Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal Giudice civile non integra automaticamente la fattispecie di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26808 del 15 giugno – 9 luglio 2012, ribadendo la netta distinzione della nozione civilistica di “mantenimento” [1] rispetto a quella di “mezzi di sussistenza”, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2, c.p..
Come è noto, il delitto in esame punisce colui che “…fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
Il Legislatore con tale articolo ha inteso tutelare i soggetti deboli della famiglia, garantendo al minore o al coniuge, anche separato, le necessarie risorse adeguate ad assicurare i mezzi di sussistenza, ovvero ciò che è strettamente indispensabile per vivere nel momento storico in cui il fatto avviene (vitto, alloggio, medicinali, vestiario, spese per l’istruzione e spese sanitarie…) [2] .
Pertanto, non sussiste alcuna interdipendenza tra l’obbligazione tutelata in sede penale e l’assegno liquidato dal Giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto, sia che non venga corrisposto agli aventi diritto.
Ciò è tanto vero che il provvedimento del Giudice civile, che mira ad un più ampio soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni del coniuge obbligato, né in ordine allo stato di bisogno degli aventi diritto ai mezzi di sussistenza.
Ne consegue che il Giudice penale dovrà accertare se, per effetto della condotta dell’imputato che non ha corrisposto l’assegno stabilito in sede civile, si sia verificato un concreto stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione di tali mezzi di sussistenza, fermo restando la comprovata capacità economica dell’obbligato a fornirglieli.
Da queste premesse è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna che aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base del solo dato dell’inadempimento dell’obbligo civilistico, senza approfondire il profilo dello stato di bisogno dei beneficiari, una vicenda in cui i figli della coppia erano ormai maggiorenni e in grado di svolgere attività lavorativa remunerata, e la moglie (unica beneficiaria dell’assegno di mantenimento) non solo era assegnataria di un alloggio signorile assegnatole in sede di separazione, ma già riscuoteva, in ogni caso, un quinto della somma spettantele a seguito di pignoramento presso terzi. [3]
E’ evidente, dunque, che per l’integrazione del reato in parola deve positivamente dimostrarsi la sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. Stato di bisogno dell’avente diritto. [4]

  2. Capacità economica dell’obbligato di fornire al/i beneficiario/i i mezzi indispensabili per vivere.

Invero, il reato non sussiste se non si é debitamente provata la carenza dei mezzi di sussistenza (e, pertanto, lo stato di bisogno in cui versa l’avente diritto) e/o si è accertato che l’imputato non ha adempiuto all’obbligo contributivo verso i familiari per fatto a lui non imputabile.
Tale requisito di indigenza incolpevole va dimostrato con estremo rigore, non essendo sufficiente la mera difficoltà economica ad escludere il delitto. [5]
L’imputato, cioè, deve fornire elementi comprovanti tale stato e la conseguente impossibilità di adempiere, neppure parzialmente, alla prestazione dovuta.
Infatti, l’elemento soggettivo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2 è a dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (Cass. Pen. n. 185/94).
A tal fine è sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli obblighi di assistenza familiare (Cass. Pen. 5287/90).
Ai fini della responsabilità penale occorre, in sostanza, accertare la causa della mancata corresponsione dell’assegno, se cioè sia dovuta ad una incapacità economica derivante da cause addebitabili alla volontà dell’obbligato, oppure da cause a lui indipendenti.

NOTE

[1] Il mantenimento è l’istituto finalizzato a garantire al coniuge la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Mentre, nella nozione di alimenti, che si pone a metà strada tra quella di mantenimento e quella di mezzi di sussistenza, rientra, oltre a ciò che è indispensabile per le primarie esigenze di vita, anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alla condizione dell’alimentando e proporzionale alle sostanze dell’obbligato (Cass. Pen. n. 779/2002).

[2] Nella dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale attuali, nella nozione di “mezzi di sussistenza” deve ritenersi compreso non solo ciò che è vitale – come il vitto, l’alloggio, le medicine -, ma anche gli strumenti che permettono il soddisfacimento di altre esigenze della vita quotidiana – come il vestiario, i canoni e le utenze indispensabili, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione…-, in ogni caso in relazione alle capacità economiche dell’obbligato (In tal senso Cass. VI, ud. 13.11.2008, dep. 21.1.2009, n. 2736, in Juris data, 2010, n. 3).

[3] Massima pubblicata su “Guida al Diritto” n. 44 del 3 novembre 2012, pag. 88.

[4] La Giurisprudenza ha ritenuto sussistente il delitto anche se il beneficiario ha ricevuto i mezzi di sussistenza da altri familiari (Cass. Pen. n. 38125/2008) oppure da strutture pubbliche di assistenza (Cass. Pen. n. 2736/2009).

[5] E l’onere della prova grava sull’interessato (Cass. Pen. n. 2736/2009, cit.). L’indicazione della condizione di disoccupato, per esempio, non è stata ritenuta di per sé sufficiente per escludere la sussistenza dell’obbligazione (Cass. Pen. n. 10704/1995) e S. Aleo e G. Pica, Diritto Penale – parte speciale I, CEDAM.

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