Un uomo si è rifiutato di effettuare l’alcoltest nella caserma lontana 25 km dal luogo del fermo: subirà una condanna penale.
L’abitudine di bere un bicchierino di troppo non è così desueta come si pensa, anzi è sicuramente capitato a tutti di essere ad una cena e vedere qualcuno che, pur arrivato in auto, non si limita nel “degustare” quel buon vino portato da un amico. Ma oltre al rischio di poter guidare senza la prontezza di riflessi necessaria per la sicurezza di tutti, c’è anche quello di venire fermati e sottoposti all’alcoltest dal quale risulterebbe uno sgarro che costerebbe molto caro. Ancor più caro se ci si rifiuta di fare l’alcoltest una volta giunti in caserma.
Si rifiuta di fare l’alcoltest e viene condannato
Nel caso di oggi la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale con cui l’imputato viene condannato alla pena di un anno d’arresto e 4mila euro di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186 Codice della strada, comma 7, relativo al rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, effettuato mentre si trovava alla guida di autovettura, al fine di accertare il suo stato di ebbrezza.
In base alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, i Carabinieri avevano notato e fermato un furgoncino guidato dall’imputato, palesemente ubriaco, che odorava di alcol e che non riusciva a stare in piedi. I militari lo avevano quindi accompagnato alla caserma più vicina per effettuare l’alcoltest dove però, una volta arrivato, l’autista si era rifiutato di sottoporsi all’esame.
Per la Cassazione l’accompagnamento non è stato coattivo
La Corte di Cassazione, con sentenza 12142/2021, ha ricordato che “l’accompagnamento coattivo non è consentito (non è quindi possibile obbligare il fermato a recarsi in caserma per effettuare l’alcoltest) e che, tuttavia, nella fattispecie il ricorrente non aveva opposto alcuna resistenza al suo accompagnamento e vi aveva aderito volontariamente. Si è evidenziato anche che i militari lo avevano condotto nella Caserma dei Carabinieri più vicina munita dell’attrezzatura necessaria per l’esame, non essendo dotate del macchinario le Stazioni più vicine al luogo del fatto.”
La difesa dell’imputato ha sostenuto l’illegittimità della richiesta di recarsi nella caserma dei militari per la misurazione del tasso alcolemico “non potendo i Carabinieri disporre l’accompagnamento coattivo del conducente, senza incorrere nella violazione del principio di libertà personale.” Per la difesa, seppur l’imputato avesse inizialmente acconsentito a sottoporsi ad etilometro, quando era stato caricato in auto si era rifiutato di essere accompagnato dai Carabinieri presso la Caserma, situata a circa 25 km di distanza dal luogo in cui era stato fermato.
Il ricorso è infondato
Per i giudici di legittimità “il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dall’art. 186 Codice della Strada., comma 7 è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento.”
Il ricorrente evoca il principio secondo cui “il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando[…]. Ma il principio richiamato non è pertinente all’ipotesi in esame, in quanto concerne l’ipotesi di un mancato accompagnamento in ufficio del conducente, per essersi questo opposto.
Al contrario, nel caso in esame, il ricorrente accenna ad un suo iniziale consenso a sottoporsi ad alcoltest e ad un suo successivo rifiuto di essere accompagnato in Caserma espresso nel momento in cui era stato caricato in auto, ma tale descrizione della vicenda non trova conferma nelle risultanze processuali.”
Per questo motivo il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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