Tutor e multa per eccesso di velocità

Il TUTOR è un dispositivo, posizionato su alcuni tratti della rete autostradale, che permette di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni.
In giudice di Pace di Viterbo, con sentenza emessa lo scorso ottobre ha ritenuto di poter accogliere il ricorso tempestivamente depositato da un automobilista al quale era stata contestata la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, ossia il mancato rispetto dei limiti di velocità, rilevato per mezzo dell’apparecchio denominato TUTOR.
In via preliminare il Giudice ha stabilito che il ricorso, verso un verbale di accertamento di violazione rilevata tramite apparecchiatura TUTOR, va presentato al Giudice di residenza del trasgressore in quanto applicabile il principio secondo il quale competente è il Giudice di residenza del consumatore.
Nel merito il Giudice di Pace di Viterbo ha accolto il ricorso in quanto “non era possibile conoscere l’effettiva violazione commessa”.
Nel caso di specie la verbalizzazione dell’infrazione era stata eretta a seguito della lettura dei dati provenienti da un apparecchiatura TUTOR dai quali risultava che il veicolo procedeva ad una velocità superiore al limite, nonostante l’applicabilità della riduzione del 5%.
Secondo il Giudice di Pace di Viterbo, ai sensi dell’art. 345 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada la riduzione del 5% deve essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia effettuata con mezzi “autovelox”.
Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità non può essere applicata una riduzione del 5% ma una diversa, progressiva del 5%, 10% e 15%, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada, il quale prevede che “Il controllo dell’osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.
Secondo il Giudice, non può ritenersi apparecchiatura AUTOVELOX il sistema TUTOR in quanto, a differenza dell’autovelox che permette di rilevare la velocità di un veicolo immediatamente, consente di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni.
Per cui, secondo il Giudice “in difetto di precisazione normativa” vi è incertezza sulla riduzione da applicare ed infatti: “ poichè la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.”
Per ciò “ in caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5%, nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media, non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita.
In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge
”.

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