994, n. 146, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee, legge comunitaria 1993, in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 52, del 4 marzo 1994; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti “Quaderno n. 28”, ACI, 1997, 7 ss).
I problemi interpretativi devono essere risolti alla base dell’articolo 24 della legge comunitaria (l. 146/94) secondo cui: l’offerta del servizio “tutto compreso” ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate dalla l. 1084/1977; il risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona sarà ammesso nei limiti stabiliti da quest’ultima legge; l’organizzatore ed il venditore, in base alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento e cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati e per il rimpatrio.
I 22 articoli che compongono il decreto 111/95 si focalizzano su:
– le modalità di conclusione del contratto (forme, elementi ed informazioni);
– la cessione del contratto;
– i rimedi posti a tutela del viaggiatore per variazioni delle condizioni contrattuali (revisione del prezzo, modifica di elementi, diritti in caso di recesso o annullamento, mancato o inesatto adempimento);
– le responsabilità per danni (garanzie in caso di insolvenza). (Carrassi Carla S., Tutela del consumatore nell’acquisto di “pacchetti turistici”: finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano?, in Riv. Economia e diritti del terziario, 1996, 1439 ss).
Fondamentale è lo statuto dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT) approvato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977, n. 1018.
Per ciò che attiene al contesto nazionale nel secolo scorso il “viaggio in Italia” ha rappresentato una componente fondamentale per lo sviluppo del turismo. A fine Ottocento nascono in Italia le grandi organizzazioni turistiche: 1863 Club Alpino Italiano, 1894 Touring Club Ciclistico Italiano (da cui hanno origine l’Automobile Club Italiano, ACI, e la Lega Navale).
Sul piano legislativo il turismo non è stato affatto trascurato, anzi ha saputo supportare le esigenze di garantire una migliore ripartizione dei rischi fra produttore e consumatore del servizio.
E’ del 1910 la prima legge organica sul turismo che pone le basi per la creazione delle “Pro loco” (legge 11 dicembre 1910, n. 863, con la quale si istituì una tassa di soggiorno a carico di coloro che avessero villeggiato almeno cinque giorni, a scopo di cura, in comuni nei quali esistevano stabilimenti idroterapici o qualificati come stazioni climatiche-balneari).
Nel primo dopoguerra fu istituito l’ENIT (Ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche) e nel 1926 vennero costituite le “Agenzie autonome di cura, soggiorno e turismo”. Negli anni ’30 nasce il “Commissariato al turismo” e a livello locale gli “Enti provinciali per il turismo” (EPT).
Relativamente alle imprese di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, riveste notevole importanza il r.d.l. 2523 del 1936, che disciplina le agenzie di viaggio e turismo.
Gli anni ’50 e ’60 vedono nell’azienda turistica italiana un vero e proprio modello, dando vita, nel 1959, al Ministero del turismo e dello spettacolo. Gli anni ’70, con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale, segnano l’inizio della devoluzione e registrano l’inizio di una crisi dovuta al mancato passaggio da impresa artigianale ad industria.
Mancava tuttavia una normativa per stabilire i principi fondamentali della materia, fu cosi emanata la legge 17 maggio 1983, n. 217 quale legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.
L’organizzazione pubblica vede affiancare all’ENIT il “Comitato di coordinamento per la programmazione turistica” e il “Comitato consultivo”; con legge regionale si prevede l’istituzione delle “Aziende di promozione turistica” (APT), enti dipendenti dalle Regioni con uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).
Negli anni ’90 con d.p.r. 5 giugno 1993, n. 175, fu sancita l’abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo e trasferite le relative funzioni al Ministero delle attività produttive. (Franceschelli-Morandi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli editore, Torino, 2003, XXI ss).
Si è finalmente giunti all’approvazione della legge 29 marzo 2001, n. 135, legge di “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, completata dal d.p.c.m. 13 settembre 2002 relativo ai “Principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”. (Legge 29 marzo 2001, n. 135, “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001 e in https://www.codacons.it/viaggieturismo/legge135.html).
A pochi mesi dalla sua entrata in vigore rischia di essere già superata. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, ha inciso sulla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni. Il nuovo testo dell’articolo 117 cost. configura il turismo come materia a competenza regionale esclusiva e devolve alle Regioni le relative attribuzioni.
Possiamo quindi affermare che la nuova legge appare in netta controtendenza rispetto ad un federalismo amministrativo pressoché compiuto. Il comma 6° del nuovo articolo 117 cost. dispone che spetta alle Regioni la potestà regolamentare in ogni materia ad eccezione di quelle in cui lo stato ha competenza legislativa esclusiva.
A sottolineare tale contraddizione l’articolo 4 della legge 135 attribuisce il compito di redigere la “Carta dei diritti del turista” al Ministero quale organo statale e non regionale. (Franceschelli-Morandi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli editore. Torino, 2003, XXI ss).

1.3 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

La Corte di Giustizia è, fra le istituzioni comunitarie, quella che ricopre una posizione di indubbia importanza in materia di turismo.
Tale organo, disciplinato dall’articolo 220 del trattato CE, ha il compito di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati istitutivi, nonché, l’osservanza delle norme adottate dalle istituzioni comunitarie competenti.
La Corte è composta da quindici giudici e otto avvocati generali nominati, di comune accordo, dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni rinnovabile. Essi sono scelti in base alle garanzie di indipendenza e alle condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali. Il presidente, designato dai giudici che la compongono, dirige i lavori ed i servizi e presiede le udienze e le deliberazioni. La Corte si può riunire in seduta plenaria o in sezioni: si riunisce in seduta plenaria su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione parti in causa, oppure nelle ipotesi di particolare complessità o importanza; negli altri casi si ha una trattazione da parte delle sezioni, composte da tre o cinque membri.
Le competenze della Corte di Giustizia comprendono in particolare:
– l’interpretazione del diritto comunitario;
– la risoluzione dei conflitti tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie;
– il controllo della legittimità degli atti di tali istituzioni;
– il controllo del rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri.
Al fine di meglio consentire l’esercizio delle proprie facoltà, è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali che essa svolge nell’ambito delle varie categorie di ricorsi o dei procedimenti a seguito di rinvio pregiudiziale.
Il ricorso per inadempimento può essere instaurato dalla Commissione o da uno Stato membro ed è volto al controllo del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Diverso è il ricorso di annullamento, che consente il sindacato sulla legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Il procedimento che permette un controllo sul silenzio o l’inerzia delle istituzioni, ammettendone la possibile sanzione, è il ricorso per carenza, mentre il ricorso per risarcimento dei danni è fondato sulla responsabilità extracontrattuale, accertando se la Comunità sia o meno responsabile dei danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Fra i procedimenti affidati alla Corte, di fondamentale importanza, è il rinvio pregiudiziale (articolo 177 del trattato istitutivo delle Comunità Europee, oggi divenuto articolo 234). La Corte, pur essendo per sua natura la suprema garante della legalità, non è tuttavia l’unica giurisdizione chiamata ad applicare il diritto comunitario. I tribunali degli Stati membri, infatti, sono anch’essi giudici comunitari. Per evitare un’interpretazione non uniforme delle regole dell’Unione, i trattati hanno istituito la procedura del rinvio pregiudiziale, ponendo una cooperazione proficua fra la Corte di Giustizia e i magistrati nazionali. Così, in caso di dubbi sull’interpretazione o sulla validità del diritto comunitario, è possibile adire la Corte al fine di garantire l’uniformità e l’omogeneità del diritto. Ciò dimostra come anche i giudici interni siano garanti delle norme comunitarie e come questi siano tenuti al rispetto delle sentenze interpretative emesse da tale organo. (Fragola Massimo, Viaggi, vacanze, pacchetti “tutto compreso” e tutela del consumatore, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1998, 429 ss, https://www.europalex.kataweb.it; https://curia.eu.int).

1.3.1 Principi fondamentali della Corte di giustizia.

Principi di notevole importanza sono stati sviluppati dalla Corte mediante la sua giurisprudenza:
– applicazione diretta del diritto comunitario;
– primato delle sue disposizioni;
– responsabilità degli Stati membri per i danni ai singoli causati da una violazione del diritto comunitario.
Da ciò deriva l’obbligo per i giudici di dare piena attuazione alle norme comunitarie, non applicando le eventuali disposizioni nazionali contrarie, all’interno della propria sfera di competenza.
Per di più, ad accentuare ulteriormente la protezione dei diritti dei singoli, troviamo l’obbligo di risarcimento che grava sugli Stati membri in caso di inadempimento.
A partire dalle sentenza Van Gend en Loos del 1963 si afferma l’effetto diretto del diritto comunitario negli Stati membri, permettendo ai cittadini europei di invocare direttamente norme comunitarie davanti agli organi giurisdizionali nazionali. (Corte di Giustizia CE, sentenza 5 febbraio 1963, C-26/62, in Raccolta, 1963, 3 ss). L’impresa Van Gend en Loos, importando merci dalla Germania ai Paesi Bassi, doveva corrispondere dei dazi doganali che essa riteneva contrari alle norme del trattato CEE, contenente il divieto, per i paesi dell’Unione, di aumentarli nei reciproci rapporti commerciali.
Nel 1964 con la sentenza Costa/Enel viene confermato il primato del diritto comunitario sulla normativa interna, riconoscendo come, mediante l’adesione alla Comunità, gli Stati avessero limitato la loro sovranità. (Corte di Giustizia CE, sentenza 15 luglio 1964, C-6/64, in Raccolta 1964, 1129 ss). Un giudice italiano, con rinvio pregiudiziale, aveva chiesto se la legge italiana di nazionalizzazione del settore della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica fosse compatibile con alcune norme del trattato CEE.
La sentenza Francovich (1991) sviluppa la nozione fondamentale di responsabilità di uno Stato membro nei confronti dei singoli per danni causati da inadempimento. (Corte di Giustizia CE, sentenza 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90, in Raccolta, I, 5357 ss). Da tale momento in avanti, i cittadini comunitari potranno esercitare azione di risarcimento nei confronti dello Stato che viola una norma comunitaria. (Due cittadini italiani, ai quali i loro datori di lavoro dichiarati falliti dovevano dei compensi per l’attività lavorativa svolta, hanno promosso azione di inadempimento contro l’Italia per non aver dato attuazione alle disposizioni che tutelano i lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro).
E’ nel 2000, nel caso Commissione/Grecia, che la Corte infligge, per la prima volta, una sanzione ad un paese per il ritardo nell’esecuzione di una sentenza. (Corte di Giustizia CE, sentenza 25 maggio 2000, C-384/97, in Raccolta, 2001, 879). Il governo greco non aveva adottato alcuna misura per conformarsi alla pronuncia della Corte, volta alla richiesta di eliminazione dei rifiuti pericolosi e tossici nella foce del torrente Kouroupitos. (https://europalex.kataweb.it; https://curia.eu.int).

1.3.2 La Corte nella vita del cittadino europeo.

Nel corso degli anni cinquanta la Corte di Giustizia ha contribuito in modo decisivo al rafforzamento e allo sviluppo dei diritti dei cittadini europei sancendo alcuni principi di grande rilevanza.
Il principio di libera circolazione delle merci viene ad affermarsi dal 1979 con la sentenza Cassis de Dijon. I consumatori europei possono acquistare nel proprio paese ogni prodotto alimentare proveniente da altro paese della Comunità. (Corte di Giustizia CE, sentenza 20 febbraio 1979, C-120/78, in Raccolta, 1979, 649 ss).
Nel settore della libera circolazione delle persone una delle più recenti pronunce è la Bosman (1995), con la quale la Corte ha affermato che le norme della federazione calcio, relative alla limitazione del trasferimento dei giocatori, sono contrarie alla libera circolazione dei lavoratori. (Corte di Giustizia CE, sentenza 15 dicembre 1995, C-415/93, in Raccolta, I, 4291 ss).
La libera prestazione di servizi porta, con la sentenza Cowan (1989), all’applicazione del criterio di non discriminazione in base alla nazionalità. (Corte di Giustizia CE, sentenza 2 febbraio 1989, C-186/87, in Raccolta, 1989, 195 ss).
Altri principi rilevanti possono essere individuati nella parità delle retribuzioni tra lavoratrici e lavoratori, nella tutela della salute e nella protezione dell’ambiente. (https://www.europalex.kataweb.it; https://curia.eu.int).


CAPITOLO SECONDO

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE.

2.1 Nozione di “consumatore-turista”.

Il Trattato istitutivo delle Comunità Europee prevede, tra le politiche dell’Unione, il titolo XIV, articolo 153 C (ex articolo 129 A), relativo alla “Protezione dei consumatori”, avente lo scopo di contribuire alla promozione degli interessi e di assicurare un livello elevato di protezione.
Lo studio della tutela nasce, in ambito comunitario, con l’introduzione della “Carta Europea di protezione dei consumatori”, approvata dal Consiglio d’Europa con la risoluzione n. 543 del 1973, e raggiunge il suo consolidamento con la ratifica della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” da parte del Consiglio e del Parlamento nel 2000. Significativa è l’inclusione dei diritti dei consumatori nella categoria dei “diritti fondamentali”, la cui protezione è garantita da una norma programmatica, l’articolo 38, rubricato “Protezione dei consumatori” e collocato nel Capo IV, della “Solidarietà”. (Rinaldi, Cass. Civ., 1 sez., 25-7-2001, n. 10127, Consumatore-professonista, in La nuova giurisprudenza civile commentata n. 5, 2002, 630 ss).
La nozione di consumatore non si discosta da quella generalmente acquisita nel diritto nazionale italiano, ove si identifica nella persona fisica che, al di là della sfera nella quale svolge il proprio ruolo, e sempre nell’ambito di un rapporto contrattuale, agisce per scopi estranei alla sua attività professionale. (Fragola Massimo, La figura del” consumatore turista” e i diritti ad esso riconosciuti nell’ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali n. 1, 2001, 5 ss).
La legge 30 luglio 1998, n. 281, relativa alla “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, definisce (ex articolo 2) consumatori e utenti “le persone fisiche che acquistano o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”. L’articolo 1 riconosce come fondamentali i diritti:
– alla tutela della salute;
– alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
– ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
– all’educazione al consumo;
– alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
– alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
– all’erogazione di servizi pubblici, secondo standard di qualità ed efficienza.
(Legge 30 luglio 1998, n. 281, Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, e in https://www.codacons.it/viaggieturismo/legge281.html).
Le istituzioni comunitarie fin dagli inizi si sono occupate della tutela delle posizioni individuali ed in particolare della difesa del contraente più debole. Il concetto di fondo attiene al conflitto fra i diritti della persona e gli interessi commerciali dell’impresa. Il consumatore, sempre più spesso, si trova di fronte a prodotti e servizi innovativi, venduti in serie, attraverso i canali commerciali più disparati (si pensi al turismo on line), scarsamente differenziati, dei quali non è in grado di valutare a priori la qualità e la capacità di soddisfare la proprie necessità.
Il turismo, quale fenomeno complesso, assume caratteri ancor più problematici. Il turista acquista il prodotto a “scatola chiusa”, sulla base delle sole informazioni contenute nell’opuscolo informativo, ove i pubblicitari e gli esperti di marketing sono in grado di manipolare bisogni sia individuali che collettivi. (Massimo Fragola, “L’azione comunitaria in materia di turismo”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli Editore, Torino, 1999, 48 ss).
L’articolo 5 del decreto legislativo 111/95 recepisce la medesima definizione dettata dall’articolo 2.4 della direttiva 90/314/CEE, secondo cui: “Ai fini del presente decreto, consumatore è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”. Possiamo affermare che il fruitore può coincidere con il contraente, ma non necessariamente, infatti il contratto può essere stipulato da un soggetto diverso da colui che materialmente fruisce della prestazione turistica.
Analoga nozione viene rilevata nella direttiva n. 94/47/Ce in materia di contratto di “multiproprietà”. Lo stesso dicasi per le espressioni usate dal legislatore comunitario nel regolamento n. 259/91/CEE relativo al sistema di compensazione in caso di “overbooking” aereo.
La direttiva parla di “consumatore”, superando la ristretta classificazione di “viaggiatore” che caratterizza l’articolo 1 della legge di ratifica della CCV; secondo cui si tratta di “qualunque persona che usufruisce di una delle prestazioni di intermediazione o organizzazione di viaggi, sia che il contratto sia stipulato o che il prezzo sia pagato da lei o da chi per lei”. (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in Gazzetta Ufficiale n. 88, del 14 aprile 1995; Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 48, del 17 febbraio 1978).
Da ciò possiamo desumere come, nel panorama degli utenti, il turista sia uno dei più esposti ad inganni ed inadempimenti e proprio questo ha incentivato, in ambito comunitario, l’intervento della Corte di Giustizia a sua tutela.

2.2 Libera circolazione dei turisti: sentenza “Luisi e Carbone”; sentenza “Cowan”.

Nel contesto della realizzazione di un “mercato unico”, quale “spazio senza frontiere”, e nella ricerca di una sempre maggiore integrazione europea, la libera circolazione delle persone è, con la libera circolazione di merci, servizi e capitali, uno dei capisaldi del Trattato istitutivo delle Comunità Europee (Articolo 7 A CE).
La sua nascita ha lo scopo di liberalizzare i movimenti all’interno del territorio comunitario in riferimento ai fattori produttivi, ma, dalle modifiche apportate, si evince un’interpretazione che va ben oltre la lex mercatoria prevista dal trattato di Roma.
La “persona”, quale cittadino d’Europa, è spronata alla libera circolazione, al di là della sua posizione di lavoratore.
La “cittadinanza dell’Unione”, prevista nella parte seconda del trattato, afferma, all’articolo 8 A, n. 1, il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, vietando ogni tipo di discriminazione effettuata in base alla nazionalità, come sancito dall’articolo 6.
La conquista di tali diritti risulta un successo di evidente importanza, giacché vieta che i soggetti possano essere considerati meri strumenti per obiettivi produttivi.
L’intervento della Corte di Giustizia ha contribuito ad elaborare un’interpretazione estensiva, focalizzando l’importante posizione assunta dalla figura del turista in materia.
La questione dell’applicabilità, in ambito di viaggi organizzati, dei principi di libera circolazione, viene espressamente affrontata nella sentenza “Luisi e Carbone” del 1984, cause riunite n. 286/82 e n. 26/83. (Corte di Giustizia CE, sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite n. 286/82 e n. 26/83, in Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1984, 377 ss).
La Corte, chiamata a giudicare la compatibilità con il diritto comunitario delle norme nazionali che prevedessero restrizioni all’esportazione di valuta per scopi di turismo, afferma che le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi tutelano non solo i prestatori, ma anche i destinatari. Le regole del trattato debbono considerarsi applicabili non solo nei confronti dei soggetti erogatori del servizio, come espressamente menzionato dall’articolo 60, comma terzo, ma anche nei confronti degli utenti, qualora siano questi ultimi a spostarsi per usufruirne.
Dello stesso segno è l’evoluzione della giurisprudenza della Corte sancita con la sentenza “Cowan” del 1989, n. 186/87. (Corte di Giustizia CE, sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, in Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1989, 195 ss).
Nel caso di specie si trattava di verificare la compatibilità comunitaria di alcune disposizioni del codice di procedura penale francese, che prevedevano la concessione di un indennizzo, a carico dello stato, alle vittime di reati che avessero subito lesioni personali di una certa gravità. Ciò era possibile a condizione che il danneggiato fosse persona di cittadinanza francese, ovvero, che risultasse di un Paese che avesse concluso con la Francia un accordo specifico di reciprocità, o fosse titolare di una tessera di “residente straniero”.
La Corte, sensibile alle esigenze di tutela del consumatore, riconosce al turista l’applicabilità del divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, di cui all’articolo 6 del trattato, affermando il rispetto della parità di trattamento fra i cittadini membri dell’Unione e quelli appartenenti allo Stato ospite. Così, nel caso “Cowan”, la Corte dichiara il diritto al risarcimento del danno subito dal turista inglese a seguito di un furto.
Analogamente il successivo caso “Commissione/Regno di Spagna” determina l’illegittimità, ai sensi dell’articolo 7 e 59 del trattato, della normativa spagnola che concedeva l’ingresso gratuito ai musei ai soli cittadini spagnoli, agli stranieri residenti e ai giovani di età inferiore ai ventuno anni. (Corte di Giustizia CE, sentenza 15 marzo 1994, C-45/93, in Raccolta, 1994, 916 ss).
In tale contesto fondamentali sono gli interventi comunitari rivolti a garantire i principi di libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi, non solo nelle attività di ristorazione o alberghiere, ma soprattutto a quelle inerenti l’accompagnatore turistico, l’interprete o ancora il titolare di agenzie di viaggi e turismo.
Per ciò che attiene alle guide turistiche il giudice comunitario ha criticato fortemente la richiesta da parte di alcune legislazioni nazionali di una specifica abilitazione.
Proprio in tale ambito appare di estrema rilevanza l’opinione, ormai consolidata, di poter realizzare una concreta libertà di circolazione degli operatori turistici solo se i titoli professionali acquisiti in uno Stato membro siano successivamente riconosciuti in tutta la Comunità. (Righi, “Turismo”, in Chiti-Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffrè, Milano, 1997, 1383 ss).

