Pubblicata: QN-Economia (il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino)
La tanto attesa vacanza si è trasformata in un’esperienza da dimenticare a causa di ritardi, smarrimento di bagagli, intossicazioni alimentari, variazioni nei programmi di viaggio? Ecco i Vostri diritti ai sensi del D. Lgs n. 111/1995.
Obblighi del tour operator o dell’agenzia di viaggi: l’informazione
Tutte le informazioni riportate nei cataloghi sono vincolanti per il tour operator, ragion per cui il consumatore può denunciare eventuali difformità come un di vero e proprio inadempimento contrattuale.
Cessione del contratto
Se il consumatore per qualsiasi causa (malattia, impegno improvviso) non può usufruire del pacchetto turistico già comprato, potrà sostituire a sé un’altra persona purché lo comunichi almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza.
Modifica delle condizioni contrattuali
La revisione del prezzo è ammesso solo quando sia stata espressamente prevista dal contratto e non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo originario: in caso contrario l’ acquirente può recedere dal contratto ed ottenere il rimborso delle somme già versate. Il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza.
Il recesso
In caso di recesso da parte del consumatore per ragioni personali, il tour operator non potrà trattenere importi superiori al 25% dell’ intero prezzo del viaggio (solitamente la somma versata a titolo di caparra). Tale tetto massimo deve essere rispettato anche nei casi in cui la rinunzia avvenga nei giorni immediatamente antecedenti la partenza.
Se il recesso dipende da un fatto a lui non imputabile, il consumatore avrà diritto al rimborso dell’intera somma versata.
Nel caso in cui il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso della somma di denaro già corrisposta.
Il risarcimento del danno
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore sono tenuti in solido al risarcimento del danno, se non provano che la causa derivi da caso fortuito o forza maggiore.
Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi, sia il c.d. “danno da vacanza rovinata”, per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza.
Termini
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza per il danno patrimoniale e in tre anni dal rientro per il danno alla persona.
Per ottenere il rimborso, è necessario esibire le ricevute delle spese sostenute e, in caso di danni alla salute, idonea certificazione medica.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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