L’Ufficiale Giudiziario incaricato di eseguire un pignoramento mobiliare deve eseguirlo anche nel caso in cui il debitore dimostri che i beni da pignorare non sono i suoi.
Con la sentenza n. 23625 del 20 dicembre 2012 la terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.
Pertanto, l’Ufficiale Giudiziario che esegue l’accesso presso il debitore deve eseguire il pignoramento ancorché il debitore mostri all’Ufficiale documenti che comproverebbero che i mobili presenti all’interno dell’abitazione siano di proprietà di terzi.
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