2.3 Le associazioni di categoria e le associazioni a tutela del turista.

La Confcommercio, fondata nel 1945, è un’organizzazione sindacale che persegue il progresso sociale ed economico degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi.
Il comparto del turismo nazionale si suddivide in categorie rappresentate da Federazioni, in particolare: la FIAVET (Federazione delle Associazioni italiane di Agenzie di Viaggio e Turismo), la FAIAT (Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo), la FAITA (Federazione delle Associazioni italiane turismo Aria Aperta) e la FIPE (Federazione della Associazioni italiane pubblici esercizi).
La FIAVET, nata nel 1961, periodo di evidente progresso turistico, ha introdotto nel mercato norme chiare e valide per regolare tutti i rapporti esistenti fra tour operator e agenzie e per le relazioni intercorrenti tra queste ultime e l’utente-turista.
Facente parte della F.U.A.A.V. (Federation univesrelle des association d’agences de voyages), la FIAVET partecipa alle attività della Federazione mondiale che comprende le Associazioni di agenti di viaggio di circa ottanta paesi. Collaborando con gli organi turistici internazionali, agevola i cittadini italiani che viaggiano all’estero e incentiva la presenza di stranieri nel nostro territorio. Fondamentale fu il suo intervento negli anni ’70, poiché, fu proprio la FIAVET a volere la ratifica della Convenzione di Bruxelles; inoltre è ad essa che dobbiamo riconoscere gli sforzi compiuti per la lotta contro l’abusivismo, tutelando in tal modo non solo le categorie dei professionisti, ma anche la parte contrattualmente più debole, cioè il turista.
Alcuni organizzatori, dopo essersi staccati dalla FIAVET, hanno creato, nel 1994, al fine di superare i contrasti esistenti fra i loro interessi e quelli degli intermediari, la ATOI, Associazione Tour Operator Italiani, quale nuova organizzazione formata esclusivamente da tour operator.
Nel 1993 è stata costituita, nell’ambito della Confindustria, la Federazione Nazionale dell’Industria dei Viaggi e del Turismo: Federturismo.
Di particolare rilievo, fra gli scopi da essa perseguiti, è la garanzia dell’informazione e della consulenza agli associati, al fine di migliorare il progresso e lo sviluppo del settore; nonché la rappresentanza delle imprese sul piano legislativo, economico, sindacale e produttivo, la tutela delle attività, la ricerca e gli studi per promuovere e valorizzare l’industria del turismo.
Nel panorama internazionale riveste una posizione specifica la GEBTA (Guild of European Travel Agents), la più importante associazione europea di agenzie specializzate in viaggi d’affari.
L’ASTA (American Society of Travel Agents) è l’organizzazione degli agenti di viaggio americani, sicuramente la più importante a livello mondiale. (Biella Adriano, Il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio, Maggioli editore, Rimini, 1996, 397).
Per ciò che attiene alla controparte, cioè il turista, il riconoscimento dei diritti fondamentali del consumatore nei confronti dei produttori di servizi è ormai giunto ad una piena affermazione nei più diversi settori economico-sociali, non solo a livello nazionale, ma soprattutto in ambito comunitario.
Grazie alla risoluzione del consiglio del 14 aprile 1975, si è posta una particolare politica di protezione e di informazione dell’utente a cui il settore turistico, in continua evoluzione, non poteva restare estraneo.
La crescita dell’industria del turismo organizzato e la sempre maggiore coscienza ed informazione da parte del turista dei propri diritti, pongono le basi per una sempre maggiore conflittualità fra consumatore e fornitore del servizio ed inoltre danno vita ad una effettiva tutela dei diritti del turista grazie, anche, alla nascita delle Associazioni rappresentative dei suoi interessi.
Fondamentale è stato l’intervento, al momento del recepimento della direttiva 90/314/CEE, del Comitato Difesa Consumatori. Presentando ricorso alla Commissione CE, per la mancata osservanza del termine previsto all’articolo 9, richiede l’introduzione tempestiva dell’atto comunitario, quale provvedimento volto ad uniformare i principi di protezione dell’utente.
Le Associazioni dei consumatori a tutela dei turisti intervengono in base ai dati concreti raccolti dall’esperienza dei viaggiatori e si risolvono in due diverse modalità di aiuto: consulenza e assistenza, anche di carattere legale, raccolta di indicazioni e suggerimenti che possono tradursi in iniziative più ampie nell’interesse della categoria generale.
Fra le esperienze più significative in Italia possiamo evidenziare: il “Pronto Soccorso Vacanze”, organizzato dal Comitato Difesa Consumatori, e l’”S.O.S. Turista” del movimento consumatori.
Il “Pronto Soccorso Vacanze”, nato a Milano nel 1989, consiste in un centralino messo a disposizione nel periodo estivo, Luglio-Agosto, volto ad assicurare una immediata consulenza telefonica e, nelle ipotesi più critiche, un intervento urgente presso le controparti; è inoltre possibile far pervenire, durante o dopo il viaggio, lettere e denunce scritte presso la sede dell’associazione, la quale vaglierà i casi ed eventualmente interverrà al fine di raggiungere una soluzione stragiudiziale e rapida della controversia.
A partire dal 1991 la sua struttura è stata notevolmente potenziata: nuovi centralini sono stati istituiti presso Bolzano, Genova, Forlì, Firenze, Matera, Cosenza, Roma e Napoli; dal 1993, grazie ad un supporto finanziario del Servizio Politica del Consumatore della Commissione CE, la rete dei centri di assistenza è stata estesa anche nei Paesi del sud Europa.
La struttura dell’”S.O.S. Turista” non si discosta di molto da quella sopra descritta, avendo anch’essa carattere informativo-preventivo e risolutivo. (Martinello Paolo, Le associazioni dei consumatori e la tutela dei diritti del turista, in Contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la giurisprudenza, le strategie, EGEA, Milano, 1995, 431 ss).
In base alle statistiche raccolte, nella maggior parte delle controversie insorte, il turista si trova in una posizione di meritevole protezione sul piano giuridico. Molto spesso le condizioni generali di contratto costituiscono un evidente ostacolo per il fruitore, datone il loro carattere, se non di vera e propria vessatorietà, sicuramente più favorevole al contraente forte. Inoltre la risoluzione dei conflitti registra l’inadeguatezza delle strutture giudiziarie, costi eccessivi e tempi sproporzionati rispetto agli interessi in gioco.
In questo contesto facile è comprendere l’importanza di un intervento da parte di un’associazione rappresentativa, che meglio possa conoscere la legislazione in materia e quindi più facilmente raggiungere un risultato positivo.
Il successo ottenuto dalle Associazioni a tutela del turista è oggi affermato in sede stragiudiziale, mentre inopportune rimangono le possibili risoluzioni in mancanza di un accordo amichevole, se non in specifici casi in cui si sono fatte promotrici di azioni giudiziali nell’interesse dei loro associati. E’ il caso di un gruppo di turisti di Milano che, assistiti dai legali del Comitato Difesa Consumatori, hanno citato, avanti il Giudice Conciliatore, un noto tour operator a seguito di inadempimento parziale del viaggio. (Martinello Paolo, Le associazioni dei consumatori e la tutela dei diritti del turista, in Contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la giurisprudenza, le strategie, EGEA, Milano, 1995, 431 ss).
I soggetti in questione avevano acquistato un pacchetto “tutto compreso” in Egitto, avente ad oggetto quattro giorni di navigazione sul Nilo con visita a determinati templi. Una vola imbarcati, la nave si era fermata, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata di quarantotto ore con successivo trasporto e sistemazione in albergo, creando ulteriori disagi a carico degli utenti.
Il giudice, con sentenza 949/91, si è pronunciato favorevolmente ai ricorrenti. In applicazione dell’articolo 10, n.3, della legge 1084/77, ritiene obbligo dell’organizzatore, in caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, di adottare tutte le misure occorrenti nell’interesse del viaggiatore. Nonché, in base all’articolo 13, n. 1, afferma la responsabilità del tour operator per qualunque pregiudizio causato a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi, salvo che non dimostri di essersi comportato diligentemente. Infine il giudice ha sottolineato l’inapplicabilità della clausola di esclusione della responsabilità, in quanto nulla, ai sensi dell’articolo 31 della CCV, perché contenente deroghe in senso sfavorevole al turista. Il Giudice Conciliatore impone un risarcimento del danno, per la parziale inesecuzione del contratto e per gli ulteriori disagi subiti, pari al venti per cento del prezzo pagato, più gli interessi legali.
Questa, insieme a pronunce seguenti, costituisce un reale intervento delle organizzazioni di categoria che, grazie alla loro capacità rappresentativa, sono riuscite a porre un’effettiva tutela altrimenti difficilmente raggiungibile dal singolo individuo.
Possiamo quindi sostenere che ci troviamo sulla strada per una concreta affermazione del riconoscimento dei diritti di quella particolare categoria di soggetti, deboli, che sono specificatamente i consumatori-turisti. (Martinello Paolo, Le associazioni dei consumatori e la tutela dei diritti del turista, in Contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la giurisprudenza, le strategie, EGEA, Milano, 1995, 431 ss).


CAPITOLO TERZO

IL CONTRATTO DI VIAGGIO E LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.

3.1 Definizione di “pacchetto turistico”.

L’aumento del turismo, da fenomeno di élite a fenomeno di massa, ha modificato l’espressione “contratto di crociera” nella più comune definizione di “contratto di viaggio”. (Bonavitacola Romano, Il contratto di viaggio nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2001, 77 ss).
Il legislatore comunitario, nell’intento di riordinare la materia, attraverso l’introduzione di norme comuni capaci di tutelare adeguatamente il consumatore di servizi “tutto compreso”, e di superare le difformità di trattamento riscontrabili nei vari Stati membri, è intervenuto con la direttiva 90/314/CEE.
Nel recepire la direttiva, l’Italia, con l’articolo 2 del decreto legislativo 111/1995, indica nel “pacchetto turistico” l’oggetto della nuova fattispecie contrattuale.
L’ambito di applicazione della disciplina comunitaria viene individuato nei viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio configurabili come parte significativa del pacchetto turistico.
La durata deve essere superiore a ventiquattro ore, ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte.
Tale definizione ha suscitato non pochi dubbi interpretativi. Le maggiori difficoltà sono sorte in riferimento al concetto di “significatività” dei servizi, diversi dal trasporto o dall’alloggio, offerti al turista, necessari perché possa ritenersi applicabile la disciplina comunitaria. Una prima interpretazione del concetto indica, come unico elemento rilevante, l’interesse unilaterale del consumatore, senza dare alcuno spazio alla rilevanza assunta sul piano economico o del sinallagma contrattuale dalla prestazione del tour operator. Tale orientamento, fortemente garantista per il turista, non è stato condiviso, sottolineando come il concetto di significatività non possa prescindere dal rapporto intercorrente fra le parti, e, quindi, dalla volontà-consenso di entrambi i contraenti. In definitiva apparirebbe irragionevole estendere la disciplina dei pacchetti turistici ad una fattispecie negoziale in cui il debitore non fosse consapevole di aver assunto un preteso obbligo di eseguire un insieme combinato e coordinato di servizi; per questo, il consenso negoziale, implicito od esplicito, è considerato come elemento costitutivo del contratto di pacchetto turistico.
Altro requisito, stabilito dall’articolo 2 primo comma, lettera c), è costituito dalla “non accessorietà” della prestazione. Carattere che va necessariamente commisurato all’autonomia della relativa attività economica rispetto ai servizi di trasporto o alloggio. (Ad esempio è meramente accessorio il servizio di prima colazione rispetto all’alloggio o l’assicurazione bagagli rispetto al trasporto).
Quanto alla disposizione dettata dal secondo comma dell’articolo 2: l’eventuale fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del decreto, evidente ne risulta la ratio, volta a scoraggiare ogni tentativo di aggirare l’applicazione della nuova normativa con espedienti di fatturazione sparata dei servizi offerti nel loro insieme.
La volontà delle parti rimane, anche in questo caso, l’unico criterio per determinare la stipulazione di un contratto di viaggio. Le modalità di pagamento sono solo un indice ermeneutico, infatti, può esserci pacchetto turistico tanto se il prezzo è determinato a forfait, quanto se deriva dalla somma del costo dei vari servizi, eventualmente maggiorato dalla commissione per il tour operator. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti “Quaderno n. 28”, ACI, 1997, 12 ss; Silingardi-Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, Giappichelli editore, Torino, 1998, 19 ss; Pierallini Laura, I pacchetti turistici. Profili giuridici e contrattuali, FIAVET, Giuffrè editore, Milano, 1998, 9 ss).

3.2 Il concetto di prefissata combinazione: i pacchetti creati “su misura”, la sentenza “Gonçalves Garrido” della Corte di Giustizia CE.

Una problematica ricorrente in materia di viaggi “tutto compreso” concerne l’interpretazione del concetto di “prefissata combinazione”.
Attenendosi ad una concezione restrittiva, un primo orientamento afferma come l’intenzione del legislatore sia quella di comprendere nella definizione solo i pacchetti pre-organizzati dal tour operator.
La parte maggioritaria della dottrina non è concorde con questa corrente di pensiero, ritenendo come la predeterminazione degli elementi costitutivi del pacchetto non viene meno per il fatto che al consumatore rimanga la facoltà di scegliere, fra i vari servizi, quali debbono andare a comporre il viaggio.
Lo stesso decreto non pregiudica la libera determinazione, fra le parti, delle componenti del contratto, anzi, l’articolo 7 lettera m) fa espresso riferimento all’eventualità che organizzatore e venditore pattuiscano liberamente ed espressamente con il consumatore, al momento della prenotazione, accordi specifici sulle modalità del viaggio. (Silingardi-Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, Giappichelli editore, Torino, 1998, 28 ss).
A dirimere ogni dubbio è intervenuta la Corte di Giustizia, secondo cui il requisito della prefissata combinazione non è affatto incompatibile con l’applicazione della disciplina comunitaria ai pacchetti creati “su misura” in relazione alla richieste espresse dal cliente.
La questione, su cui la Corte viene chiamata a pronunciarsi, riguarda l’acquisto di un viaggio “su misura” da parte del signor Gonçalves Garrido.
Giunta in Grecia, la famiglia Garrido, trova il villaggio Gregolimano infestato da migliaia di vespe e, nonostante la richieste avanzate, non le viene prospettata alcuna valida alternativa.
Al suo rientro in Portogallo il signor Garrido si rifiuta di pagare il prezzo pattuito e il Club-tour promuove giudizio.
Il giudice nazionale pone, davanti alla Corte di Giustizia, la questione pregiudiziale attenente al significato di “prefissata combinazione”.
L’Avvocato Generale Tizzano, nella sue conclusioni, afferma: “tra i servizi turistici, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, vi sono anche quelli che nascono a seguito di un’organizzazione concertata tra l’agenzia di viaggi e il singolo cliente e che tale concertazione può protrarsi fino al momento in cui le parti raggiungono l’accordo, e quindi fino alla stipulazione del contratto”; di conseguenza non può non parlarsi di viaggio “tutto compreso” per il solo fatto che il consumatore fa conoscere all’organizzatore i suoi desideri al momento dalla prenotazione.
La Corte, nel rilevare che uno dei principi ispiratori della direttiva 90/314/CEE è rappresentato dell’esigenza di tutela dei consumatori (come sancito dall’articolo 100 A del Trattato istitutivo CE, che, in materia di armonizzazione, prevede un livello elevato di protezione), ha offerto un’interpretazione estensiva, stabilendo come l’espressione “prefissata combinazione” debba essere interpretata nel senso che essa include le combinazioni di servizi turistici effettuate al momento in cui il contratto viene stipulato tra l’agenzia di viaggi e il cliente.
La pronuncia della Corte induce ad applicare estensivamente il decreto 111/1995, prevedendone la sua efficacia anche nei confronti dei pacchetti “su misura”, e costituendo un precedente giurisprudenziale di fondamentale rilevanza.
(Corte di Giustizia CE, sentenza 30 aprile 2002, C-400, in Danno e responsabilità, 2003, 148 ss, con commento Carrassi, “Ancora sulla definizione di “pacchetto turistico” ex articolo 2.1, direttiva n. 90/314/CE: steps definitivi?”; Fragola Massimo, La Corte di Giustizia ritorna sui pacchetti turistici”tutto compreso”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2002, 489-496; Corte di Giustizia CE, Sentenza 30 aprile 2002, C-400/00, in Diritto del turismo, 2003, 24 ss, con commento Venchiarutti, Pacchetti turistici “su misura”; https://codacons.it/viaggieturismo/com-sentenzaviaggi.html).

3.3 Il pacchetto turistico nel decreto 111/1995 e il viaggio organizzato di cui alla CCV.

La definizione di pacchetto turistico accolta dal legislatore nazionale vede una sostanziale coincidenza con il contratto di organizzazione di viaggio elaborato dalla Convenzione di Bruxelles del 1970.
Elemento distintivo è rintracciabile nel diverso e più ampio ambito di applicazione della normativa comunitaria rispetto alla CCV, accrescendo il livello di tutela accordato al turista. Per l’applicabilità della disciplina comunitaria non è necessario inserire nel tour package il servizio di trasporto, che invece costituisce elemento essenziale ai sensi dell’articolo 1.2 CCV.
La considerazione è di evidente importanza se si pensa alla vasta tipologia di soggiorni organizzati che non comprendono il trasporto.
Ulteriore distinzione è rinvenibile nel campo di operatività territoriale.
La Convenzione internazionale trova applicazione esclusivamente in riferimento ai viaggi internazionali e, comunque, limitatamente ai paesi firmatari la convenzione medesima. Il Governo Italiano, all’atto di deposito dello strumento di ratifica, si è avvalso della riserva di cui all’articolo 40 della CCV, circoscrivendo la sfera di applicazione della stessa ai soli contratti da eseguire totalmente o parzialmente in uno Stato diverso da quello “dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito”. (Giacobbe Emanuela, Diligenza e buona fede nel contratto di viaggio, in Giurisprudenza di merito, 1993, 416 ss).
A porvi rimedio il legislatore comunitario applica la direttiva 90/314/CEE anche ai viaggi nazionali, richiedendo soltanto che “il pacchetto turistico sia venduto od offerto in vendita nel territorio nazionale” (Articolo 1, dec. 111/95). L’articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 111/1995, conferma la propria applicazione anche ai “pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali”, fermo restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, di attuazione della direttiva 85/577/CEE. Il più significativo beneficio ricavabile dall’applicazione di tale atto concerne la facoltà di recesso entro sette giorni dalla data di sottoscrizione dell’ordine. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti “Quaderno n. 28”, ACI, 1997, 12 ss; Silingardi-Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, Giappichelli editore, Torino, 1998, 23 ss).

