Per la tutela del domain name o nome a dominio di un sito web vi sono specifiche nel codice di proprietà industriale.
Tutela del domain name: estensione della registrazione del marchio
L’art. 22 del codice di proprietà industriale si riferisce esplicitamente anche al domain name, laddove stabilisce che “È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’ identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.”
La registrazione del marchio estende quindi la tutela del diritto di privativa sull’utilizzo esclusivo del nome da parte del registrante anche in riferimento al nome di dominio di un sito internet, il quale potrà essere trasferito coattivamente al titolare del marchio – se registrato da altri che non ne hanno diritto – mediante la procedura di riassegnazione.
Infatti, la registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui – in caso di prodotti simili o affini – costituisce una contraffazione del marchio, poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio.
La legge tutela anche l’utilizzo di nomi a dominio relativi a marchi non registrati.
Nome a dominio assimilabile all’insegna
Il nome a dominio, assolvendo ad una funzione distintiva dell’utilizzatore del sito, può essere assimilato all’insegna, ovvero quel bene aziendale presso il quale o mediante il quale viene posto in commercio un prodotto: essa è l’elemento distintivo di un certo locale nel quale si esercita una data attività imprenditoriale.
Pertanto il nome a dominio, come l’insegna, è tutelabile attraverso le norme del codice civile che disciplinano la concorrenza e segnatamente, attraverso l’applicazione dell’art. 2598 n. 1 c.c., il quale dispone che compie atti di concorrenza sleale chiunque utilizzi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente.
Varie sentenze hanno confermato i seguenti principi:
- Il domain name rappresenta un vero e proprio segno distintivo assimilabile all’insegna. Pertanto, l’impiego di un nome già utilizzato da altri integra atto di concorrenza sleale quando sia idoneo a creare confusione.
- Costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., la registrazione e l’uso come domain name della denominazione sociale di un imprenditore concorrente al fine di rendere un servizio analogo a quello reso da quest’ultimo.
- Allorché integri gli estremi della concorrenza sleale, è sempre illegittimo l’uso di un domain name identico o confondibile con quello già registrato da altri, a nulla rilevando che il suddetto domain name sia stato debitamente registrato dalla Registration Autority italiana.
- Rappresenta concorrenza sleale la registrazione di un nome di dominio diverso da un altro solo per il suffisso, se vi è affinità tra le attività svolte.
- Non ha capacità distintiva la particella “.it” che indica il “top level domain name” in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell’elaboratore.
- Costituisce atto di usurpazione dell’insegna altrui la registrazione di un domain name avente stesso prefisso (S.L.D.) e diverso suffisso (top level domain) rispetto ad altro preventivamente registrato presso la R.A..
- Vi è illecito per concorrenza sleale anche nell’ipotesi in cui il sito avente domain name con identico prefisso (successivamente iscritto presso la R.A.) e solo diverso suffisso è ancora in costruzione e la relativa pagina è in bianco, data l’idoneità dello stesso a dirottare gli utenti dal sito, precedentemente aperto, sul nuovo.
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