Trasferimento del lavoratore ed esigenze dell’impresa

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, in base al potere direttivo che la legge attribuisce al datore di lavoro, ex art. 2086 c.c..,  il lavoratore può essere soggetto al mutamento della propria sede di lavoro, mutamento che può avere carattere della temporaneità (si parla quindi di trasferta o distacco) o della definitività (si parla quindi di trasferimento).

L’art. 2103 c.c. stabilisce che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento deve limitarsi all’accertamento della sussistenza delle ragioni poste alla base del provvedimento datoriale.

Ed infatti:

“il controllo giurisdizionale della comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e non può essere ampliato al merito della scelta operata dall’imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico organizzativo e produttivo” (Cass. Civile m. 11126/2016).

Pertanto, le ragioni tecniche, organizzative e produttive devono sussistere al momento in cui il trasferimento viene deciso e non devono essere inevitabili ma è sufficiente che siano ragionevoli, in relazione alle esigenze dell’impresa.

Nel caso di trasferimento del lavoratore presso altra sede il lavoratore può richiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità del trasferimento ma non è autorizzato a rifiutarsi aprioristicamente e senza un avallo giudiziario di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto a osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del c.c. (Cass. Civile n.18866/2016).

L’accertamento della nullità del trasferimento implica il ripristino della posizione del lavoratore nel luogo e nelle mansioni originarie. Se l’illegittimo comportamento datoriale ha, poi, comportato per il lavoratore dei danni (ad esempio, maggiori costi sostenuti in relazione al mutamento di domicilio), questi danni, se provati, andranno risarciti.

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