3.4 Contratto di organizzazione e contratto di intermediazione.

Il contratto di viaggio viene distinto in due diverse figure contrattuali: il contratto di organizzazione ed il contratto di intermediazione. Fattispecie tipiche oggi disciplinate tanto dalla Convenzione di Bruxelles quanto dal decreto legislativo 111/1995. (Ciurnelli Gianluca, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli editore, Torino, 1999, 404 ss).
Giurisprudenza e dottrina, prima della ratifica della CCV, avevano assunto nei confronti del contratto di viaggio un atteggiamento altamente riduttivo, individuando in esso i caratteri dell’atipicità.
Ricorrendo alla teoria dell’assorbimento o della prevalenza, fu rintracciata una parentela tipologica con alcuni schemi di riferimento aventi prevalenza causale. Tale contratto veniva così assimilato alcune volte al contratto di trasporto, che molto frequentemente ne costituiva la prestazione principale, talvolta all’appalto di servizi, spesso al mandato o alla mediazione o ancora alla compravendita. Molti propendevano per la soluzione del contratto misto o complesso, vero è che l’eterogeneità del rapporto richiedeva una disciplina specifica che regolamentasse questa nuova vicenda contrattuale. (Gorgoni Marilena, I giudici e l’inadempimento del contratto di viaggio, nota a Tribunale di Torino, 8 novembre 1996, in Resp. Civ. prev., 1997, 818 ss).

3.4.1 Natura giuridica del contratto di intermediazione.

L’articolo 1, n. 3, della CCV, definisce contratto di intermediazione “il contratto mediante il quale un soggetto (intermediario) si obbliga a procurare ad un altro soggetto (viaggiatore), dietro pagamento di corrispettivo, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.
In base all’articolo 4 del decreto legislativo 111/95, è venditore “colui che…vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 2 verso un corrispettivo forfettario”. (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in Gazzetta Ufficiale n. 88, del 14 aprile 1995; Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 48, del 17 febbraio 1978).
L’agenzia di viaggi “dettagliante”, ultimo livello del canale distributivo, agisce come punto vendita per la distribuzione del prodotto turistico. Essa ha competenza di consulenza nei confronti del proprio cliente, prenota e cura l’acquisto del singolo servizio o del pacchetto predisposto dal tour operator. (Biella Adriano, Il direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, Maggioli editore, Rimini, 1996, 70).
Il travel agent, intermediario, svolge un’attività economica di “cooperazione esterna”, volta a mediare i rapporti fra turista-consumatore e fornitore del servizio: si obbliga, non ad una prestazione di facere, bensì al compimento di atti giuridici in nome e per conto del fruitore, normalmente consistenti nella stipulazione del contratto. La sua figura, giuridicamente riconducibile alla fattispecie del mandato, assume la più precisa identificazione nel mandato retribuito. L’intermediario, come il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte contrattuale (art. 1703 c.c.), con o senza rappresentanza, potendo agire in nome e per conto del turista o in nome proprio per conto altrui. Per ciò che attiene all’utile realizzato, la differenza fra il prezzo pattuito con il cliente e quello effettivamente corrisposto al fornitore, configura la normale provvigione spettante all’agenzia per l’attività svolta.
L’ambito contrattuale del mandato individua così il rapporto intercorrente fra agenzia-intermediaria e viaggiatore-richiedente; diverso è invece l’inquadramento del rapporto esistente fra intermediario e tour operator che viene collocato nel contratto per conto di terzi, ove le obbligazioni ricadono direttamente sul consumatore che ha conferito la spendita del nome. (Morandi Francesco, Dispense del corso di Diritto dei Trasporti, IPSOA, 2001-2002, 50 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”).
L’agenzia di viaggi, quale dettagliante, acquista una posizione di teorica imparzialità tra imprese turistiche e cliente, limitandosi ad acquistare il servizio soltanto su richiesta del viaggiatore. Essa, non avendo alcun “magazzino scorte”, cercherà di concentrare le vendite su operatori che le assicurino la massima affidabilità e, quindi, maggiori probabilità di soddisfazione del turista; inoltre porrà la sua scelta valutando il più vantaggioso trattamento commerciale. (Biella Adriano, Il direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, Maggioli editore, Rimini, 1996, 77 ss).

3.4.2 Natura giuridica del contratto di organizzazione di viaggio.

L’articolo 1, n. 2, della CCV, definisce contratto di organizzazione di viaggio “il contratto mediante il quale un soggetto (organizzatore) si obbliga, in proprio nome, a procurare ad altro soggetto (viaggiatore), dietro pagamento di un corrispettivo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca”.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 111/95 è organizzatore di viaggi “colui che… realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici”. (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in Gazzetta Ufficiale n. 88, del 14 aprile 1995; Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 48, del 17 febbraio 1978.).
Il tour operator si occupa di ideare e realizzare il pacchetto turistico curandone gli aspetti tanto ideativi quanto operativi. La sua funzione, volta ad assemblare un insieme di servizi costituenti il tour package, ricerca un prodotto da presentare ad un pubblico ipotetico determinato dall’esperienza e dalle indagini di mercato. Fondamentale è l’applicazione di contenuti e prezzi tali da essere considerati competitivi rispetto alle analoghe offerte di altri concorrenti e rapportati allo specifico gruppo di consumatori a cui il servizio è destinato. (Biella Adriano, Il direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, Maggioli editore, Rimini, 1996, 70 ss).
L’organizzatore assume l’obbligo di procurare un insieme combinato di servizi turistici nell’ambito di un rapporto contrattuale configurabile come appalto di servizi.
L’individuazione di tale rapporto nella locatio operis è ormai consolidata. L’insieme complesso ed articolato delle obbligazioni assunte dal tour operator, volte alla realizzazione del viaggio, costituisce in sintesi la promessa al cliente del fatto del terzo fornitore di servizi. (Morandi Francesco, Dispense del corso di Diritto dei Trasporti, IPSOA, 2001-2002, 50 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”).
L’organizzatore-appaltatore soggiace ad un’obbligazione di risultato verso il consumatore, nel rispetto di quanto promesso in programma o nel depliant pubblicitario.
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza 28 maggio 1977 n. 2202, in riferimento ad un incidente occorso ai passeggeri di un autobus in occasione dello svolgimento di un viaggio organizzato, ha affermato come il trasporto debba considerarsi una delle componenti del servizio “tutto compreso”, e non la sola prestazione essenziale ai fini dell’assistenza turistica.
Infatti, il pacchetto deve essere considerato nell’insieme dei suoi elementi e, solo in seguito alla loro completa esecuzione, il turista conseguirà l’utilità perseguita. (Cass. 28 maggio 1977, n. 2202, in rivista del diritto commerciale, 1978, II, 354 ss, nota Spasiano).

3.5 Forma del contratto.

La stipulazione del contratto di viaggio, che sia di intermediazione o di organizzazione, non richiede nessun particolare requisito formale ne ad substantiam ne ad probationem. Tuttavia, al fine di agevolare la conoscibilità degli elementi contrattuali al turista, la direttiva 90/314/CEE, all’articolo 4.2 lettera b), stabilisce il principio secondo cui “tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia”. (Direttiva del Consiglio, 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n. L 158 del 23 giugno 1990, 59 ss).
Questo disposto trova attuazione nel nostro ordinamento già dal 1977 grazie alla ratifica della CCV. L’articolo 5 di tale convenzione indica l’obbligo a carico dell’organizzatore di rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma o, in sostituzione, un timbro che lo identifichi e recante le indicazioni contenute nell’articolo 6. Analogalmente gli articoli 18 e 19 definiscono gli obblighi a carico dell’intermediario. (Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 48, del 17 febbraio 1978)
In base all’articolo 24, lettera a), della legge 146 del 1994, il decreto legislativo 111 del 95 adotta una soluzione che non si discosta di molto da quella sopra enunciata. Infatti l’articolo 6, parlando di “Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici”, richiede la forma scritta in termini chiari e precisi ed impone il rilascio di una copia al consumatore sottoscritta o timbrata dall’organizzatore o dal venditore. (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in Gazzetta Ufficiale n. 88, del 14 aprile 1995).
Nonostante il “formalismo” previsto, possiamo affermare come la mancanza del documento non comporta, da un lato, nessuna limitazione dei mezzi di prova con cui è possibile dimostrare l’esistenza o la validità del contratto (come invece prevede la forma ad probationem, non ammettendo la testimonianza e la presunzione, ma solo giuramento decisorio o confessione attraverso l’interrogatorio formale), dall’altro, l’esclusione del vincolo di nullità (requisito richiesto ad substantiam).
In definitiva tali disposizioni possono essere più semplicemente riassunte in un obbligo di informazione a favore del fruitore del servizio, determinando come unica conseguenza la responsabilità dei soggetti inadempienti per i danni cagionati dalla violazione della norma di legge.
La ratio perseguita dal legislatore nel favorire la libertà di forma è rintracciata nell’esigenza di agevolare la circolazione e la produzione di ricchezza rispetto ad una forma vincolata, che intralcerebbe la stipulazione del contratto e la rapidità delle contrattazioni. (Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Torino, 1999, 411; Morandi Francesco, Dispense del corso di Diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 57 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti “Quaderno n. 28”, ACI, 1997, 20).

3.6 Elementi del contratto e obblighi di informazione.

La direttiva 90/314 ha chiaramente e logicamente individuato le diverse fasi cronologiche in cui si articola l’attività precontrattuale, contrattuale e postcontrattuale.
Gli articoli 3 e 4.1 lettera a) definiscono gli elementi relativi alla pubblicizzazione, cioè tutto ciò che deve essere inserito in depliant o negli opuscoli informativi. L’articolo 4.2 indica il momento della vendita del prodotto turistico, quindi ciò che deve contenere il contratto. L’articolo 4.1 lettera b) definisce l’esecuzione, prevedendo le informazioni che devono essere fornite prima dell’inizio del viaggio, ma dopo la stipulazione del contratto. (Direttiva del Consiglio, 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n. L 158 del 23 giugno 1990, 59 ss).
Il decreto legislativo 111/95 non ha recepito in modo così lineare e preciso le varie fasi di scansione della commercializzazione del pacchetto turistico, anzi ha posto una ben più disordinata regolamentazione dei diversi momenti informativi.
Abbandonando la semplice successione temporale prevista dalla direttiva, prevede, all’articolo 7, gli elementi da inserire nel contratto, all’articolo 8, primo comma, e all’articolo 9 le informazioni cui il consumatore ha diritto prima dell’acquisto del pacchetto e, all’articolo 8, secondo comma, i dati da fornire dopo la conclusione e prima della partenza. (Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, in Gazzetta Ufficiale n. 88, del 14 aprile 1995.).
Oltre alla scarsa aderenza alla realtà operativa, varie sono le contraddizioni che possono essere rinvenute nel testo legislativo. Una per tutte può essere rintracciata nella configurazione giuridica di quella particolare operazione che consiste nel versamento, da parte del consumatore, delle somme richieste all’atto di prenotazione. Si parla di “caparra”, “acconto”, “somma di denaro già corrisposta” o ancora di “penale”, più semplicemente e correttamente, il decreto avrebbe dovuto fare riferimento alla definizione di “corrispettivo per il recesso”.
Notevoli sono le sovrapposizioni o duplicazioni. E’ il caso delle informazioni su passaporti e visti o quelle relative alla sistemazione alberghiera.
L’articolo 7 del decreto legislativo 111/95 elenca gli elementi che devono essere contenuti e descritti nel documento contrattuale. Oltre alle indicazioni riguardanti la destinazione e la durata, il prezzo, la figura dell’organizzatore e del venditore, obbligatorie sono le informazioni rilevanti per eventuali inadempimenti, come quelle relative alle strutture ricettive, ai mezzi di trasporto utilizzati, ai servizi inclusi nel pacchetto, all’ammontare della caparra che non deve mai superare il venticinque per cento del prezzo, all’assicurazione tanto obbligatoria quanto facoltativa, alle modalità di accesso al fondo di garanzia, al termine entro il quale il consumatore deve essere informato in caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Infine, troviamo disposizioni particolari come le modalità di cessione del contratto o i termini per presentare reclami o accettare modifiche.
Ovviamente le clausole che abbiano un eventuale carattere “vessatorio”, ex articolo 1341 c.c., devono essere approvate per iscritto, pena la loro inefficacia. (Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita di pacchetti turistici, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Torino, 1999, 411; Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2001, 57 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Pierallini Laura, I pacchetti turistici. Profili giuridici e contrattuali, FIAVET, Giuffrè, Milano, 1998, 28; Tassoni Giorgia, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 201).
Ulteriori informazioni, cui il consumatore ha diritto, sono indicate nell’articolo 8 del decreto legislativo 111 del 1995.
Nel corso delle trattative o prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore devono informare per iscritto il viaggiatore circa le condizioni applicabili ai cittadini dallo Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto, visto ed obblighi sanitari. Il secondo comma indica le informazioni da fornirsi prima dell’inizio del viaggio, sempre per iscritto, con il c.d. foglio notizie. Inoltre, allorché il contratto venga concluso nell’imminenza della partenza, le notizie devono essere comunicate contestualmente alla stipulazione. Infine di estrema importanza è la disposizione che pone il divieto di fornire informazioni ingannevoli.

3.6.1 L’opuscolo informativo e la pubblicità ingannevole.

Al fine di prevedere una completa tutela del turista, il legislatore ha imposto particolari obblighi di informazioni relativi alla comunicazione pubblicitaria.
Il contratto di viaggio è un particolare contratto di adesione con il quale un soggetto fruisce di un viaggio o di una vacanza completamente predisposti dal tour operator. Il consumatore acquista un servizio a “scatola chiusa”, senza avere la possibilità di valutare la qualità delle prestazioni prima della loro esecuzione; deve, per forza di cose, affidarsi a quanto affermato nei cataloghi pubblicitari, dal momento che costituiscono l’unica fonte di informazione a cui è possibile accedere.
Proprio per tali ragioni, il legislatore ha elencato alcune informazioni che devono essere contenute nell’opuscolo informativo, come sancito dall’articolo 9 del decreto legislativo 111 del 1995.
I dati che il depliant deve fornire si riferiscono ai servizi di cui si compone il pacchetto turistico: destinazione, mezzo, tipo e categoria di trasporto utilizzato; ubicazione, categoria e caratteristiche dell’alloggio; pasti forniti ed itinerari. Inoltre, deve indicare gli adempimenti necessari in materia di passaporti e visti, gli obblighi sanitari e le eventuali formalità da assolversi per effettuare il viaggio; infine, informazioni sul prezzo del pacchetto, il relativo acconto, il numero minimo di partecipanti richiesto, i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. Di estrema importanza è la specificazione del secondo comma, secondo la quale “le informazioni contenute nell’opuscolo informativo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità”.
Con la sottoscrizione del contratto il consumatore acquista il diritto di pretendere le prestazioni promesse in depliant, con la conseguenza che l’operatore turistico risponde in caso di mancato o inesatto adempimento.
La previsione dell’articolo 9 assume, così, particolare rilievo come strumento difensivo nei confronti della pubblicità ingannevole.
Le indicazioni riportate nel materiale pubblicitario, aventi carattere obbligatorio, evidenziano il contenuto minimo che consente al consumatore di individuare le coordinate essenziali del pacchetto turistico, per cui la non corrispondenza di tali elementi a verità determina la falsità del catalogo e di conseguenza la violazione del divieto di ogni informazione ingannevole.
L’obiettivo principale, perseguito attraverso la repressione di tale fenomeno, è quello di impedire l’acquisto di beni e servizi sulla base di informazioni idonee a produrre una scorretta rappresentazione della realtà.
La normativa in materia, decreto legislativo 74 del 1992, parla di pubblicità ingannevole qualora l’errore del destinatario riguardi una caratteristica essenziale del prodotto. Tale decreto riconosce una tutela al consumatore di natura principalmente preventiva, individuandone la possibilità di adire l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché questa disponga l’inibizione degli atti, il divieto di continuazione della diffusione e l’eliminazione degli effetti già prodotti. Gli strumenti fin qui delineati vedono affiancarsi, nella realtà odierna, la possibilità di accedere ad una tutela risarcitoria, non più di natura extracontrattuale, ex articolo 2043 c.c., ma fondata sull’inadempimento di un’obbligazione contrattuale.
In conclusione, possiamo affermare come evidente è l’ampliamento della protezione del consumatore nei confronti della pubblicità turistica, sottolineando come ciò possa rappresentare un ulteriore ed utile mezzo di repressione per quel particolare fenomeno che è l’abusivismo. Infatti, sono proprio gli operatori abusivi che spacciano colossali truffe o comunque servizi non certo caratterizzati da qualità e serietà per occasioni irripetibili di massima professionalità. Di non facile previsione è, infine, il futuro intervento dell’Autorità garante, la quale dovrà porre un difficile bilanciamento, evitando che la tutela in questione si trasformi in strumento di attacco all’imprenditoria.(Musso Barbara, La tutela dell’immagine degli agenti di viaggio e la salvaguardia dei diritti dei consumatori nei confronti degli agenti “abusivi”, in Responsabilità civ. e prev., 1994, 31 ss; Pierallini Laura, I pacchetti turistici. Profili giuridici e contrattuali, FIAVET, Giuffrè, Milano, 1998, 34 ss; Stefani Eugenia, La pubblicità turistica: riflessioni a margine di alcune recenti decisioni dell’Autorità Garante, in Diritto dei trasporti, 1997, 439 ss).

3.7 Le modifiche del rapporto contrattuale.

Come sappiamo il nostro ordinamento vede l’esistenza di due diversi interventi legislativi in materia di turismo: la Convenzione de Bruxelles del 1970 e il decreto legislativo 111 del 1995.
Nonostante il loro coordinamento, sancito dall’articolo 24 della legge 146/94, tali atti normativi si pongono in modo dissimile rispetto alle diverse ipotesi di modificazione del rapporto contrattuale. La CCV tende a favorire la figura dell’organizzatore, mentre il decreto pone una disciplina nettamente propensa all’utente.
In tale ottica di estrema importanza sono le possibili soluzioni adottate in base alle variazioni che possono interessare i differenti elementi costituenti il pacchetto turistico. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 64 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, Giappichelli, Torino, 1998, 27 ss).

3.7.1 La cessione del contratto.

La cessione del contratto di viaggio consiste in quella particolare operazione mediante la quale il consumatore, impossibilitato ad usufruire del circuito tutto compreso, sostituisce a sé un terzo.
Per potervi procedere devono sussistere due presupposti: il terzo deve soddisfare tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio (visti, trattamenti sanitari, ecc..) e deve tenere indenne l’organizzatore di tutte le spese eventualmente sostenute; il consumatore deve comunicare per iscritto, entro quattro giorni lavorativi, la cessione, indicando le generalità relative al cessionario.
L’articolo 10 del decreto legislativo 111 diverge dall’articolo 8 della CCV, la quale prevede la possibilità, a favore dell’organizzatore-venditore, di impedire, con disposizione preventiva, la cessione.
Premesso che la cessione del contratto è negozio di natura trilaterale, in cui il consenso del soggetto ceduto costituisce, non mera condizione di efficacia, ma bensì elemento essenziale del suo essere, nella cessione del contratto di viaggio possiamo configurare un rapporto giuridico bilaterale.
A differenza di quanto previsto dall’articolo 1406 c.c., per il quale indispensabile è il consenso del contraente ceduto, il decreto evidenzia come la sostituzione operi indipendentemente dall’approvazione dell’altra parte.
La legge, in sostanza, ha considerato che l’organizzatore-venditore non ha alcun interesse ad opporsi alla cessione di un contratto in cui irrilevante è la persona del consumatore, escludendo in tale contesto l’importanza dell’intuitu personae, e prospettando la possibilità di considerare “vessatoria” la clausola che vietasse tale operazione. In proposito, di estrema rilevanza, è la tutela accordata al tour operator dal secondo comma dell’articolo 10 che, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 90/314, stabilisce un’obbligazione solidale del cedente e del cessionario per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori derivanti dalla cessione (ciò costituisce ulteriore elemento diversificante rispetto alla CCV che prevede una responsabilità a carico della sola persona del cessionario). (Bonavitacola Romano, Il contratto di viaggio nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2001, 84; Carrassi Carla S., Tutela del consumatore nell’acquisto di “pacchetti turistici”: finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano?, in Economia e diritto del terziario, 1996, 1442; Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita di pacchetti turistici, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Torino 1999, 413 ss; Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 64 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Pierallini Laura, I pacchetti turistici. Profili giuridici e contrattuali, FIAVET, Giuffrè, Milano, 1998, 39; Silingardi-Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, Giappichelli, Torino, 1998, 27; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 206).

