Integrando il nostro articolo sui rimborsi per i viaggiatori, approfondiamo alcuni aspetti delle ultime norme su turismo e Coronavirus.
Turismo e coronavirus: norme di emergenza
A seguito del carattere diffuso e dell’evolversi della situazione epidemiologica del virus Covid-19, il Governo, con il decreto n.9 del 2020 recante “Misure Urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese”, ha varato una apposita norma volta a regolare il settore del turismo in questa particolare situazione di emergenza.
In conseguenza delle necessarie misure restrittive tese ad evitare lo spostamento di persone fisiche in tutto il territorio nazionale, numerose sono state le disdette relative a voli, treni o pacchetti di viaggio.
Cosa succede con le nuove misure a chi ha prenotato un viaggio?
È proprio l’art. 28 del decreto a dare una risposta, disciplinando i rimborsi relativi a titoli di viaggio e pacchetti turistici.
In riferimento a questi ultimi, trova applicazione l’art. 41 del Codice del Turismo, il quale prevede per i consumatori la possibilità di esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetti turistici. Tuttavia, come dispone il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’organizzatore, in questo caso, non è obbligato al rimborso monetario delle somme versate (ipotesi comunque prevista nel termine di 14 giorni dalla richiesta), potendo invece offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, oppure emettendo un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Per quanto riguarda i titoli di viaggio, la disposizione si riferisce ai contratti di trasporto marittimo aereo e ferroviario specificando in quali casi trova applicazione l’articolo 1463 del Codice civile, che prevede la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
I soggetti rientranti all’interno della disposizione, possono, nel termine di 30 giorni, richiedere il rimborso del biglietto allegando il titolo del viaggio, o la documentazione in caso di concorsi o manifestazioni. Il vettore, anche in questo caso, può procedere, entro quindici giorni, al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Nello specifico, quindi, chi avesse prenotato un volo (o analogamente un biglietto del treno) avrà sempre diritto ad una alternativa offerta dalla compagnia aerea o ferroviaria realizzata attraverso l’emissione di voucher rispetto al rimborso monetario.
Pertanto, la norma sembrerebbe non prevedere l’obbligo di procedere al rimborso monetario, con la possibilità per i tour operator di avvalersi dell’utilizzo di voucher e pare che la titolarità di scelta spetti proprio a loro.
Infatti, questa disposizione è dettata per offrire una tutela sia ai consumatori, sia agli operatori al fine di scongiurare quella situazione che si verrebbe a creare nel caso in cui la scelta fosse rimessa solamente in capo ai turisti, i quali, come è dato pensare, nella maggior parte dei casi sceglierebbero il rimborso monetario, determinando così conseguenze insostenibili per gli operatori nel settore del turismo.
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