3.7.2 La revisione del prezzo.

Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nell’opuscolo informativo, nel modello di “prenotazione” e nel documento di conferma. E’ a quest’ultimo, comunque, a cui dobbiamo fare riferimento in ambito di modifiche del corrispettivo pattuito.
L’articolo 11 del decreto riprende le disposizioni generalmente sancite dalla CCV, ampliando la tutela a favore del consumatore. Il legislatore ammette una variazione del prezzo, dovuto dal turista al tour operator, alle sole condizioni tassativamente e specificamente indicate. In particolare, la revisione è consentita qualora, espressamente contemplata dal testo contrattuale, ne siano state puntualmente definite le modalità di calcolo dovute alla variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, nonché dal tasso di cambio applicato. In ogni caso il tour operator non può disporre un aumento del corrispettivo forfettario nei venti giorni che precedono la partenza.
Il valore della somma dovuta non può, in nessun modo, superare il dieci per cento dell’ammontare originariamente pattuito, salvo il diritto di recedere dal contratto e di beneficiare della disciplina prevista dall’articolo 13 del decreto. In base a tale disposto il consumatore ha diritto di usufruire di un pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo, ovvero inferiore, previa la restituzione della differenza. In alternativa, al viaggiatore deve essere consentito il recesso, rimborsando, entro sette giorni lavorativi, la somma di denaro già corrisposta. Infine, al turista spetta il risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 68 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Pierallini Laura, I pacchetti turistici. Profili giuridici e contrattuali, FIAVET, Giuffrè, Milano, 1998, 45; Silingardi-Morandi, La “vendita di pacchetti turistici”, Giappichelli, Torino, 1998, 37).

3.7.3 Il recesso.

Gli articoli 9 e 20 della CCV attribuiscono al viaggiatore la facoltà di “annullare” il contratto, più propriamente, il decreto legislativo 111/95 parla di possibile “recesso” del turista.
L’articolo 13 del decreto riconosce espressamente il diritto di recedere dal contratto, senza dover corrispondere nessun indennizzo al tour operator, in una serie di ipotesi specificamente indicate: variazione in aumento del prezzo globale di vendita superiore al 10% (articolo 11, decreto 111/95), modifiche significative di uno o più elementi del programma di viaggio che il turista ritenga di non accettare (articolo 12, decreto 111/95).
Il consumatore che intende recedere ha diritto di usufruire di altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore, senza essere tenuto a pagare alcun supplemento di prezzo, oppure di qualità inferiore, dietro restituzione della differenza. In alternativa, può ottenere il rimborso, entro sette giorni, delle somme già corrisposte.
Tali facoltà sussistono anche nell’ipotesi di cancellazione del viaggio prima della partenza, purché dovuta a causa diversa da colpa del fruitore.
Il turista ha, inoltre, diritto di ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno che possa derivare dalla mancata esecuzione del viaggio organizzato.
Il recesso dell’organizzatore, sancito dal terzo comma dell’articolo 13, riprende i principi giuridici contenuti nell’articolo 10 CCV, che più comunemente parla di annullamento del viaggio.
Il recesso del tour operator può avvenire per giustificato motivo in caso di forza maggiore, quando insorgono circostanze di carattere eccezionale non conosciute e tali che, se fossero state conosciute, non avrebbero portato alla stipulazione del contratto; oppure in mancanza del raggiungimento del numero minimo di partecipanti, a condizione che ne sia data informazione, in forma scritta, almeno venti giorni prima della partenza. In questi casi spetta al consumatore il rimborso totale delle somme versate, a meno che questi non accetti le eventuali proposte presentate dal tour operator.
L’articolo 7 lettera d), parlando di rinuncia al viaggio da parte del consumatore, fissa il limite massimo dell’anticipo che deve essere versato al momento della prenotazione, il venticinque per cento del prezzo, corrisposto a titolo di caparra, il cui ammontare è stabilito in misura tanto maggiore quanto minore è il periodo di tempo che intercorre tra la data del recesso e quella prevista per la partenza.
In molti pacchetti turistici viene offerta la possibilità di stipulare particolari polizze assicurative, aventi carattere facoltativo, per far fronte alle eventuali penali derivanti dalla possibile rinuncia alla partecipazione al viaggio.
Sollevando particolari problemi in ambito di vessatorietà, viene rilevato lo squilibrio esistente fra le parti contrattuali.
Le clausole che consentono all’organizzatore di trattenere una somma di denaro, qualora il consumatore receda dal contratto, non prevedono, dall’altra parte, la possibilità per il turista di esigere il doppio dell’ammontare versato quando è la controparte ad annullare il viaggio. Parte della giurisprudenza più recente ha identificato tale differenza come elemento idoneo a farne presumere la vessatorietà; altri interpreti ritengono, al contrario, che lo squilibrio sia inerente alle esigenze del mercato, dovute alla particolare posizione rivestita dal professionista tour operator. (Carrassi,Tutela del consumatore nell’acquisto di “pacchetti turistici”: finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano?, in Economia e diritto del terziario, 1995, 1439 ss; Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Torino, 1999, ,415 ss; Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 65 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”).
Per ciò che attiene alla clausola penale, importante è la disposizione di cui all’articolo 9 CCV, secondo cui tale previsione deve essere espressamente prevista nel documento di viaggio.
Qualora non fosse specificamente indicata, l’organizzatore ha diritto all’indennizzo solo se dimostra di aver subito un danno effettivo dall’annullamento del viaggio.
In merito, la Pretura di Torino, con sentenza n. 761, del 5 febbraio 1990, si è pronunciata in seguito a citazione in giudizio della s.r.l. Best Tour. (Pretura di Torino, 5 febbraio 1990, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 1991, 237).
Gli attori avevano acquistato, dalla suddetta organizzatrice, tramite l’agenzia intermediaria Cityrama di Torino, un viaggio tutto compreso in Egitto. Dieci giorni prima della partenza, veniva loro comunicato che il rientro non sarebbe avvenuto il primo gennaio, bensì due giorni dopo. A seguito di detta comunicazione gli esponenti dichiararono di voler rinunciare al viaggio richiedendo la restituzione delle somme corrisposte e, nonostante la dichiarazione della Best Tour di assicurare il rientro per il primo gennaio, confermarono la loro decisione.
Il Pretore di Torino si pronuncia favorevolmente agli attori, sottolineando che nessuno dei documenti prodotti dal tour operator legittima il prelievo effettuato dalla società sulle somme erogate dai turisti, e affermando come spetti all’organizzatore dimostrare il pregiudizio subito a seguito di annullamento, a meno che non sussista una clausola penale, elemento non rinvenibile nel caso di specie.
A confermare tale pronuncia, il Tribunale di Genova, in data 12 maggio 1994, dichiara l’onere della convenuta Best Tour di produrre in giudizio il contratto stipulato, contenente la relativa clausola penale. (Tribunale di Genova, 12 maggio 1994, in Giur. It., 1995, 1, 2, 214, con nota Carrassi).
Infatti, tale disposizione dovrebbe essere espressamente approvata per iscritto fra le parti, in quanto, previsione particolarmente gravosa, determinante la perdita del corrispettivo in seguito all’esercizio di un diritto di recesso espressamente previsto dalla legge.
Come già affermato nel delineare i contenuti dell’articolo 7 lettere d) del decreto legislativo 111/95, nella prassi contrattuale, al momento della stipulazione del viaggio, il cliente versa un anticipo sul prezzo pattuito che, in caso di recesso, viene trattenuto in tutto o in parte dall’organizzatore.
Molto spesso accade che la rinuncia da parte del viaggiatore sia dovuta a grave impedimento, tale da essere inquadrato come impossibilità di ricevere la prestazione.
Il concetto di “sopravvenuta impossibilità della prestazione” ha creato non pochi problemi interpretativi nelle pronunce giurisprudenziali.
Un caso che merita di essere menzionato riguarda la sentenza del tribunale di Milano, 14 dicembre 1992, e il successivo Appello datato primo marzo 1996. (Tribunale di Milano, 14 dicembre 1992, in Contratti, 1994, 675 ss, con commento Barbara Musso, “La malattia del turista insorta prima della partenza: un altro rischio a carico del tour operator”; Appello Milano, 1° marzo 1996, in Contratti, 1997, 386 ss, con commento Guerinoni, “Malattia del turista e impossibilità della prestazione”).
La fattispecie in esame prende in considerazione il recesso dal contratto di viaggio di due coniugi, dovuto ad intervento chirurgico, al quale la signora Moro era stata sottoposta, dopo che le era stata diagnosticata la presenza di una malattia tumorale.
Gli attori avevano informato del problema il Club Musica Viva (intermediario), il quale aveva loro comunicato che, previo avvio di certificato medico, la Best Tour avrebbe rimborsato loro la somma versata. Nonostante l’adempimento alle richieste predette, i signori Moro e Di Majo non avevano ricevuto alcunché.
In primo grado il giudice sancisce come l’impossibilità di ricevere la prestazione, dovuta a causa non imputabile al creditore, si risolva in impossibilità sopravvenuta della prestazione medesima.
Pertanto, merita accoglimento la domanda di risoluzione del contratto di viaggio organizzato in presenza di una malattia insorta prima della partenza, con conseguente condanna del tour operator a restituire le somme versate.
La sottoscrizione della clausola penale, presente nelle condizioni generali del contratto, è riferibile alla mera rinuncia del partecipante e non investe la materiale impossibilità di fruire del viaggio. Infatti, negata è la sussistenza di un giustificato impedimento del signor Di Majo, in quanto, la malattia del coniuge non ha effetti giuridici sul contratto da questi stipulato.
Il giudice d’appello si pronuncia in modo non conforme al primo grado accogliendo le ragioni presentate dalla Best Tour. Riformando la decisione precedentemente emessa, viene esclusa la risoluzione del contratto ritenendo insussistente il diritto di ripetere quanto versato.
La prima sentenza rivela un atteggiamento particolarmente favorevole al viaggiatore, individuato nella difficile interpretazione del concetto di impossibilità sopravvenuta.
Il Tribunale di Milano afferma come, nel caso di specie, non si possa parlare di clausola penale, in quanto, questa ha per oggetto la mera rinuncia e quindi l’inadempimento colpevole, mentre, nella fattispecie in esame, si tratta evidentemente di forza maggiore. Parlando, in tal contesto, di “fatti imprevedibili”, complesso è determinare su chi e come far ricadere gli effetti negativi del loro verificarsi: se sulla parte contrattualmente più debole, quindi il viaggiatore-turista, o sul soggetto contrattualmente ed economicamente più forte, l’organizzatore.
La giurisprudenza del passato si è rivelata più propensa ad evitare di addossare il rischio sul tour operator, penalizzando in tal modo il viaggiatore.
Di estrema importanza è stata la distinzione fra “impossibilità della prestazione” e “impossibilità di ricevere la prestazione”, in quanto solo la prima ipotesi legittimava il consumatore a richiedere la risoluzione del contratto.
La Corte di Cassazione, 26 marzo 1947, n. 432, in materia di viaggi, ha negato la risoluzione di un contratto di crociera internazionale concluso da un ufficiale di complemento che, al momento dell’imbarco, si era visto notificare il divieto d’espatrio, quale ordine dell’autorità militare. Nonostante la Corte abbia riconosciuto un caso di forza maggiore, ha sottolineato la sua natura di impedimento soggettivo non idoneo a rendere impossibile la prestazione. (Cassazione, 26 marzo 1947, n. 675, in Foro it., 1947, 265, con nota Pescatore, Effetti dell’inadempimento personale al singolo viaggiatore sul contratto di crociera turistica).
Del medesimo orientamento è il Tribunale di Napoli, 23 luglio 1984, che afferma come non ricorra l’impossibilità sopravvenuta della prestazione nel caso in cui il viaggiatore, per causa a lui non imputabile, sia impedito a partire. Infatti, viene respinta la domanda di risoluzione del contratto in seguito a lesioni subite a causa di un incidente stradale occorso pochi giorni dopo la prenotazione del viaggio. (Tribunale di Napoli, 23 luglio 1984, in Diritto e giurisprudenza, 1985, 763 ss).
L’inversione di questa posizione si è registrata solo con la pronuncia del Tribunale di Milano (anche se riformata), conformemente alla tendenza di riconoscere una maggiore tutela alla figura del turista. (Tribunale di Milano, 14 dicembre 1992, in Contratti, 1994, 675 ss, con commento Barbara Musso, “La malattia del turista insorta prima della partenza: un altro rischio a carico del tour operator”; Appello Milano, 1° marzo 1996, in Contratti, 1997, 386 ss, con commento Guerinoni, “Malattia del turista e impossibilità della prestazione”).
A sostegno di tale orientamento il Tribunale di Milano, con sentenza 19 aprile 2002, dichiara la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione, con conseguente liberazione del viaggiatore dal vincolo contrattuale. (Tribunale di Milano, sentenza 19 aprile 2002, in Diritto del Turismo, 2003, 157 ss, con commento Ciurnelli Gianluca, La rinuncia del viaggiatore per impossibilità sopravvenuta).
Nel caso di specie una coppia di sposi aveva acquistato, come viaggio di nozze, un pacchetto tutto compreso alle Maldive, ma, a seguito dell’attentato alle “Torri Gemelle” di New York, l’undici settembre 2001, uno di essi, colto da crisi di panico, aveva rinunciato alla vacanza.
Sicuramente la decisione in questione prende in considerazione l’evento più eccezionale ed imprevedibile degli ultimi anni, tale da configurare una fattispecie di impossibilità sopravvenuta che giustifica la risoluzione del contratto.
Nonostante ciò, parte della dottrina ha sottolineato come la “paura” sorta nei consumatori abbia un carattere prevalentemente personale, avallato, per di più, dall’esclusione della località prescelta fra quelle sconsigliate per ragioni di sicurezza.
Da quanto sopra possiamo desumere come le opinioni in materia di recesso del turista siano fortemente discordanti, anche se evidente ne è la tendenza ad un più ampio riconoscimento a favore del viaggiatore.


CAPITOLO QUARTO

IL REGIME DELLE RESPONSABILITA’.
RIPARTIZIONE DEI RISCHI FRA TOUR OPERATOR E AGENZIA DI VIAGGI.

4.1 Il sistema di responsabilità adottato dai singoli Paesi della Comunità in base al recepimento della Direttiva 90/314/CEE.

Parlando del principio di responsabilità per inadempimento contrattuale, l’articolo 5.1, della Direttiva 13 giugno 1990 n. 90/314/CEE, dispone, a carico degli stati membri, l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che “l’organizzatore e/o il venditore” siano responsabili nei confronti del consumatore per l’esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipulazione del contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti in proprio dall’operatore turistico, sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo, comunque, il diritto di rivalersi presso questi ultimi.
Nella disciplina relativa ai viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, il tema della responsabilità è sicuramente uno dei più delicati e meritevoli di attenzione. Proprio per questo l’infelice espressione utilizzata dal legislatore comunitario, “organizzatore e/o venditore”, ha creato non pochi problemi interpretativi.
Vari sono gli orientamenti in materia, fra cui la soluzione interpretativa che riconosce la possibilità ai singoli membri dell’Unione, in sede di attuazione della Direttiva, di scegliere l’introduzione di un sistema di responsabilità solidale o alternativa. Impostazione dominante che conferma l’intenzione del legislatore di stabilire principi generali e, al contempo, di rimettere al prudente apprezzamento delle rispettive Nazioni la previsione del regime più appropriato per le proprie necessità.
Ciò consente di applicare un metodo “alternativo”, volto a rintracciare un grado di responsabilità corrispondente alle reali obbligazioni assunte dai diversi operatori del mercato. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 49 ss).
La soluzione di una responsabilità solidale è stata recepita esclusivamente da Danimarca e Portogallo, mentre i rimanenti Stati dell’Unione Europea hanno optato per un sistema differenziato.
L’articolo 28, legge danese 25 giugno 1993, n. 472, dispone come l’intermediario sia direttamente responsabile per i danni il cui risarcimento possa essere chiesto al tour operator, salvo la possibile surroga del venditore nei diritti e nelle azioni contro il produttore del servizio. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 51).
Del medesimo orientamento è l’articolo 16, decreto legge 27 maggio 1993, n. 198, del Portogallo, che sancisce come le agenzie di viaggio siano responsabili nei confronti del cliente per l’adempimento delle obbligazioni che risultano della vendita del pacchetto, anche se eseguite da terzi e salvo il diritto di regresso nei confronti del prestatore del servizio. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 51).
Soluzione che si presenta indubbiamente vantaggiosa per la tutela del turista, in quanto gli riconosce la possibilità di agire sia nei confronti del diretto responsabile del danno, sia dalla persona di più agevole individuazione (intermediario), nonostante presenti l’inconveniente di moltiplicare i giudizi attraverso il sistema delle rivalse.
L’articolo 23, legge francese 13 luglio 1992, n. 645, ha invece adottato, come la maggior parte dei paesi, una soluzione diametralmente opposta: l’organizzatore o il venditore sono responsabili per le “obbligations résultant du contrat”. Così la Svizzera, ma anche il Regno Unito, il Belgio, la Spagna stabiliscono che tour operator e travel agent rispondono nei confronti del consumatore per la corretta esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che le prestazioni debbano essere adempiute da questi, sia da terzi fornitori, fatto salvo il diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 52).
Al momento del recepimento della Direttiva 90/314/CEE l’Italia ha dovuto coordinare tale disciplina con quella contenuta nella Convenzione di Bruxelles, del 1970. Gli articoli 12 e 22 della CCV delineano una netta distinzione nell’ambito di responsabilità dei diversi operatori turistici. L’articolo 24, legge delega 146/1994, lettera c), stabilisce come organizzatore e venditore siano responsabili “secondo le rispettive responsabilità”. (Legge 22 febbraio 1994, n. 146, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee, legge comunitaria 1993, in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 52, del 4 marzo 1994).
Tale inciso, di non facile comprensibilità, è stato ripreso dall’articolo 14 del decreto legislativo 111/95: “In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.
Con una formulazione letterale difficilmente decifrabile il legislatore interno ha previsto due regimi di responsabilità strutturalmente difformi.
Il nostro sistema normativo riconosce una sostanziale diversità delle funzioni economiche svolte da tour operator e travel agent e proprio per questo fa ricadere le conseguenze derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto di organizzazione e di intermediazione esclusivamente sul soggetto responsabile per la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni dovute.
In conclusione, nel nostro ordinamento, l’intermediario non è tenuto a rispondere verso il turista per l’inadempimento del tour operator, né in via solidale, né sussidiaria, né tantomeno diretta, e la portata della disposizione, “secondo le rispettive responsabilità”, dovrebbe essere più correttamente identificata come “secondo i rispettivi obblighi”, obblighi pattiziamente assunti da ogni operatore, nei confronti del consumatore, con la stipulazione del contratto. (Morandi Francesco, Dispense del corso di Diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 55 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Tassoni Giorgia, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 253 ss; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 47 ss; Ciurnelli Gianluca, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale del diritto del turismo, Giappichelli editore, Torino, 1999, 419).

4.2 Obblighi e responsabilità dell’organizzatore.

Le obbligazioni che gravano sull’organizzatore dei pacchetti turistici a favore del turista si identificano essenzialmente nei cc.dd. obblighi di protezione.
Di estrema importanza è il ruolo ricoperto dai principi di correttezza e buona fede nel rapporto obbligatorio fra tour operator e consumatore, che ricomprende, secondo le disposizioni del decreto legislativo 111/95, i seguenti doveri: “procurare” il viaggio tutto compreso (articolo 4); rilasciare al viaggiatore una copia del contratto (articolo 6, secondo comma); informare il consumatore sugli elementi del contratto (nel corso delle trattative e a prima della stipulazione del contratto, secondo l’articolo 8, primo comma; nella fase successiva la conclusione del contratto, ma prima della partenza, ex articolo 8, secondo comma; nelle disposizioni contenute nell’atto di vendita del pacchetto turistico, articolo 7; nell’opuscolo informativo, ex articolo 9; nell’avviso, in forma scritta, dell’eventuale modifica significativa di uno o più elementi prima della partenza, ex articolo 12, primo comma); fornire soluzioni alternative nel caso in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi non possa essere effettuata (articolo 12, quarto comma); mettere a disposizione del turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno qualora non sia possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore ritenga di non accettarla (articolo 12, quinto comma); prestare soccorso al turista in caso di difficoltà al fine di consentire la prosecuzione del viaggio (articolo 17, secondo comma).
Le norme del decreto dispongono, accanto agli obblighi, altrettanto significativi divieti, in particolare: divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità di svolgimento del soggiorno, sul corrispettivo previsto e sugli altri elementi del contratto (articolo 8, quarto comma); divieto di modificare il corrispettivo pattuito per l’acquisto del pacchetto tutto compreso, se non nelle ipotesi espressamente previste (articolo 11). ( Giacobbe Emanuela, Diligenza e buona fede nel contratto di viaggio, in Giurisprudenza di merito, 1993, 416 ss; Morandi, Dispense del corso di Diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 55 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 47 ss).
In conformità a tali premesse è possibile valutare il tipo di responsabilità del produttore del servizio organizzato discendente dalla violazione degli obblighi e dei divieti sanciti.
L’organizzatore è esposto ad una responsabilità diretta e personale nei confronti del cliente danneggiato. (Morandi, Dispense del corso di Diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 55 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”).
La direttiva 90/314/CEE delinea una ripartizione dei rischi fra produttore e fruitore del servizio turistico, riprendendo in via generale quel sistema già vigente nel nostro ordinamento grazie all’adozione della CCV.
La Convenzione di Bruxelles distingue la responsabilità per inadempimento degli obblighi relativi all’organizzazione (articoli 12 e 13), da quella per inadempimento degli obblighi relativi all’esecuzione dei servizi (articoli 14 e 15).
Nella prima ipotesi rientrano i casi di mancata predisposizione delle condizioni necessarie per la fruizione dei servizi dedotti in contratto, mentre nella seconda è fatto riferimento ai danni arrecati alla persona o alle cose in conseguenza dello svolgimento del viaggio. (Bonavitacola Romano, Il contratto di viaggio nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2001).
L’articolo 13, primo comma, della legge 1084 del 1977, dispone che l’organizzatore di viaggi risponda di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione, quali risultano dal contratto o dalla Convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato diligentemente.
La giurisprudenza italiana non manca di casi interessanti.
Nel 1987, il Giudice Conciliatore di Roma ha condannato l’organizzatore per aver sistemato il cliente in vacanza a Budapest presso un albergo di categoria inferiore rispetto a quello pattuito, quantificando il risarcimento nella misura corrispondente alla differenza di prezzo. (Giudice conciliatore di Roma, 17 giugno 1987, in Temi rom., 1988, 191).
Con sentenza del Tribunale di Lecce (1990), in riferimento ad un soggiorno a Corfù, è stato condannato l’organizzatore per i danni occorsi al viaggiatore a seguito dell’erogazione di prestazioni alberghiere diverse rispetto a quelle dedotte in contratto, inoltre è stata stabilita la responsabilità per la mancata sincronizzazione della data di rientro con quella definita per la fine del soggiorno. (Tribunale di Lecce, 21 settembre, 1990, in Foro it., 1991, I, 3061, commento Pardolesi).
Ancora, nel caso deciso dal Tribunale di Milano nel 1992 il tour operator è stato dichiarato responsabile a seguito del fatto che, essendo avvenuta la partenza nel giorno successivo per sospensione del volo e non avendo comunicato che i turisti si sarebbero presentati con un giorno di ritardo, l’albergatore aveva annullato la prenotazione. (Tribunale di Milano, 26 novembre 1992, in Resp. civ. e prev., 1993, 856).
Per diligenza professionale, l’articolo 13 CCV fa riferimento ad un parametro superiore rispetto alla condotta dell’uomo medio, riferibile ad una particolare figura professionale con specifiche capacità e conoscenze tali da andare ben oltre al comportamento solerte, ma rintracciabile nel più difficile onere probatorio del caso fortuito e della forza maggiore. (Giacchero Givanna, Contratto di viaggio: obblighi e responsabilità nell’intermediazione e nell’organizzazione, in Giurisprudenza di merito, 1995, 408).
La stessa direttiva 90/314/CEE non prevede la possibilità di liberarsi dalla responsabilità per violazione degli obblighi di organizzazione, dimostrando di aver adottato la diligenza professionale.
Più precisamente all’articolo 5 fa obbligo agli stati membri di adottare le misure necessarie affinché l’organizzatore sia considerato responsabile per i danni arrecati al consumatore, salvi i soli casi di esonero sanciti dal medesimo articolo.
L’esclusione della responsabilità è indicata in ipotesi tassativamente elencate dall’articolo 5.2: imputabilità al consumatore, fatto del terzo estraneo alla fornitura del servizio con carattere imprevedibile e insormontabile, forza maggiore. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 47; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 261).
Nel recepire la direttiva il legislatore italiano ha ideato la nuova disciplina della responsabilità risultante dal combinato disposto dagli articoli 14 e 17, decreto legislativo 111 del 1995.
A norma dell’articolo 14, primo comma, il produttore del servizio tutto compreso è tenuto a risarcire al consumatore il danno derivante dall’inesatta esecuzione delle obbligazioni pattiziamente assunte con la vendita del pacchetto turistico, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Secondo il disposto dell’articolo 17, primo comma, il tour operator è esonerato dalla responsabilità qualora l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali sia imputabile al consumatore, sia dovuto al fatto di un terzo, sia derivato da caso fortuito o forza maggiore.
La prima disposizione introduce una responsabilità soggettiva per colpa, che ricalca l’articolo 1218 Codice civile (prova che l’inadempimento sia dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile), mentre la seconda indica una responsabilità oggettiva, identificando una serie di ipotesi tassative, tali da escludere che il pregiudizio subito dal viaggiatore possa essere ricondotto ad un fatto imputabile all’organizzatore.
La previsione del duplice regime di esonero determina una sostanziale duplicazione del sistema, che comporta non semplici difficoltà di coordinamento.
La soluzione più appropriata sembra quella definita dall’articolo 17. Prima di tutto la disposizione in questione appare come norma speciale, che prevale sul principio generale enunciato nell’articolo 14, inoltre l’applicazione della normativa deve essere il più possibile favorevole al consumatore, quindi, l’individuazione positiva delle sole possibili cause di esonero garantisce una maggiore tutela al turista. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 55 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 261).

4.2.1 La limitazione della responsabilità del tour operator.

La Direttiva 90/314/CEE, articolo 5, n. 2, dispone che: per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni e, per ciò che attiene ai danni diversi da quelli corporali, è ammessa una limitazione dell’indennizzo in virtù del contratto; limitazione che non deve essere irragionevole.
La legge comunitaria del 1994, legge per il recepimento della Direttiva 90/314, all’articolo 24, lettera b) prevede il risarcimento dei danni, diversi da quelli alla persona, nei limiti stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1970.
Per ciò che attiene a tale risarcimento l’articolo 16, del decreto, stabilisce la possibilità delle parti di convenire, in forma scritta, massimali che non possono, a pena di nullità, essere inferiori a quelli previsti dall’articolo 13 della Convenzione di Bruxelles: 2.000 franchi oro germinal per danno alle cose, 5.000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno.
Si parla, in questo caso, di inderogabilità dei limiti risarcitori ai sensi dell’articolo 31.1 CCV.
In riferimento alla responsabilità per i danni alla persona, l’articolo 15 del Decreto legislativo 111/95 dichiara la possibile applicazione dei limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali che disciplinano il servizio in riferimento al quale si è verificato l’inadempimento. In particolare: sul trasporto aereo la Convenzione di Varsavia (1929), sul trasporto ferroviario la Convenzione di Berna (1961); significativo è rilevare come, in caso di mancanza di una limitazione risarcitoria, sarà comunque applicabile il limite previsto dalla CCV, pari alla somma di 50.000 franchi oro germinal.
Infine fondamentale è sottolineare come i massimali previsti non operino a favore del tour operator in caso di dolo o colpa grave. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 68 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 75 ss; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 261 ss).

4.2.2 La responsabilità per i servizi assunti in proprio, per fatto degli ausiliari e per inadempimento dei servizi affidati a terzi.

La Direttiva 90/314/CEE, articolo 5 n.1, tratta congiuntamente le diverse ipotesi di servizi assunti in proprio e di servizi affidati ad altri prestatori, affermando, in entrambi i casi, la responsabilità dell’organizzatore, salvo poi il diritto di rivalersi presso questi.
Particolare rilievo assume l’articolo 14, secondo comma, del decreto 111/95, che, parlando di “altri prestatori di servizi”, imputa all’organizzatore tanto la responsabilità per il pregiudizio che il viaggiatore abbia subito a causa dell’inadempimento dovuto ai propri ausiliari, quanto la responsabilità per l’inadempimento delle prestazioni effettuate da terzi fornitori ai quali abbia affidato la realizzazione dei servizi compresi nel pacchetto.
E’ la sola Convenzione di Bruxelles che pone una diversa regolamentazione per i vari inadempimenti degli operatori turistici.
Per ciò che riguarda la figura dell’ausiliario è opportuno fare riferimento alla disposizione dell’articolo 12 CCV. Il produttore del servizio turistico risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell’esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni. Norma sicuramente più favorevole al consumatore rispetto alle disposizione del Codice civile perché inderogabile e riferibile non solo alle ipotesi di dolo e colpa.
All’articolo 14, la legge 1084/77 prevede la possibilità per il produttore di effettuare personalmente i servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo, relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, rispondendo conformemente alle disposizioni che li regolano. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 60 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 62 ss; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 266 ss).
Più complessa è la disciplina dettata dall’articolo 15 CCV in materia di inadempimento causato da terzi fornitori del servizio.
La norma in questione stabilisce: “L’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano.
Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, salvo che l’organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio”.
Il tour operator nel predisporre un pacchetto turistico si avvale dell’operato di terzi, quali: imprese di trasporto, albergatori, ristoratori, guide ed altri; sempre più frequentemente l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali è imputabile a tali soggetti, estranei all’organizzazione del viaggio.
La Convenzione, con un linguaggio di non facile comprensione, pone una differenza tra pregiudizi causati al viaggiatore “a motivo dell’inadempimento totale o parziale” (articolo 15, n. 1, CCV) e pregiudizi causati “nel corso dell’esecuzione” (articolo 15, n. 2, CCV).
La non felice traduzione, della distinzione tra danni verificatisi “en raison” o “à l’occasion” dell’esecuzione dei servizi affidati a terzi, determina un diverso trattamento giuridico.
Nel primo caso si parla di inadempimento quantitativo (mancanza), per cui il regime di responsabilità non ammette prova contraria, la seconda ipotesi si riferisce ad inadempimento qualitativo (difettosa esecuzione), per cui il produttore può liberarsi dimostrando di essersi comportato diligentemente nella scelta della persona che ha eseguito il servizio, rispondendo soltanto per culpa in eligendo. (Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 65; Ciurnelli Gianluca, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Torino, 1999, 423; Vaccà Cesare, Responsabilità del “tour operator” tra fatto colposo del terzo e inadempimento dell’ausiliario, in Contratti, 1997, 477 ss).
La giurisprudenza ha riconosciuto che tale prova liberatoria non è ammessa da parte del tour operator che non ha indicato con precisione il terzo fornitore del servizio o si è rivolto ad un soggetto del tutto sconosciuto.
Il Tribunale di Roma con sentenza 17 gennaio 1989 si pronuncia favorevolmente al turista. (Carrassi, commento a Tribunale di Roma, 17 gennaio 1989, in Nuova giurisprudenza civile e commentata, 1989).
Il caso prende in considerazione un viaggio con carattere escursionistico in Tanzania. Le attrici avevano sottoscritto il contratto turistico con l’International Travel Company e avevano acquistato il biglietto presso la Tourism International Bureau. Durante il suo svolgimento, a seguito del ribaltamento del mezzo su cui viaggiavano nel parco di Serengeti, dovuto all’improvviso attraversamento della strada da parte di una zebra, avevano riportato lesioni personali comportanti l’invalidità sia temporanea che permanente.
Riconoscendo la figura di intermediaria della T.I.B. la domanda risarcitoria nei suoi confronti fu abbandonata.
Il giudice, invece, dichiarò la responsabilità della I.T.C., accogliendo la domanda di risarcimento del danno all’integrità fisica, del danno biologico (non riconducibile alla sole conseguenze patrimoniali, ma estensibile anche agli effetti economici incidenti sulle attività extra-lavorative), nonché di quello morale.
Il Tribunale non accoglie la tesi difensiva della società convenuta, affermando la mancanza di diligenza professionale richiesta ai sensi dell’articolo 15.2 CCV. Non solo la I.T.C. è a tutti gli effetti l’organizzatrice del viaggio, come risulta da più atti e testimonianze, ma soprattutto evidente ne è il mancato comportamento diligente nella scelta della persona che doveva eseguire il servizio.Infatti, la I.T.C. non aveva protetto i diritti dei viaggiatori non informandoli dei vari subappalti del servizio, inoltre, non era nemmeno in grado di individuare con sicurezza il soggetto erogatore, da chiamare in causa, per esercitare azione di rivalsa. (Ciurnelli Gianluca, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Torino, 1999, 424).
Del medesimo orientamento è la Cassazione Civile, III sezione, che, con sentenza 6 novembre 1996, n. 9643, ha affermato la responsabilità dell’organizzatore per mancata diligenza nella scelta dei terzi fornitori di servizi. (Corrado Alessandra, Alcune osservazioni in tema di responsabilità dell’organizzatore di viaggi per l’inadempimento di servizi affidati ai terzi ex articolo 15 CCV, commento a Cassazione civile, III sez., 6 novembre 1996, n. 9643, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1998, 190 ss).
La controversia prende ad oggetto un viaggio turistico in Spagna, durante il quale le attrici avevano riportato lesioni personali a seguito di un incidente occorso al pullman su cui viaggiavano.
La sentenza del Tribunale di Milano viene appellata, la Corte d’Appello conferma il primo grado.
Nel caso di specie fu dichiarato insufficiente, a costituire prova liberatoria, aver sottoposto il mezzo in questione ai necessari accertamenti da parte della autorità competenti, in quanto sarebbe stato necessario offrire la prova dell’affidabilità del vettore.
Possiamo quindi sostenere come la diligenza richiesta al tour operator nella scelta dei terzi erogatori dei servizi, non deve essere riferita alla persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione, ma piuttosto alle caratteristiche organizzative e strutturali del soggetto stesso.

4.3 Obblighi e responsabilità dell’intermediario.

Il contratto di intermediazione di viaggi prevede a carico del venditore particolari doveri di informazione ed assistenza a favore del consumatore.
Il particolare rapporto contrattuale che identifica il travel agent, quale mandatario incaricato di stipulare un contratto tutto compreso e di compiere atti giuridici in nome e per conto del turista, pone essenziali obblighi a carico dell’operatore turistico, quali: obbligo di “procurare” il viaggio tutto compreso (articolo 4); rilasciare al viaggiatore una copia del contratto (articolo 6, secondo comma); informare il consumatore sugli elementi del contratto (nel corso delle trattative e a prima della stipulazione del contratto, secondo l’articolo 8, primo comma; nella fase successiva la conclusine del contratto, ma prima della partenza, ex articolo 8, secondo comma; nelle disposizioni contenute nell’atto di vendita del pacchetto turistico, articolo 7; nell’opuscolo informativo, ex articolo 9; nell’avviso, in forma scritta, dell’eventuale modifica significativa di uno o più elementi prima della partenza, ex articolo 12, primo comma); di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio (articolo 17, secondo comma).
Il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva comunitaria 90/314, ha adottato un sistema differenziato di responsabilità fra organizzatore ed intermediario definito dal combinato degli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 111 del ‘95.
Come già analizzato in ambito di responsabilità dell’organizzatore, la soluzione preferibile sembra quella di attribuire prevalenza all’articolo 17, non solo perché norma speciale e quindi prevalente sul disposto generale dell’articolo 14, ma soprattutto perché più favorevole al turista, indicando le sole e tassative ipotesi di esonero della responsabilità del venditore, individuate nell’imputabilità al consumatore, nel fatto del terzo imprevedibile ed inevitabile o nel caso fortuito o forza maggiore.
La responsabilità dell’agenzia di viaggio è rintracciata in particolar modo nell’obbligo di diligenza professionale, definita da parte della dottrina come mauvaise synchronisation des services. (Ambanelli Alessandra, La responsabilità dell’intermediario nel contratto di viaggio, nota a Tribunale di Bologna, 15 ottobre 1992, in I Contratti, 1993, 329 ss).
Il venditore risponde delle eventuali negligenze nella scelta degli operatori, dell’inesattezza delle informazioni da fornire ai turisti (che si affidano alle sue capacità professionali), del mancato controllo delle prenotazioni prima della partenza, dell’inesecuzione delle formalità amministrative di cui ha assunto l’incarico.
Per ciò che attiene a tale criterio valutativo è opportuno fare riferimento all’articolo 22 CCV, secondo cui: “L’intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’inadempimento dei suoi obblighi, l’inosservanza venendo stabilita considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente”.
Il medesimo articolo al terzo comma sancisce la mancanza di responsabilità del travel agent per inadempimento totale o parziale delle prestazioni che formano oggetto del contratto, per cui il viaggiatore danneggiato potrà avanzare le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti dell’organizzatore o del prestatore del servizio.
Ciò ha comportato alcune perplessità in ambito di tutela del turista, infatti l’agenzia di viaggi sarà responsabile per il fatto dei prestatori di servizi dei quali si è avvalsa, come espresso dall’articolo 21 CCV e salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, mentre non assumerà alcuna responsabilità per l’inadempimento del tour operator o dei terzi fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto tutto compreso.
Altra importante disposizione dell’articolo 22 CCV è quella contenuta nel secondo comma: stabilisce i massimali di responsabilità per viaggiatore in 10.000 franchi oro germinal e riconosce la possibilità per ciascun Stato di fissare un limite diverso, esclusivamente superiore.
In tale contesto è necessario richiamare l’articolo 27 CCV che determina la decadenza dal beneficio della limitazione della responsabilità in caso di dolo o colpa dell’intermediario.
Ulteriore soluzione normativa di estrema rilevanza, adottata dalla legge 1084 del 1977, è rintracciabile nell’articolo 19: il venditore è considerato come organizzatore qualora ometta di portare a conoscenza del cliente le informazioni scritte circa la propria qualità di intermediario, nonché il nome o l’indirizzo del reale organizzatore. (Ambanelli Alessandra, La responsabilità dell’intermediario nel contratto di viaggio, nota a Tribunale di Bologna, 15 ottobre 1992, in I Contratti, 1993, 329 ss; Ciurnelli Gianluca, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli, Torino, 1999, 426; Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 57 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 55 ss; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 282 ss).
In merito diverse sono le pronunce giurisprudenziali.
Il Tribunale di Roma, in data 1988, relativamente ad una crociera nelle isole Eolie, condannò l’agenzia convenuta a risarcire il danno per la mancanza nell’imbarcazione delle qualità promesse. (Tassoni Giorgia, Organizzatore di viaggi nazionali ed internazionali e doveri di protezione, commento a Tribunale di Roma, 23 marzo 1988, in Giurisprudenza italiana, 1991, 66 ss).
Il giudice non affermò l’applicazione dell’articolo 22 CCV, terzo comma, ma determinò la responsabilità del venditore del pacchetto in base al disposto dell’articolo 19 CCV. “La qualifica di intermediario di viaggi deve essere portata a conoscenza del cliente e deve emergere con chiarezza dai documenti illustrativi che vengono a questi consegnati. In mancanza di tali indicazioni, l’agente di viaggi deve essere considerato quale organizzatore e non può valersi in giudizio della qualifica di intermediario”.
Per quanto riguarda gli obblighi di informazione sanciti dall’articolo 22 CCV significativa è la decisione della Corte di Cassazione del 1987. (Carrassi C. S., commento a Cassazione, 24 febbraio, 1987, n. 1929, in La nuova giurisprudenza civile e commentata, 1987).
La ricorrente, dopo aver stipulato un contratto di trasporto marittimo per l’Egitto, si era vista rifiutare l’ingresso nello stato egiziano, poiché precedentemente aveva effettuato un viaggio in Israele, che in quel momento era in netto contrasto politico con l’Egitto.
La Corte condannò l’agenzia a rimborsare il costo del biglietto, in quanto, questa, pur essendo a conoscenza del precedente viaggio, non aveva avvertito la turista dell’eventuale impedimento.
Ancora la Corte d’Appello di Milano, 1988, condannò l’intermediario per non aver comunicato al cliente la necessità di un apposito visto per l’ingresso a Haiti. (Deiana Massimo, Una discutibile decisione in tema di responsabilità dell’intermediario di viaggi, commento a Appello di Milano, 21 giugno 1988, in Diritto dei trasporti, 1990, 258).
Così il Tribunale di Roma, in data 6 ottobre 1989, affermò la responsabilità dell’operatore turistico, in base alle norme del mandato, per non aver reso nota la sostituzione della villa locata con un’abitazione con caratteristiche inferiori, informazioni che avrebbero potuto determinare la revoca o la modifica del contratto. (Vaccà Cesare, Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale: vacanza da sogno e vacanza da incubo, commento a Tribunale di Roma, 6 ottobre 1989, in Responsabilità civile e prev., 1992, 263).

4.4 L’inderogabilità.

La libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto, anche a favore dell’organizzatore e del venditore, sembra escludere solamente le disposizioni in materia di responsabilità.
La Convenzione di Bruxelles, 1970, sancisce una nullità di tipo generale rispetto a qualsiasi pattuizione che deroghi, direttamente o indirettamente, alle norme della stessa, in senso sfavorevole al viaggiatore.
A differenza, la Direttiva 90/314/CEE considera espressamente inderogabili le sole previsioni normative in tema di ripartizione dei rischi fra operatori turistici e consumatore e, così, il decreto legislativo 111 del ‘95, che prevede il carattere inderogabile dei soli articoli 15, terzo comma, e 16, secondo comma, in ambito di danni subiti dal turista, aventi o no natura corporale. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 54 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 253 ss).

4.5 Il regime della surrogazione.

Particolare disciplina che accomuna il sistema di responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario di viaggi è costituita dal diritto di surroga.
Travel agent e tour operator, che hanno risarcito il danno al viaggiatore, hanno diritto di rivalersi nei confronti dei terzi che hanno realmente cagionato il pregiudizio.
La direttiva comunitaria, articolo 5.1, stabilisce l’obbligo, a carico degli stati membri, di adottare le misure necessarie affinché gli operatori turistici, nei cui confronti è stato fatto valere l’inadempimento, possano agire direttamente contro i prestatori del servizio responsabili.
Tale regolamentazione, già esistente nel nostro ordinamento grazie alla CCV, è stata recepita dal decreto legislativo 111/95 all’articolo 18.
Il legislatore interno ha previsto un espresso “diritto di surrogazione”, del produttore e del venditore del pacchetto turistico, nei diritti del consumatore verso i terzi fornitori inadempienti, prevedendo l’obbligo, a carico del viaggiatore, di fornire i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio di tale diritto. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 59 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 72 ss).

4.6 La prescrizione.

Per ciò che attiene alla prescrizione dell’azione risarcitoria la CCV pone all’articolo 30 due diversi termini: due anni per le azioni di risarcimento dei danni causati da lesioni all’integrità fisica o psichica del viaggiatore, un anno per tutte le altre azioni.
Nel sistema del decreto legislativo, a differenza, il diritto ad agire si prescrive in tre anni, ridotti a diciotto o dodici mesi se l’inadempimento attiene alla prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l’articolo 2951 Codice civile (articolo 15, secondo comma, d. lgs. 111/95).
L’articolo 16, quarto comma, invece, individua un termine annuale in caso di danni diversi da quelli alla persona.
Primo aspetto critico della normativa è determinato dal dies a quo individuato nella “data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”.
La prassi contrattuale, secondo le condizioni generali ATOI, fa decorrere i termini in base al previsto rientro, superando i vari problemi che avrebbe comportato individuare con assoluta certezza il giorno del termine del viaggio, soprattutto se si pensa alle possibili ipotesi in cui il ritorno non ha luogo.
Ben più grave è la disciplina dell’articolo 15 secondo cui la prescrizione generale di tre anni non pregiudica l’operatività dei diciotto o dodici mesi in materia di trasporto.
L’unica interpretazione che può essere data a tale trattamento differenziato consiste nella volontà del legislatore di disporre un diverso trattamento fra l’inadempimento delle prestazioni a carico dell’organizzatore o dell’intermediario dall’inadempimento dei servizi erogati dal terzo trasportatore.
Così, il turista che voglia far valere i danni ad esso cagionati nell’esercizio del servizio di trasporto dovrà esercitare l’azione entro il termine di un anno, elevato a diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 73 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 88 ss; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 293 ss).

4.7 L’azione risarcitoria.

L’esercizio dell’azione è definito dall’articolo 19 del decreto legislativo 111 del 1995.
Il turista ha due diversi adempimenti da assolvere nel momento in cui vuole chiedere il risarcimento del danno: la contestazione e il reclamo.
La “contestazione”, ai sensi del primo comma dell’articolo 19, consiste nel dovere del consumatore di informare, senza ritardo, l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore di ogni mancanza nell’esecuzione del contratto affinché questi vi possano porre tempestivo rimedio.
Tale principio rappresenta un’applicazione dell’articolo 1227 c.c., secondo il quale il danneggiato ha l’obbligo di mitigare il danno contrattuale.
Il “reclamo”, secondo comma, articolo 19, pone l’obbligo, in caso di mancata esecuzione, di inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzatore o al venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Nonostante venga utilizzato il verbo “può”, anziché “deve”, tale disposizione individua un termine di decadenza legale, più comprensibile dall’articolo 7 lettera o) che comprende, tra le clausole da inserire in contratto, il termine entro il quale deve essere presentato il reclamo.
Il rapporto esistente fra primo e secondo comma determina come la contestazione non sia condizione necessaria per la proponibilità del reclamo, ma sarà comunque elemento necessario per evitare un’eventuale diminuzione della responsabilità della controparte.
Infatti, ponendo un problema di fondatezza o meno della richiesta di risarcimento, il consumatore difficilmente potrà ottenere un ristoro per quei danni che potevano essere evitati mediante denuncia tempestiva al tour operator. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 73 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della Circolazione e dei Trasporti, Quaderno n. 28, 1997, 91 ss; Tassoni, Il contratto di viaggio, Giuffrè, Milano, 1998, 292 ss).
In ambito di decadenza dal diritto al risarcimento del danno, degna di nota è la sentenza 28 maggio 2002 del Giudice di Pace di Caserta. (Botti Anna, La decadenza dal diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 19, D. lgs. 17 marzo 1995, n. 111, nota a Giudice di Pace di Caserta, 28 maggio 2002, in Diritto del turismo, 2003, 35 ss).
Tale pronuncia sottopone l’efficacia della limitazione relativa alla decadenza all’ipotesi in cui il termine di dieci giorni sia espressamente richiamato nel rapporto contrattuale fra le parti.
Meritevoli di attenzione sono poi due recenti giudizi: Tribunale di Torino, 17 aprile 2002, e del Tribunale di Milano, 4 giugno 2001.
La prima decisione, parlando del termine per la presentazione del reclamo, lo limita all’inadempimento contrattuale, escludendo la sua operatività in via extracontrattuale e quindi affermando come le azioni per i danni all’integrità fisica siano soggette ad un termine di prescrizione, ma non di decadenza.
La seconda sentenza, avente ad oggetto un danno fisico occorso al turista durante lo svolgimento di un’escursione, esclude l’applicabilità del termine di decadenza, considerando come questo possa contrastare con i principi dell’ordinamento in materia di tutela della persona.
Infatti, il danno alla persona può si conseguire ad un inadempimento o ad un’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto, ma la nozione di “mancanza”, individuata nell’articolo 19, è preferibile limitarla alla carenza qualitativa o all’adempimento difettoso, senza ricomprendervi la più grave ipotesi di danno alla persona, sottoposta al solo termine triennale di prescrizione. (Botti Anna, La decadenza dal diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 19, D. lgs. 17 marzo 1995, n. 111, nota a Giudice di Pace di Caserta, 28 maggio 2002, in Diritto del turismo, 2003, 35 ss).


CAPITOLO QUINTO

IL RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA DELLA “VACANZA ROVINATA”:
INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE.

5.1 La “vacanza rovinata”: fra danno morale e danno patrimoniale.

Il danno da vacanza rovinata allude a quel particolare “pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto, avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative”. (Così testualmente Morandi Francesco, Il danno da vacanza rovinata, in Il danno esistenziale. Una nuova categoria di responsabilità civile, a cura di Cendon e Ziviz, Milano, 2002, 628).
L’evoluzione del turismo, divenuto negli ultimi cinquant’anni fenomeno di massa, ha registrato una sempre maggiore rilevanza di quel soggettivo “bene” che è la vacanza.
Il viaggio non è solo un’occasione di relax, momento di pausa lavorativa per dimenticare gli stress della vita giornaliera, ma è anche circostanza unica volta a celebrare eventi importanti (si pensi al viaggio di nozze).
Circa i profili di responsabilità dell’organizzatore di viaggi dibattuto è il sistema di ripartizione dei rischi: da un lato si ricerca una più idonea tutela della posizione del fruitore del servizio, dall’altro, nonostante il riconoscimento della meritevolezza del risarcimento, si vuole evitare il rischio di moltiplicare le richieste di indennizzo, anche per il conseguimento di danni di entità irrisoria.
L’inesatta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, o l’inadempimento tout-court delle stesse, determina un’incontestabile lesione dell’interesse del turista, “sofferenza” che viene identificata nella specifica locuzione di “vacanza rovinata”.
Tale nozione, ancora in via di affermazione nel nostro paese, è da tempo riconosciuta negli Stati Uniti che riconoscono l’emotional distress, circostanza idonea a rovinare situazioni che dovrebbero essere di divertimento e di svago.
Anche il Regno Unito, ma soprattutto l’ordinamento tedesco, riconoscono al viaggiatore il diritto di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata. In particolare il BGB individua lo specifico indennizzo che spetta al consumatore per il pregiudizio subito a causa del periodo di vacanza impiegato inutilmente, quale rimborso in denaro. (Carrassi C. S., Ulteriori oscillazioni giurisprudenziali sul danno da vacanza rovinata, commento a Tribunale di Venezia, 24 settembre 2000, in Danno e responsabilità, 2001, 861 ss; Riguzzi Maurizio, Il danno da vacanza rovinata, in Diritto del turismo, 2003, 7 ss; Morandi Francesco, Dispense del corso di Diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 62 ss; Ciurnelli Gianluca, Il contratto di viaggio e la vendita di “pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, Giappichelli editore, Torino, 1999, 430 ss).
La direttiva 90/314/CEE, sensibile alla tutela del turista, pur non prevedendo vincolanti disposizioni al riguardo, lascia aperta la possibilità di un’interpretazione estensiva della concezione di danno.
L’articolo 5 della direttiva non fa esplicito riferimento al danno da vacanza rovinata, vero è che al comma 4 del n. 2 dell’articolo 5, ammettendo una limitazione della responsabilità per i danni diversi da quelli corporali, il legislatore ha voluto configurare sia danni corporali che non corporali.
In tale contesto di immediata percezione è l’intenzione di consentire agli Stati membri la possibilità di adottare una definizione ampia di danno, tale da poter comprendere la c.d. vacanza rovinata.
Nel nostro ordinamento, nonostante l’introduzione di un’importante regolamentazione sui pacchetti turistici, non vi è alcuna disposizione che espressamente provveda a tipizzare la fattispecie.
La giurisprudenza più risalente aveva preso una posizione ben ferma sulla questione, escludendo drasticamente la tutela del disagio psico-fisico subito dal turista. Oggi le pronunce in materia hanno registrato un’inversione di tendenza, anche se di non facile identificazione ne è il fondamento normativo.
Una tra le prime pronunce, Corte d’Appello di Milano, 1988, afferma l’impossibilità della configurazione del danno da vacanza rovinata, così come espressamente sancito dalla più recente sentenza del Tribunale di Venezia, 24 settembre 2000. (Deiana Massimo, Una discutibile decisione in tema di responsabilità dell’intermediario di viaggi, commento a Appello di Milano, 21 giugno 1988, in Diritto dei trasporti, 1990, 258 ss; Carrassi C. S., Ulteriori oscillazioni giurisprudenziali sul danno da vacanza rovinata, commento a Tribunale di Venezia, 24 settembre 2000, in Danno e responsabilità, 2001, 861 ss).
L’impossibilità di accogliere una soluzione positiva è, secondo tali decisioni, rinvenibile nell’articolo 2059 Codice civile che identifica la risarcibilità del danno non patrimoniale nelle sole ipotesi di illeciti aquiliani.
Dalla seconda metà degli anni ottanta si registra, invece, un netto mutamento di rotta.
La sentenza del Tribunale di Roma, 6 ottobre 1989, sottolinea come il minor godimento del viaggio e il disagio sopportato dal turista per l’inadeguatezza della sistemazione alternativa (dovuta alla mancata disponibilità della villa richiesta in una nota località turistica della Grecia e priva dei confort richiesti, determinando il rientro anticipato dei viaggiatori), si estrinseca in un danno di natura non patrimoniale, la cui configurabilità prescinde dall’esistenza o meno di un illecito penale. (Trib. Roma, 6 ottobre 1989, in Resp. Civ. e prev. 1992, 263 ss, nota Vaccà Cesare, Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale: vacanza da sogno vacanza da incubo).
Avuto riguardo alla particolare importanza che oggi si attribuisce al godimento di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative, la suddetta sentenza garantisce non solo la tutela della lesione materiale subita, ma anche il risarcimento del danno qualificabile come danno non patrimoniale. (Trib. Roma, 6 ottobre 1989, in Resp. Civ. e prev. 1992, 263 ss, nota Vaccà Cesare, Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale: vacanza da sogno vacanza da incubo; Vaccà Cesare, La vacanza rovinata e la tutela dei diritti del fruitore dei servizi turistici, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1992, 909 ss; Pollastrelli Stefano, Il risarcimento del danno morale nei viaggi turistici organizzati, in Il diritto marittimo, 2003, 48).
Da allora hanno fatto seguito diverse pronunce del medesimo segno.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza 15 ottobre 1992, ha proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa tenendo conto “del disagio subito dagli attori in un periodo funzionalmente destinato al riposo fisico e psichico”. (Ambanelli Alessandra, La responsabilità dell’intermediario nel contratto di viaggio, nota a Tribunale di Bologna, 15 ottobre 1992, in I Contratti, 1993, 327 ss).
Così anche il Pretore di Roma e il Tribunale di Torino, 1996, riconoscono al turista il diritto di ottenere, in caso di “overbooking” dell’albergo e successiva prenotazione presso uno di categoria inferiore, non solo la differenza di prezzo, ma anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata. (Zeno Zencovich, Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative, nota a Pretura di Roma, 11 dicembre 1996, in Nuova giurisprudenza civile e commentata, 1997, 875; Gorgoni Marilena, I giudici e l’inadempimento del contratto di viaggio, nota a Tribunale di Torino, 8 novembre 1996, in Responsabilità civile e prev., 1997, 818).
Recente è la pronuncia del Tribunale di Milano, 4 giugno 1998, secondo cui nell’espressione “qualunque pregiudizio”, articolo 13 CCV, si può rintracciare quel fondamento giuridico richiesto dall’articolo 2059 c.c.. (Guerinoni, Il danno da “vacanza rovinata”, commento a Tribunale di Milano, 4 giugno 1998, in I contratti , 1999, 39 ss).
Individuando il danno in questione come danno morale contrattuale, il problema del nostro ordinamento è rintracciabile nell’esistenza di due diverse figure di pregiudizi risarcibili: il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Il primo risarcibile in ogni caso, con i soli limiti indicati dagli articolo 1223 e ss. Codice civile, il secondo esclusivamente nelle ipotesi indicate dall’articolo 2059 Codice civile: “nei soli casi determinati dalla legge” (illeciti penali).
Il primo ostacolo è stato superato grazie all’articolo 13 CCV, quale previsione normativa che determina come “l’organizzatore di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi”. Secondo la legislazione francese per “tout préjudice” si intendono tre categorie di danni: “dommage corporel”, “dommage matériel”, “tout autre dommage”, quest’ultima, in particolar modo, prevede una concezione onnicomprensiva, tale da identificare un’obbligazione comprendente anche i pregiudizi non patrimoniali cagionati al consumatore.
A rafforzare questa impostazione il decreto legislativo 111 del ‘95, all’articolo 13, secondo comma, prevede il diritto del viaggiatore di ottenere il risarcimento di “ogni ulteriore danno” dipendente dalla mancata esecuzione del contratto di viaggio organizzato.
Ulteriore difficoltà è stata individuata nella qualificazione giuridica del danno da “vacanza rovinata”, fra danno morale e danno patrimoniale.
Sicuramente, dal disposto degli articoli 2059 c.c. e 13 CCV, la lesione dell’interesse del turista è rapportabile alla definizione di danno morale, dovuta alla particolare accezione assunta dal “bene” vacanza, anche se problematica ne è la sua quantificazione.
Parte della dottrina ha risolto tale difficoltà tramite il c.d. “processo di patrimonializzazione”.
Secondo questo orientamento se l’interesse al riposo, allo svago e al tempo libero può essere qualificato come non patrimoniale, non per questo la sua lesione produce un danno non patrimoniale. Dal momento in cui il turista, per soddisfare le proprie necessità, si lega contrattualmente all’operatore turistico, la vacanza diviene prestazione suscettibile di valutazione economica, come traspare dal costo dell’operazione stessa.
In questo senso il mancato godimento del viaggio acquista uno specifico valore di mercato, tale da far ritenere il pacchetto tutto compreso entro quella cerchia di beni che fanno parte del campo della patrimonialità. (Pollastrelli S., Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, in Il diritto marittimo, 2003, 43 ss).
Questo atteggiamento si fonda su un sistema di natura consumistica, società basata esclusivamente sui bisogni materiali, ormai messa in crisi da un modello di responsabilità volto alla tutela dell’individuo, non solo nei suoi diritti patrimoniali, ma soprattutto nel riconoscimento della sua persona.
In tale ottica, parte della dottrina italiana ha elevato la vacanza al rango dei diritti irrinunciabili, al pari di quelli personalissimi, individuati nell’articolo 36, terzo comma della Costituzione.
La tutela riconosciuta al viaggiatore avrebbe, così, natura extracontrattuale, secondo l’articolo 2043 c.c., rafforzando la posizione delle ferie annuali quale momento di indispensabile recupero delle energie psico-fisiche, ascrivibile all’area del diritto alla salute.
A prescindere da ogni valutazione qualitativa del danno, la sua quantificazione è di regola determinata in via equitativa dal giudice e di norma il suo ammontare è stabilito nella metà del corrispettivo pattuito. (Pollastrelli S., Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, in Il diritto marittimo, 2003, 43 ss; Riguzzi, Il danno da vacanza rovinata, in Diritto del turismo, 2003, 7 ss; Trib. Venezia, 24 settembre 2000, commento Carrassi, in Danno e responsabilità, 2001, 861 ss; Gorgoni Marilena, I giudici e l’inadempimento del contratto di viaggio,in Responsabilità civile e prev., 1997, 818; Ambanelli Alessandra, La responsabilità dell’intermediario nel contratto di viaggio, in I Contratti, 1993, 327 ss; Guerinoni, Il danno da “vacanza rovinata”, in I contratti , 1999, 39 ss; Zeno Zencovich, Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative, in Nuova giurisprudenza civile e commentata, 1997, 875 ss; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, “Quaderno n. 28”, ACI, 1997, 86 ss; Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 62 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”).

5.2 Orientamenti della Corte di Giustizia della Comunità Europee: caso “Leitner”.

Il trend evolutivo della giurisprudenza evidenzia una sempre più marcata tendenza a riconoscere la possibilità di risarcire il danno da vacanza rovinata.
A supportare questo orientamento, importanti sono le pronunce della Corte di Giustizia che, in base alle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte, riconoscono fondamentale rilevanza al minor godimento e al particolare disagio sofferto dal turista a causa dell’inadempimento delle prestazioni inerenti al pacchetto turistico.
La Corte ha proceduto, così, ad ampliare l’area dei danni risarcibili, includendovi, grazie ad un’interpretazione estensiva, il danno morale dovuto alla perdita di una chance che può rivelarsi di estrema importanza. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 62 ss, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Pollastrelli S., Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, in Il diritto marittimo, 2003, 58).
Con il caso Leitner la Corte di Giustizia affronta per la prima volta la risarcibilità del danno da vacanza rovinata alla luce della direttiva 90/314/CEE.
Per ciò che attiene ai fatti, la famiglia della signorina Leitner acquista presso la TUI un viaggio “tutto compreso” in un club della Turchia, per il periodo 4-18 luglio 1997.
Durante lo svolgimento del soggiorno la signorina Leitner accusa sintomi di un’intossicazione da salmonella: febbre alta, collasso cardiocircolatorio, diarrea, vomito, stato di ansietà; tali da richiedere non solo le cure mediche in loco, ma anche l’assistenza dei genitori per il rimanente periodo di vacanza. Ad avvalorare la responsabilità dell’operatore turistico, fu la circostanza che la malattia colpì altri ospiti che avevano usufruito dei pasti serviti nel villaggio turistico.
Rientrata dalla vacanza la famiglia Leitner invia una lettera di rimostranze alla TUI, che rimane senza riscontro, così che, con atto di citazione, presentato al giudice austriaco, chiede il risarcimento danni.
In primo grado viene riconosciuto esclusivamente lo “Schmerzensgeld”, relativo alle sofferenze fisiche, mentre non viene erogata l’ulteriore somma per il mancato godimento del pacchetto, ciò, in quanto, non espressamente previsto dalla legge.
Contro tale decisione l’attrice promuove appello dinanzi al Landgericht di Linz che, pur ritenendo corretto l’atteggiamento del giudice di primo grado, pone alcuni dubbi sulla portata dell’articolo 5 della direttiva 90/314/CEE.
Sospendendo il giudizio, il giudice sottopone alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, debba essere interpretata nel senso che è in linea di principio dovuto l’indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali”.
Sulla questione, importanti si sono rivelate le argomentazioni delle parti ed in particolar modo quelle esposte dai Governi europei.
In proposito sono di parere negativo i governi austriaco, francese e finlandese che sostengono il carattere minimale dell’armonizzazione realizzata dalla direttiva; di opinione diversa sono il Governo Belga e la Commissione europea, secondo i quali, il danno a cui fa riferimento la normativa comprende anche il danno morale derivante dalla vacanza rovinata.
Fondamentali sono le conclusioni dell’Avvocato Generale Tizzano che, pur ricordando che la direttiva è volta alla realizzazione di un’armonizzazione c.d. “minimale”, ha rilevato come primario obiettivo della normativa comunitaria sia il riconoscimento di una maggiore tutela del consumatore.
Infatti, la direttiva è stata adottata in base all’articolo 100 A del Trattato CE, che esige un elevato livello di protezione.
Sottolineando come l’armonizzazione minimale non significa assenza di armonizzazione, precisa che ciò che è permesso agli Stati membri è la facoltà di adottare misure più severe rispetto a quelle imposte dalla direttiva, purché siano poste nel rispetto del minimo di norme comuni previste a livello comunitario. Di conseguenza, le deroghe che i singoli Paesi possono applicare sono solo in senso favorevole alla tutela del consumatore.
Per ciò che attiene alla portata dell’articolo 5, merita menzione l’accento posto dall’Avvocato Generale sulla definizione di danni corporali, nel senso che questi vi includa non solo “i danni che ledono l’integrità fisica, ma anche quella psichica, vale a dire il perturbamento psichico sofferto in conseguenza della prima”.
A tal proposito, nelle conclusioni, viene ricordato come la giurisprudenza della Corte escluda la possibilità di rinviare, in questi casi, ai singoli diritti nazionali e come il diritto comunitario debba dar vita ad un’interpretazione autonoma ed uniforme delle norme in questione.
Ad avvalorare la tesi della risarcibilità del danno morale, viene affermato come la stessa Corte abbia sancito, più volte, che, in caso di interpretazione del diritto interno, il giudice nazionale debba farlo nel modo più conforme alla direttiva, al fine di raggiungere il risultato da questa perseguito. Ulteriore elemento, messo in evidenza dall’Avvocato, è il riferimento alla maggior parte delle legislazioni che, in materia, hanno riconosciuto il danno da vacanza rovinata.
Alla luce di tali considerazioni la decisione della Corte è stata affermativa, infatti con sentenza 12 marzo 2002 ha dichiarato: “L’articolo 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”. (Fragola Massimo, La Corte di Giustizia riconosce la risarcibilità del danno morale da “vacanza rovinata” alla luce dell’ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2002, 287 ss; Riguzzi Maurizio, Il danno da vacanza rovinata, in Diritto del turismo, 2003, 7 ss; Corte di Giustizia CE, sent. 12 marzo 2002, C-168/00, 2003, 25 ss, in Diritto del turismo e su https://studiolabella.it/dossier_dannomorale.htm; https://europa.eu.int).


CAPITOLO SESTO

IL FONDO DI GARANZIA:
INTERVENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE.

6.1 L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE.

L’obiettivo di garantire un’adeguata tutela del turista in ambito comunitario riconosce un’importante posizione al problema della solvibilità dell’operatore turistico.
L’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE dispone: “L’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore”.
La proposta della direttiva impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie a garantire la copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile dell’organizzatore e, inoltre, richiede l’istituzione di un fondo di garanzia volto a sostenere, a favore del consumatore, l’erogazione di quelle indennità non altrimenti coperte.
Il testo comunitario lascia ampia libertà di scelta, ai singoli Paesi, nell’adozione delle misure che questi ritengono più adeguate per il raggiungimento del fine richiesto.
Rimane comunque chiaro l’obiettivo perseguito: copertura del rimborso totale dei fondi depositati e delle spese sostenute per il rimpatrio. (Non appare quindi accettabile una limitazione in tal senso).
Di conseguenza possiamo affermare come la garanzia dovrebbe coprire per intero tutti i rischi derivanti dall’insolvenza o dal fallimento dell’organizzatore del viaggio, come il garante dovrebbe assumersi una responsabilità di carattere illimitato e come la copertura dovrebbe essere immediatamente disponibile.
Per questo, il garante, che sia una società di assicurazioni, un istituto di credito o altro, non dovrebbe essere esposto al rischio di insolvenza o di fallimento, dovrebbe essere indipendente dall’organizzatore del viaggio e dovrebbe disporre di fondi sufficienti per coprire il rischio assicurato.
La disposizione in questione ha suscitato non pochi problemi di attuazione, al momento del suo recepimento, da parte dei paesi membri dell’Unione.
Non tutti gli stati hanno introdotto un regime di responsabilità illimitata, come ad esempio la Germania, che obbliga gli organizzatori a stipulare un’assicurazione o ad ottenere una garanzia da un istituto di credito, limitandone l’ammontare; o ancora la Spagna, che prevede a carico delle agenzie di viaggio di versare individualmente o collettivamente un deposito cauzionale presso l’ufficio regionale del turismo, cauzione, che sembra riferibile al solo rimborso delle spese di rimpatrio sostenute dal consumatore. Più drastica è la soluzione adottata dall’Olanda, che non specifica la forma che deve assumere la garanzia, né prevede sanzioni in caso di inottemperanza, quindi, spetta al consumatore non acquistare un viaggio da un organizzatore-venditore che non offra garanzie in caso di insolvenza. Dello stesso orientamento Finlandia, Portogallo, Regno Unito, a cui si contrappone il Belgio che afferma come l’organizzatore debba offrire una “garanzia sufficiente”, volta a coprire totalmente i fondi depositati e le spese sostenute per il rimpatrio del turista. Così anche la Danimarca che, ancora prima dell’entrata in vigore della direttiva, aveva previsto l’obbligo di adesione ad un fondo di garanzia per i viaggi. (Morandi, Dispense del corso di diritto dei trasporti, IPSOA, 2001-2002, 70, Tratte dall’opera “I contratti-Principi Formule Procedure”; Rapporto sull’attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, nella legislazione degli stati membri dell’UE [SEC (1999) 1800 def. V. sezione 1.2.1]).

6.2 L’Italia: obbligo assicurativo e fondo di garanzia. Recepimento dell’articolo 7, direttiva CEE n. 314 del 1990.

Il decreto legislativo 111 del 1995 ha recepito la disposizione comunitaria, di cui all’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, tramite gli articoli 20 e 21, parlando di “Assicurazione” e “Fondo di garanzia”.
La previsione di un’assicurazione obbligatoria ha la funzione di assicurare la copertura della responsabilità civile verso il consumatore, svolgendo quel particolare processo di sostituzione del regime di responsabilità per colpa con un sistema assicurativo avente carattere obbligatorio.
Ciò consente il trasferimento del rischio di impresa sull’assicuratore, liberando l’operatore turistico che, nella maggior parte dei casi, non sarebbe in grado di sostenere tale onere, nemmeno con l’ordinaria diligenza.
Tenendo fermi i massimali corrispondenti ai limiti risarcitori di cui agli articolo 15 e 16 del decreto per l’assicurazione obbligatoria, le polizze assicurative di assistenza al turista fanno riferimento ad una mera facoltà.
L’articolo 20 così dispone:
“L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dell’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
E’ fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista”.
Questa disposizione non costituisce elemento di novità. Infatti, il legislatore regionale impone a carico delle agenzie, oltre il deposito cauzionale previsto dall’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche il dovere di sottoscrivere polizze assicurative volte a garantire l’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti.
Da ciò possiamo desumere come unico obbligo, a carico dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico, sia quello di informare il turista per iscritto della possibilità di stipulare un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute per l’annullamento del viaggio o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, come contenuto nell’articolo 8, secondo comma, lettera e), del decreto.
Più problematica risulta l’introduzione del Fondo di garanzia.
Il legislatore delegato, all’articolo 21 del decreto legislativo 111/95, prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo nazionale di garanzia, avente lo scopo di “consentire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato o il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggio all’estero”, nonché “ fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore”.
Il secondo comma di tale articolo prevede una disponibilità finanziaria, garantita annualmente, pari allo 0,5 per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria, previste all’articolo 20, quota oggi aumentata fino al due per cento, dall’articolo 15, legge 5 marzo 2001, n. 57.
Nonostante la previsione, di cui all’articolo 21 del decreto, il nostro paese, come la maggior parte degli stati appartenenti alle Comunità, non ha dato vita, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Fondo medesimo; esponendosi al rischio di subire una pronuncia di condanna da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee per la mancata adozione di uno degli strumenti previsti per la tutela del viaggiatore.
E’ solo con sette anni di ritardo che il sistema normativo italiano ha dato reale esecuzione all’articolo 7 della direttiva comunitaria, grazie all’emanazione del d.m. 23 luglio 1999, n. 349, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.
La costituzione del Fondo di garanzia non può non essere vista positivamente quale ulteriore strumento della protezione del turista, tuttavia, la sua concreta attuazione ha dato origine ad importanti e significative critiche.
La dotazione finanziaria, pari alla quota dello 0,5 per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria, previste dall’articolo 20 del decreto, risulta del tutto inadeguata a garantire la celerità del rimpatrio e il rimborso delle somme anticipate in caso di fallimento od insolvenza dell’operatore turistico. L’esperienza estera, infatti, ha dimostrato come in casi di emergenza siano necessarie ingenti disponibilità economiche e immediata liquidità, più facilmente perseguibili tramite iniziative private piuttosto che statali.
Particolari fondi di garanzia sono stati istituiti in Francia, APS (Association Professionelle de Solidarité de Voyage), in Olanda, la SGR (Associazione fondo garanzia viaggi), nel Regno Unito, primo fra tutti l’ABTA (Associazione degli agenti di viaggio inglesi), rivelatisi di estrema importanza, in quanto volti ad affiancare l’opera pubblica in caso di dissesti finanziari.
Altro profilo valutato negativamente è rintracciabile nella gestione del Fondo.
L’articolo 2 del d.m. 349/99, parlando del Comitato di gestione, ne individua le componenti. Costituito presso il Dipartimento del turismo è formato da quattro membri: il capo del dipartimento, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un funzionario del Ministero dell’industria e un funzionario del Ministero del tesoro.
Anche in questo caso l’esperienza straniera ha evidenziato come la presenza di soggetti privati, aventi esperienza ed interessi nel campo, sia di assoluta importanza nell’assunzione di quelle decisioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati.
In conclusione possiamo affermare come, nel nostro paese, non sia ancora stata raggiunta un’adeguata funzionalità del Fondo di garanzia, vero è che di estrema importanza è la disposizione contenuta nell’articolo 1, terzo comma, del regolamento, secondo cui è possibile accedere al Fondo elusivamente nei casi in cui il contratto di viaggio sia stato stipulato nel territorio nazionale da un tour operator o da un travel agent in possesso di regolare autorizzazione amministrativa. Norma che contrasta con efficacia l’abusivismo, ponendo un’efficace tutela del consumatore.
A differenza, merita un commento negativo l’articolo 5 del medesimo regolamento, in quanto delinea un comportamento eccessivamente oneroso per il turista: entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio deve essere presentata, al Comitato di gestione, una domanda, corredata dall’originale del contratto di viaggio, dalla copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio e da ogni altro elemento volto a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
Tale previsione, posta al fine di esercitare diritto di rivalsa, è, secondo la maggior parte degli interpreti, inapplicabile, fermo restando il disposto di cui all’articolo 6 del decreto, per cui è obbligo dell’organizzatore e/o venditore rilasciare all’utente esclusivamente una copia del contratto. (D.m. 23 luglio 1999, n. 349, Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1999, n. 240; Silingardi-Morandi, La tutela del turista nella disciplina comunitaria, in Rivista della circolazione e dei trasporti “Quaderno n. 28”, ACI, 1997, 95 ss; Silingardi-Morandi, La vendita di “pacchetti turistici”, Giappichelli, Torino, 1998, 235 ss; Ciurnelli, Il contratto di viaggio e la vendita di” pacchetti turistici”, in Franceschelli-Silingardi, Manuale di diritto del turismo, 2003, 434 ss).

6.3 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee interviene sull’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE.

Al fine di uniformare l’applicazione delle norme comunitarie in materia di viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, la Corte di Giustizia è intervenuta a più riprese sull’interpretazione della legislazione dei singoli paesi membri in merito ai pacchetti turistici.
Come già esaminato, di estrema importanza per la tutela del turista è stato il recente riconoscimento della “vacanza rovinata” e il conseguente risarcimento a favore del consumatore.
La Corte, a distanza di circa otto anni dall’entrata in vigore della direttiva 90/314/CEE, si è occupata più volte di turismo ed in particolare diverse sono le pronunce per ciò che attiene l’articolo 7 della direttiva stessa, volte a proteggere il viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento dell’operatore turistico. (Fragola Massimo, Viaggi, vacanze, pacchetti “tutto compreso” e tutela del consumatore, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1998, 429 ss).

6.3.1 Attuazione del Fondo di garanzia in Germania. Causa “Dillenkofer”.

Con sentenza 8 ottobre 1996 la Corte di Giustizia delle Comunità europee dichiara la responsabilità dello Stato tedesco per la tardiva ed incompleta attuazione della direttiva comunitaria. (Corte di Giustizia CE, sentenza 8 ottobre 1996, Cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94, C-190/94, in Raccolta della Giurisprudenza, 1996, 4845 ss).
La causa Dillenkofer stabilisce come il mancato recepimento, da parte della Germania, della direttiva relativa ai viaggi tutto compreso, ha fatto sorgere la responsabilità civile nei confronti dei consumatori che avevano subito danni a causa della mancanza di provvedimenti di attuazione dell’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE.
La pronuncia in questione trae origine da un rinvio pregiudiziale del Landgericht di Boon, ex articolo 234 del Trattato CE, che sottopone alla Corte un quesito relativo alla disposizione in materia di fallimento e insolvenza dell’operatore turistico.
Nel caso di specie i ricorrenti, oltre il signor Dillenkofer, i signori Erdmann, Schulte, Heuer, Knor, avevano prenotato e pagato l’intero importo al fine di usufruire di uno sconto del tre per cento. A seguito delle notizie apprese dalla stampa, relative al fallimento dell’agenzia di viaggi presso la quale avevano acquistato il viaggio, alcuni disdissero la prenotazione per motivi di salute, altri furono invitati a scendere dall’aereo prima del decollo o a rientrare a loro spese dalle località raggiunte.
Promovendo più azioni di risarcimento danni, veniva affermato come la Repubblica tedesca non avesse trasposto la normativa comunitaria nei termini previsti e di conseguenza veniva richiesta la condanna per inadempimento dello Stato membro nei confronti della Comunità e dei singoli interessati.
Il governo tedesco prevedeva la possibilità, a favore dell’organizzatore, di richiedere un anticipo non superiore al dieci per cento dell’intero prezzo. In merito, la Corte ha stabilito come la finalità perseguita dall’articolo 7 sia raggiunta solo se la normativa interna prevede l’intero rimborso anche di tale somma.
Infatti, la decisione in questione stabilisce come le disposizioni di recepimento della direttiva non devono consentire che il consumatore subisca la perdita di alcuna percentuale del prezzo erogato.
In conclusione, riconoscendo una piena tutela al consumatore-turista, il giudice comunitario condanna la Germania al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, in quanto la norma, in riferimento ai fondi depositati e al rimpatrio, attribuisce al singolo diritti innegabili, che lo Stato tedesco non ha reso fruibili nel proprio ordinamento, comportando una disparità di trattamento vietata dal diritto comunitario. (Corte di Giustizia CE, sentenza 8 ottobre 1996, Cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94, C-190/94, in Raccolta della Giurisprudenza, 1996, 4845 ss; Rapporto sull’attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, nella legislazione degli stati membri dell’UE [SEC (1999) 1800 def. V. sezione 1.2.1]; Fragola Massimo, La figura del “consumatore-turista” e i diritti ad esso riconosciuti nell’ordinamento comunitario, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2001, 10 ss).

6.3.2 La sentenza “VKY”: protezione dai rischi di insolvibilità o di fallimento dell’operatore turistico in Austria.

Con sentenza 14 maggio 1998, causa C-364/96, la Corte di Giustizia delle Comunità europee afferma come l’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE debba essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione, a titolo di rimborso dei fondi depositati, il pagamento in loco e per una seconda volta delle spese di albergo, a causa dell’insolvenza dell’agente di viaggio. (Corte di giustizia CE, sentenza 14 maggio 1998, C-364/96, in Raccolta della Giurisprudenza, 1998, 2949 ss).
I coniugi austriaci Hofbauer avevano prenotato e pagato, in un’unica soluzione prima della partenza, presso la Kartago-Reisen Gmbh di Vienna, un viaggio “tutto compreso” con destinazione Creta, Grecia. Il pacchetto turistico comprendeva trasporto aereo, soggiorno alberghiero con trattamento di mezza pensione e altri servizi non accessori.
Il giorno prima della partenza, venendo a conoscenza dell’insolvibilità della Kartago-Reisen, l’albergatore intimò ai turisti di pagare le spese di pernottamento, dato che ciò non era ancora avvenuto e presumibilmente non lo sarebbe stato nemmeno in futuro.
Per poter lasciare l’albergo e intraprendere il volo di ritorno, in quanto ostacolati con la forza, i viaggiatori doverono pagare, per la seconda volta e per le medesime prestazioni, la somma loro richiesta.
Al rientro in Austria i coniugi presero contatto con la Verein fur Konsumenteninformation per far valere i loro diritti nei confronti della Osterreichische Kreditversicherungs AG, quale compagnia di assicurazione dell’agenzia di viaggi.
Il risarcimento richiesto riguardava non solo il costo del trasporto, ma anche le spese alberghiere.
La compagnia assicurativa aveva dichiarato la sua disponibilità a pagare esclusivamente quanto versato per il viaggio di ritorno, in base ad un’interpretazione restrittiva dell’articolo 7, che parla semplicemente di spese necessarie al rimpatrio.
In primo luogo, importante è fare riferimento all’ordinamento austriaco che, con il regolamento n. 881/94, all’articolo 3, recepisce la disposizione comunitaria. Il legislatore interno sancisce come l’organizzatore, attraverso la stipulazione di un contratto di assicurazione con una compagnia assicurativa autorizzata ad operare in Austria, debba garantire ai turisti, in caso di insolvenza o fallimento, la restituzione delle somme corrisposte, qualora le prestazioni non siano state fornite in tutto o in parte, nonché il rimborso delle spese di rimpatrio.
Il giudice adito, ritenendo che la decisione dipendesse dall’interpretazione della direttiva comunitaria, ha sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte di giustizia CE la seguente questione pregiudiziale:
Se l’articolo 7 debba essere valutato nel senso che anche il pagamento di somme che il consumatore corrisponde in loco al fornitore di prestazioni, in quanto, in caso di mancato pagamento, questi gli impedisce di abbandonare l’albergo, debba essere ricompreso nell’ambito della tutela, quale “garanzia per il rimpatrio”.
La Corte accoglie l’istanza risarcitoria, pur percorrendo la via interpretativa più complessa fra quelle possibili.
Nonostante la richiesta del giudice nazionale e le opinioni, non solo dell’associazione dei consumatori, ma anche dello stesso Governo, che identificano l’onere sostenuto dagli Hofbauer come necessario per il rientro nel proprio paese, il giudice comunitario parla di “fondi depositati”.
La Corte ha considerato tali spese “non assolutamente necessarie” ai fini del rimpatrio e individuandole come somme non girate all’albergatore le definisce come “fondi depositati non utilizzati”.
Non soddisfa invece la motivazione della stessa Corte che, per giustificare il percorso logico seguito, classifica tali somme come “prestazioni non fornite”, occorre, infatti, rilevare come i turisti avevano fruito ineccepibilmente della fornitura alberghiera.
Ulteriore critica, sollevata in merito, è individuata dall’Avvocato Tesauro, che considera in modo estensivo l’articolo 7 della direttiva, non condividendo l’opinione della Corte che comprende nelle garanzie di rimpatrio le sole spese relative al vettore, o al mezzo di trasporto o a qualsiasi altro elemento volto ad assicurare concretamente il rimpatrio.
Ciò che in ogni modo appare fondamentale sottolineare è lo scopo perseguito sia dal legislatore comunitario che dalla sentenza in questione, vale a dire la tutela del consumatore contro i rischi economici derivanti dall’insolvenza o dal fallimento dell’operatore turistico. (Corte di giustizia CE, sentenza 14 maggio 1998, C-364/96, in Raccolta della Giurisprudenza, 1998, 2949 ss; Rapporto sull’attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, nella legislazione degli stati membri dell’UE [SEC (1999) 1800 def. V. sezione 1.2.1];Fragola Massimo, Viaggi, vacanze, pacchetti “tutto compreso” e tutela del consumatore, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1998, 417 ss; Fragola Massimo, La figura del “consumatore turista” e i diritti ad esso riconosciuti nell’ordinamento comunitario, in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, 2001, 5 ss).

6.3.3 Sentenza “Rechberger”: fallimento di una società austriaca ai sensi dell’articolo 7 per l’inaspettato successo di un’iniziativa commerciale.

Con la sentenza “Rechberger” il giudice comunitario si pronuncia nuovamente sulla complessa tutela del turista, disciplinata dall’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE. (Corte di Giustizia CE, sentenza 15 giugno 1999, C-140/97, in Raccolta della giurisprudenza, 1999, 3499 ss).
Per ciò che attiene ai fatti, la società editrice del quotidiano austriaco Neue Kronenzeitung aveva offerto ai propri abbonati, in collaborazione con l’agenzia di viaggi Arena-Club-Reisen, un viaggio gratuito, come premio fedeltà, della durata di 4 o 7 giorni all’estero. Il viaggio comprendeva: volo, pernottamento e giro turistico.
Nell’offerta si precisava che i viaggiatori avrebbero dovuto far fronte esclusivamente alle tasse aeroportuali, mentre gli accompagnatori avrebbero dovuto pagare il prezzo pieno indicato nell’opuscolo allegato.
La proposta ebbe un successo inaspettato, vale a dire 30000 posti disponibili a fronte di 90000 prenotazioni, tale da comportare notevoli difficoltà organizzative e finanziare, che portarono alla richiesta, da parte del tour operator, di procedimento fallimentare.
Gli aderenti non partirono mai, pur avendo anticipato interamente le spese richieste, e adirono il Tribunale di Linz che, sulla base dei fatti e della normativa interna, sospendeva il giudizio, rimettendo alla Corte di giustizia CE sei questioni pregiudiziali, di cui la maggior parte riguardavano il tardivo recepimento dell’articolo 7, direttiva 90/314, e la sua interpretazione.
Prima di tutto viene richiesto alla Corte se un viaggio organizzato offerto a prezzo ridotto rientri nel campo di applicazione della direttiva, considerato che il prezzo pattuito era riferito ad una sola delle componenti del pacchetto.
Il giudice comunitario, in conformità alle precedenti pronunce, dispone un’interpretazione estensiva dell’articolo 7, sancendo il diritto del consumatore al rimborso dei fondi depositati in caso di fallimento.
Al punto 30 della sentenza viene affermato come per “servizio tutto compreso” debba intendersi l’insieme dei servizi di cui all’articolo 2 della direttiva, non rilevando l’entità del corrispettivo che il consumatore deve pagare. Il “prezzo forfettario” in questione deve essere valutato quale entità che non deve corrispondere necessariamente al valore totale del pacchetto.
Per ciò che riguarda l’ordinamento austriaco, la direttiva comunitaria è stata recepita con una serie di provvedimenti normativi, fra cui il regolamento sulle garanzie offerte dalle agenzie di viaggio del 15 novembre 1994, che dà in particolar modo attuazione all’articolo 7. Da ciò risulta come nessuna garanzia è offerta a coloro che hanno prenotato il viaggio prima del 1° gennaio 1995, in quanto è solo da tale data che entra in vigore il regolamento medesimo.
Lo Stato austriaco è stato condannato per violazione degli obblighi imposti a livello comunitario, infatti, l’articolo 9 della direttiva impone ai paesi membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni al più tardi entro il 31 dicembre 1992.
Inoltre, nella sua sentenza, la Corte stabilisce per la prima volta come le misure adottate da uno Stato membro siano state insufficienti per recepire l’articolo 7: la normativa nazionale si limita ad imporre, per la copertura del rischio, un contratto di assicurazione o una garanzia bancaria con un capitale assicurativo non inferiore al cinque per cento del fatturato derivante dall’attività di organizzazione, ricavo che fa riferimento al corrispondente trimestre dell’anno civile precedente. Per gli organizzatori esordienti la stima del fatturato deve basarsi sulla previsione della futura attività, senza prendere in considerazione i possibili aumenti che possono verificarsi durante l’anno.
La Corte evidenzia come non sussistono, né nei considerando né nel testo dell’articolo, indicazioni che permettano di limitare la garanzia, per di più ha rilevato come inammissibile sia la limitazione indicata dal regolamento interno. Infatti, il cinque per cento non solo si riferisce al fatturato dell’anno precedente, ma viene ad identificarsi in un importo irrisorio, pari al fatturato di una settimana.
Alla luce di tale pronuncia, è confermato il sostanziale orientamento del giudice comunitario, rivolto ad estendere al turista la massima tutela in caso di fallimento dell’organizzatore, assicurando la copertura normativa prevista dalla direttiva. (Corte di Giustizia CE, sentenza 15 giugno 1999, C-140/97, in Raccolta della giurisprudenza, 1999, 3499 ss; Rapporto sull’attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, nella legislazione degli stati membri dell’UE [SEC (1999) 1800 def. V. sezione 1.2.1]; Fragola Massimo, Il caso Rechberger tra problemi di trasposizione della direttiva sui viaggi “tutto compreso” e responsabilità dello stato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1999, 751 ss).

6.3.4 Causa “Ambry”: garanzie che un’agenzia di viaggi deve disporre senza discriminazioni in ordine alla nazionalità delle società comunitarie.

Ulteriore elemento volto a sottolineare l’importanza della garanzia richiesta dall’articolo 7, direttiva 90/314, è delineato dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 1° dicembre 1999, causa C-410/96. (Corte di Giustizia CE, sentenza 1° dicembre 1999, C-410/96, in Raccolta, 1999, 7875 ss).
L’istituzione del mercato unico, quale mercato senza frontiere, ha evidenziato la necessità di realizzare una piena libertà delle prestazioni di servizi, in quest’ipotesi di natura turistica, nonché di disporre quegli strumenti indispensabili per assicurare la libera circolazione dei capitali.
Nel caso di specie la questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento penale, dinanzi al Tribunal de grande istance di Metz, contro un cittadino francese.
Il signor Ambry, gestore di un’agenzia di viaggi, è stato imputato per aver svolto attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici senza essere in possesso della licenza richiesta dall’articolo 4 della legge francese n. 92/645. L’amministratore aveva fatto regolarmente domanda alle autorità competenti per ottenere il rilascio della licenza, che tuttavia gli fu negata, in quanto, questi, disponeva di una garanzia finanziaria che non soddisfaceva i requisiti della normativa.
La legge francese n. 92/645 del 13 luglio 1992, in combinato con il decreto n. 94/490 del 15 giugno 1994, stabiliva le modalità e le condizioni per il rilascio della licenza: all’atto della costituzione dovevano sussistere garanzie finanziarie presso un istituto di credito o un’impresa di assicurazioni e, per gli istituti con sede in altro Stato membro, era richiesta la conclusione di un accordo supplementare con l’istituto o l’impresa con sede nel territorio nazionale.
Tale pretesa non veniva ovviamente imposta ai cittadini francesi, con l’evidente effetto, restrittivo e dissuasivo, di evitare di servirsi di istituti con sede in altri Paesi, non incorrendo così in costi ulteriori, talvolta anche rilevanti.
Nel caso Ambry, tale garanzia era assicurata soltanto da una società finanziaria italiana, con la quale non era stato concluso nessun accordo.
Il giudice interno, nell’incertezza della legittimità comunitaria della normativa, sospendeva il procedimento e rimetteva alla Corte la questione pregiudiziale, al fine di chiarire se il diritto comunitario riconosce l’attuazione dell’articolo 7 della direttiva 90/314, da parte della Francia, nel richiedere un accordo supplementare.
La Corte ha pertanto affermato come la legge francese costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi, garantita dal diritto comunitario, e come non rilevi, di conseguenza, una corretta trasposizione del sistema inerente ai viaggi tutto compreso. (Corte di Giustizia CE, sentenza 1° dicembre 1999, C-410/96, in Raccolta, 1999, 7875 ss; Fragola Massimo, La figura del “consumatore turista” e i diritti ad esso riconosciuti nell’ordinamento comunitario, in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, 2001, 5 ss; Rapporto sull’attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, nella legislazione degli stati membri dell’UE [SEC (1999) 1800 def. V. sezione 1.2.1]).

6.3.5 Sentenza “AFS”: attuazione in Finlandia dell’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE in ambito di vacanze studio.

Come abbiamo più volte esaminato, in caso di dubbi sulla legittimità comunitaria di una norma interna, l’interpretazione prevalente è quella che riconosce una maggiore tutela al contraente debole, di conseguenza, quella più favorevole al consumatore-turista.
Con sentenza 11 febbraio 1999, causa C-237/97, AFS, Intercultural Programs Finland ry, i giudici comunitari si pronunciano ancora una volta sull’applicazione della direttiva, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, in riferimento a particolari viaggi scolastici in Finlandia. (Corte di Giustizia CE, sentenza 11 febbraio 1999, C-237/97, in Raccolta, 1999, 825).
La AFS, associazione senza finalità di lucro, si occupava di scambi scolastici su scala internazionale. L’attività dell’associazione, basata sul sostegno di diversi donatori e fondazioni, nonché sul volontariato, grazie anche ai finanziamenti da parte dello Stato, consisteva nell’organizzazione di viaggi studio per ragazzi dai sedici ai diciotto anni. La AFS programmava soggiorni all’estero, per la durata da sei ad undici mesi, dove gli studenti frequentavano una scuola nel paese di destinazione e vivevano in famiglia a titolo gratuito.
Il dieci per cento del costo del viaggio doveva essere pagato al momento della prenotazione, mentre il saldo doveva essere versato, in tre rate, prima della partenza.
Importante è chiarire come parte delle somme riscosse venissero versate su un fondo di riserva, avente la funzione di garantire il rientro dello studente in caso di impossibilità di utilizzare il biglietto di ritorno.
L’Ufficio nazionale finlandese del consumo, ritenendo l’occupazione svolta equiparabile al commercio di viaggi organizzati, intimò l’iscrizione, entro il termine di un mese, al registro degli imprenditori esercenti l’attività medesima.
La AFS non si conformò alla richiesta e, con decisione del 14 ottobre 1996, l’Ufficio del consumo ne sospese l’esercizio, ma, ritenendo illegittimo il provvedimento, l’organizzazione presentò ricorso per l’annullamento.
Il giudice interno, sospendendo il procedimento, presentava alla Corte di giustizia delle comunità europee alcune questioni pregiudiziali, attinenti all’interpretazione della normativa comunitaria.
Fortemente criticata è la sentenza della Corte che, dando un’interpretazione restrittiva della direttiva 90/314, pone una limitazione alla tutela riconosciuta al contraente più debole, quindi al consumatore-turista.
Ai sensi dell’articolo 2, della direttiva, si intende per “servizio tutto compreso” la prefissata combinazione di almeno due dei tre elementi richiesti, vale a dire: il trasporto, l’alloggio e gli altri elementi non accessori che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico, ove la prestazione nel suo complesso superi le ventiquattro ore o comprenda almeno una notte.
I viaggi organizzati dall’AFS comprendono sicuramente il trasporto, mentre di difficile interpretazione è l’elemento del soggiorno, che avviene a titolo gratuito presso una famiglia.
Infatti, la decisione della Corte non considera servizi turistici, di cui all’articolo 2, né la prestazione costituita dalla scelta del nucleo familiare che accoglie lo studente, perché definita accessoria all’alloggio, né la preparazione dei documenti necessari per il soggiorno e per lo svolgimento dei corsi. Di conseguenza è rilevato come gli scambi internazionali in questione non contengano elementi necessari per essere considerati viaggi tutto compreso, privando i viaggiatori della tutela accordata dalla direttiva e lasciando l’AFS svincolata dalle norme comunitarie.
Ciò che è auspicabile è che l’interpretazione restrittiva evidenziata da questa sentenza sia solamente un incidente di percorso e che la futura tutela del turista riconosca una più ampia applicazione della direttiva concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso. (Corte di Giustizia CE, sentenza 11 febbraio 1999, C-237/97, in Raccolta, 1999, 825; Fragola Massimo, La figura del “consumatore turista” e i diritti ad esso riconosciuti nell’ordinamento comunitario, in Diritto Comunitario e degli scambi internazionali, 2001, 5 ss; Tassoni Giorgia, Inapplicabilità agli scambi scolastici della direttiva sui viaggi organizzati, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2001, 39 ss).


CONCLUSIONI

Dall’analisi giurisprudenziale fin qui delineata è di immediata percezione la preminente posizione oggi assunta dal consumatore-turista.
La tutela attuale, accordata all’acquirente di viaggi organizzati, si basa sicuramente sulla raggiunta consapevolezza degli strumenti che, sia a livello interno, ma soprattutto comunitario, vengono messi a disposizione dell’utente.
L’istituzione del Mercato Unico, quale mercato senza frontiere, ha comportato il perseguimento della libera circolazione all’interno del territorio comunitario.
Importanti sono stati gli interventi legislativi in materia di turismo: a partire dalla CCV, quale Convenzione internazionale del 1970, fino ad arrivare alla Direttiva comunitaria concernente i viaggi, le vacanze ad i circuiti “tutto compreso”. Notevole, al fine di perseguire la protezione del contraente più debole, è stata la creazione di importanti associazioni a sua tutela, grazie alle quali è oggi possibile un intervento di categoria, più efficace rispetto alle contestazioni promosse dal singolo soggetto.
In tale contesto, criticabile è lo strumento messo a disposizione del turista per far valere i suoi diritti contro tour operator o travel agent. Questi ultimi, parti forti del rapporto contrattuale, ottengono nella maggior parte dei casi pronunce loro favorevoli, a discapito del consumatore.
Inopportune ed eccessivamente onerose sono, infatti, le risoluzioni in ambito giudiziale, mentre sede senz’altro favorevole per il viaggiatore è il ricorso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, quali, ad esempio, la conciliazione, migliore soluzione per rendere giustizia nei casi di microconflittualità, raramente deferiti all’autorità giudiziaria.
Nel panorama odierno merita un’attenzione particolare la Carta dei diritti del turista, alla sua terza edizione nel 2000, che illustra i diritti e i doveri del viaggiatore.
Uno tra gli ultimi interventi comunitari, sul quale porre un accento positivo, è l’introduzione del marchio di qualità ecologica per i servizi di ricettività turistica. La decisione della Commissione, del 14 aprile 2003, stabilisce le modalità per la sua assegnazione. Gli operatori del settore hanno la facoltà di migliorare la propria offerta commerciale, certificando, mediante rigorosi criteri, la compatibilità dei sevizi turistici con la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Il marchio ecologico, noto come “Eco-label”, costituisce, nell’ambito una politica ambientale ormai affermata, uno dei più significativi strumenti adottati dall’ordinamento comunitario, volto a garantire ai consumatori la validità del servizio fornito. (Decisione della Commissione, del 14 aprile 2003, in GUE, 24 aprile 2003, L 102, 82; e in Osservatorio comunitario, Un marchio comunitario di qualità ecologica per i servizi di ricettività turistica, a cura del centro di documentazione e ricerche sulle Comunità Europee. Università di Modena e Reggio Emilia, Casolari Federico, Gestri Marco, Palandri Ivana, in Diritto del turismo, 2003, 285).
L’esame della giurisprudenza, evidenziato nelle pagine precedenti, vuole mettere in luce l’importante funzione svolta dall’intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Le pronunce, da essa poste in ambito turistico, non evidenziano esclusivamente la volontà di fornire un’interpretazione uniforme ed omogenea del diritto comunitario, ma sottolineano la tendenza a valutare estensivamente la normativa di riferimento, riconoscendo l’importante ed ampia tutela accordata al turista.
Sicuramente la più esplicita presa di posizione, in riferimento alla protezione del consumatore, è rintracciata nel riconoscimento dell’esistenza del danno da vacanza rovinata e conseguentemente della sua risarcibilità, quale pregiudizio derivante dal mancato godimento del pacchetto turistico, disagio psico-fisico sofferto riguardo all’importanza che normalmente viene attribuita al periodo di vacanza.
Non meno interessanti le pronunce sul recepimento dell’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, volte a garantire concretamente ed efficacemente il consumatore, in caso di insolvenza o fallimento del tour operator. Da tralasciare la sentenza “AFS”, nei cui confronti molteplici sono le critiche, è, infatti, sperabile che si tratti solo di un errore incidentale e che le future pronunce confermino un’interpretazione estensiva del contenuto dei viaggi organizzati.
Commento positivo merita senz’altro la decisione “Gonçalves Garrido”, che, facendo rientrare i pacchetti creati “su misura” nell’ambito del concetto di prefissata combinazione, concede un più ampio ambito di applicazione della Direttiva comunitaria ai fruitori del servizio “tutto compreso”.
Concludendo, possiamo affermare come, accanto allo sviluppo del turismo, quale fenomeno di massa, è venuto ad emergere l’importante valore della tutela del turista. Soggetto sempre più protetto, rappresentante una particolare categoria di consumatore, che, in ambito comunitario, registra l’evidente riconoscimento della sua posizione.
Fondamentale è sottolineare come, nonostante il progresso raggiunto negli ultimi dieci anni, ancora molti sono gli interventi auspicabili in materia di turismo: a partire dall’istituzione di un Fondo di garanzia, che consenta di far fronte alle reali richieste di rimborso, fino all’introduzione di una efficace normativa regionale, oggi necessaria a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.
Merita, infine, un richiamo particolare la necessità di informazione ed assistenza rivolta al turista-consumatore: mettere al centro dell’attenzione le sue aspettative ed i suoi bisogni mira a migliorare l’offerta del servizio e sicuramente ad elevare la qualità del settore turistico.


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Decreto Ministeriale, 23 luglio 1999, n. 349, Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1999, n. 240.

Legge 22 febbraio 1994, n. 146, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria 1993), in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 52, del 4 marzo 1994.

Legge 29 marzo 201, n.135, Riforma della legislazione nazionale del turismo, in Gazzetta Ufficiale n. 92, del 20 aprile 2001.

Legge 30 luglio 1998, n. 281, disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in Gazzetta Ufficiale n.189, del 14 agosto 1998.


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